Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29829 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29829 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 22963-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ANTONELLI ANTONELLA;

– intimata avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISA, depositata il
26/08/2016.

L6-3Al2

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Data pubblicazione: 12/12/2017

Ritenuto che l’Avv. Antonella Antonelli ha proposto opposizione
avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi disposto dal
Tribunale di Pisa, lamentando che non erano state poste a carico
dell’erario le spese da essa sostenute nel tentativo di escutere l’assistito
Pier Carlo De Victorlis, di cui l’opponente era difensore d’ufficio;

accolto l’opposizione e, in riforma del decreto impugnato, ha liquidato
in favore dell’Avv. Antonelli, per spese e compensi di recupero del
credito professionale, la complessiva somma di curo 350, oltre
accessori ed oltre ai compensi già liquidati nel decreto opposto;
che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2016, sulla
base di un motivo;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 116
del d.P.R. n. 115 del 2002) lamenta che l’ordinanza del Tribunale di
Pisa abbia ritenuto che al difensore d’ufficio spettino anche gli onorari
per l’attività posta in essere al fine di tentare il recupero coattivo del
credito nei confronti della persona assistita;
che il motivo è manifestamente infondato, giacché, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI-2, 20 dicembre 2011, n.
27854; Cass., Sez. VI-2, 13 settembre 2012, n. 15394; Cass., Sez. II, 14
ottobre 2014, n. 21691), il difensore d’ufficio di un imputato in un
processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di
liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle

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che il Tribunale di Pisa, con ordinanza in data 26 agosto 2016, ha

spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non
andate a buon fine;
che il Collegio intende dare continuità a questo indirizzo, al quale
si è conformata la pronuncia del giudice a quo, giacché l’esperimento
della procedura recuperatoria costituisce un passaggio obbligato per

possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra
quelli rimborsabili dall’erario;
che il ricorso è rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata
svolto attività difensiva in questa sede;
che pur essendo l’impugnazione respinta integralmente, l’obbligo
di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può
trovare applicazione nei confronti del Ministero, il quale, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento
delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. 29
gennaio 2016, n. 1778).
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 26 ottobre 2017.

chiedere la liquidazione del compenso, sicché i relativi compensi non

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