Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29828 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 22/12/2017, dep. 20/11/2018), n.29828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18122-2014 proposto da:

U BORGONOVO SRL in persona del legale rappresentante in carica Sig.

B.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL

GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BERTORELLE,

SILVIA MALACARNE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. NOMENTANA

233, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA GUGLIELMELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA ROSABIANCA SUCCI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1382/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso; udito l’Avvocato MICHELE COSTA;

udito l’Avvocato ROBERTA ROSABIANCA SUCCI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/4/2014 la Corte d’Appello di Milano ha respinto i gravami interposti dalla società U. Borgonovo s.r.l., in via principale, nonchè dai sigg. E.D. e G.O., in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Cartoleria Piave di Vimodrone, in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Monza 6/12/2010, di parziale accoglimento della domanda proposta dall’ E. nei confronti di quest’ultima – in proprio e nella qualità- e della suindicata società di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto la sera del (OMISSIS), allorquando è rimasto ferito all’esito dell’esplosione anticipata del fuoco d’artificio “Pirastar”, importato in Italia dalla società U. Borgonovo s.r.l. e acquistato il giorno precedente presso la detta Cartoleria Piave.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società U. Borgonovo s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’ E..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1490 e 1494 c.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 103,114,115,116,117,118 e 120, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 61,115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia violazione dell’art. 61 ss., art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto “difettoso” il prodotto in base alle mere dichiarazioni dei testi e disattendendo le risultanze della espletata C.T.U. “percipiente”, in base alla quale è viceversa da “escludere che sia stato provato un difetto del prodotto laddove, riconoscendo “la mancata esatta individuazione della causa precisa”… necessariamente si esclude che sia stato provato un difetto del prodotto”.

Lamenta che tale giudice ha “ignorato gli inequivocabili e scientifici accertamenti svolti dal perito balistico, dando invece credito, senza alcuna motivazione, alle sole dichiarazioni testimoniali da sole insufficienti, in quanto incapaci di spiegare la causa dell’incidente”.

Con il 4^ motivo denunzia violazione dell’art. 61 ss., art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia fondato l’impugnata sentenza (anche) su un ravvisato “difetto d’informazione” e sulle “modalità di circolazione del prodotto (“… ne doveva essere vietata la distribuzione in esercizi quali le cartolerie…”) invero mai allegati nè provati da controparte.

Con il 5^ motivo denunzia violazione degli artt. 1490,1494 e 2043 c.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 114 e 116, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato, benchè “la questione fosse stata ritualmente riproposta con i motivi d’appello”, che “il nesso causale… è stato interrotto da un comportamento del Signor E. non solo negligente ad un livello di gravità assoluta, ma pure illecito per violazione di espressa e specifica normativa”.

Con il 6^ motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia “fatto erronea applicazione dell’art. 1227, comma 1, dal momento che “la gravità della colpa del creditore” imponeva una diminuzione del risarcimento di gran lunga superiore al 50%”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, l’art. nell’art. 117 Codice del Consumo (e già D.P.R. n. 224 del 1988, art. 5) definisce “difettoso” non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Si è al riguardo precisato che il concetto di difetto è sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione, ovvero alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni, ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza.

Non corrisponde pertanto nè alla nozione di “vizio” di cui all’art. 1490 c.c., in base al quale può trattarsi di un’imperfezione del bene che può anche non comportare un’insicurezza del prodotto, nè a quella di difetto di conformità introdotto dalla disciplina sulla vendita dei beni di consumo, postulando invero un pericolo per il soggetto che fa un uso del prodotto o per coloro che, comunque, si trovano in contatto con esso (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458).

Il legislatore ha, inoltre, precisato che il prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio; e che il prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Si è ulteriormente sottolineato che, anche assumendo come parametro integrativo di riferimento la nozione di prodotto “sicuro” contenuta nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti (peraltro successiva ai fatti di cui si controverte) di cui all’art. 103 Codice del consumo (e già al D.Lgs. n. 172 del 2004), il livello di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso, non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo farsi riferimento ai requisiti di sicurezza dall’utenza generalmente richiesti in relazione alle circostanze piuttosto specificamente indicate all’art. 117 Codice del consumo (e già al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 5), o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458).

Si è osservato come la verificazione del danno di per sè non deponga per la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo per una sua più indefinita pericolosità, invero insufficiente a fondare la responsabilità del produttore laddove non venga in concreto accertato che la stessa pone il prodotto al di sotto del livello di garanzia e di affidabilità richiesto dalle leggi in materia o dall’utenza (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458; Cass. 13/12/2010, n. 25116).

Quanto all’onere della prova, l’art. 120 Codice del Consumo (come già D.P.R. n. 224 del 1988, art. 8) prevede che il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno; mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità ex art. 118 Codice del Consumo.

