Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29829 del 30/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16645-2017 proposto da:
DI.FR.CH., DI.FR.LU., DI.FR.IR.,
S.A., DI.FR.AL., DI.FR.AN., rappresentati e
difesi dall’Avvocato Ginevra Cervone;
– ricorrenti –
contro
CRC SRL, D.G.G., CONDOMINIO (OMISSIS), M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1749/2017 della Corte d’appello di Napoli,
depositata il 20/04/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– gli odierni ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Napoli e nei confronti dell’Ing. D.G.G., della società CRC s.r.l. e del Condominio di (OMISSIS) l’accertamento dei lavori edili eseguiti dalla CRC nel Condominio convenuto, della loro conformità e del prezzo;
– quali originari attori contestavano le modalità e gli esiti di detti lavori e domandavano il risarcimento dei danni da essi derivati;
– al giudizio era stato riunito quello di opposizione al d.i. ottenuto dalla società CRC nei confronti degli attori per il saldo dei medesimi lavori;
– il tribunale adito respingeva la domanda attorea;
– la Corte d’appello di Napoli, adita dai soccombenti, confermava la fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione per vizi sollevata dal CRC sull’assunto che i lavori erano stati ultimati nel novembre 1994 e l’infondatezza dell’eccezione di omessa pronuncia sui motivi di opposizione al d.i.;
– la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di cinque motivi;
– non hanno svolto attività difensiva gli intimati CRC, Giovanni D.G., il Condominio di (OMISSIS) e M.M..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver la corte territoriale valorizzato le risultanze della ctu e non avere rilevato, ai sensi dell’art. 1418 e 1421 c.c., L. n. 47 del 1985, art. 7 e ss., la nullità del contratto di appalto in ragione dell’abusività delle opere realizzate;
– con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 633 c.p.c. nonchè dell’art. 752 c.c. con riferimento dal goidizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 10475/2003 r.g., riunito a quello n. 1862/1998, come specificato sub da (OMISSIS) che precede (opposizione ad ingiunzione per il primo grado) sub (OMISSIS) che precede (atto di appello per il secondo grado), violazioni dalle quali è derivata la conferma della dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione che, invece, andava revocata;
– con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,115,116 e 175 c.p.c. per non avere la corte d’appello provveduto alla determinazione delle quote proporzionali dei lavori ricadenti sui ricorrenti;
– con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sui danni apportati all’immobile dei ricorrenti a seguito della riduzione del volume e della superficie nonchè a causa dell’alterazione delle finestre e del balcone;
– con il quinto motivo si denuncia l’errata dichiarazione di prescrizione dell’azione facendo decorrere i termini da quando in realtà i lavori non erano ancora ultimati;
– il collegio, avuto riguardo al tenore delle questioni sollevate con i motivi di ricorso, ritiene che la causa non abbia evidenza decisoria e, pertanto, dispone che sia chiamata alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020