Spetta allora anzitutto al danneggiato dimostrare che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l’uso, che ha subito un danno e che quest’ultimo deriva dal difetto.

Fornita dal danneggiato tale prova, il produttore ha l’onere di dare la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile come in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458).

La responsabilità da prodotto difettoso integra pertanto un’ipotesi di responsabilità presunta (e non già oggettiva), incombendo sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, e in particolare l’esistenza del “difetto” del prodotto, nonchè del collegamento causale tra difetto e danno (cfr. Cass., 29/5/2013, n. 13458).

La prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni semplici.

A tale stregua, acquisita tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, il giudice può in via indiretta dedurre l’esistenza del fatto principale ignoto (nella specie, il difetto del prodotto), sempre che le presunzioni abbiano il requisito della gravità (il fatto ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il l’iter logico seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati), della concordanza (la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281), giacchè gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza, essendo invero inammissibile la c.d. praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un’altra presunzione (v. Cass., 28/1/2000, n. 988; Cass., 28/1/1995, n. 1044. E già Cass., 3/7/1969, n. 2443; nonchè, da ultimo, Cass., 6/7/2018, n. 17720).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.

E’ rimasto nel caso accertato che la sera del 31/12/2006, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, l’ E. è rimasto ferito alla guancia e all’occhio in conseguenza dell’esplosione anticipata del fuoco d’artificio “Pirastar”, importato in Italia dalla società U. Borgonovo s.r.l..

Fuoco d’artificio acquistato dall’ E., unitamente ad altri dello stesso genere, assieme all’amico L.M.G. il giorno precedente, presso la Cartoleria Piave di Vimodrone della G., e fatto esplodere assieme agli altri fuochi, dopo averli “preparati” e posizionati a terra, nell’abitazione di…

Mentre i primi tre fuochi d’artificio “non avevano dato problemi, il quarto appena accesa la miccia era improvvisamente esploso colpendo E. al volto”.

Orbene, nel confermare la sentenza di 1^ grado, la corte di merito ha ritenuto provato il requisito della pericolosità del prodotto, il cui onere incombe al danneggiato (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458).

Ha al riguardo dato invero atto che la CTU, disposta solo in grado di appello, ha accertato che il fuoco d’artificio in questione, “denominato “Pirastar” e venduto in confezioni composte da un mortaio e sei sfere” è “un fuoco a colpo singolo con effetto “peonia””; e che “il mortaio… non presentava segni di manomissione e/o difetti di fabbricazione”.

Ha posto ulteriormente in rilievo che “l’importante per l’uso sicuro, era il posizionamento a terra del mortaio che doveva essere fissato in modo stabile o interrandolo per tre quarti o ponendo all’interno sacchetti di terra/sabbia”.

Ha escluso che sul mortaio vi fosse “traccia di esplosione come descritta dai testi”, sottolineando altresì che “in caso di accensione più breve del previsto la parte del corpo offesa non doveva essere il viso, come nel caso in questione”, bensì “la mano”, salvo il caso che “il mortaio non fosse stato solidamente posizionato a terra”, e che “a seguito di inclinazione” fosse esploso “con una traiettoria inclinata”.

Assunto invero fondato esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi L.M. e S..

A tale stregua, la corte di merito è invero pervenuta ad indirettamente desumere la pericolosità del fuoco d’artificio in argomento alla stregua delle mere modalità del fatto, del mero verificarsi del danno, in contrasto con il sopra richiamato principio in base al quale la verificazione del danno di per sè non depone per la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo per una più indefinita pericolosità del prodotto, invero insufficiente a fondare la responsabilità del produttore solamente allorquando non risulti in concreto accertato che essa pone il prodotto al di sotto del livello di garanzia e di affidabilità richiesto dalle leggi in materia o dalla utenza (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458; Cass. 13/12/2010, n. 25116).

La corte di merito ha dunque privilegiato tale prova pur essendo essa in contrasto con le risultanze della disposta CTU, nella specie di tipo percipiente (cui il giudice, pur essendo peritus peritorum, ricorre ove non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione), in quanto tale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze il giudice è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (v. Cass., Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020).

CTU ove si è invero escluso che il fuoco d’artificio de quo presentasse difetti di fabbricazione, e posto in rilievo (in replica alle osservazioni del CTP dell’odierno contro ricorrente) che “l’evento si era verificato per il malgoverno del mortaio da parte del danneggiato non in possesso di abilitazione allo sparo richiesta per il maneggio di artifizi del genere”.

La corte di merito ha al riguardo per converso posto a base dell’impugnata sentenza essenzialmente le risultanze della prova testimoniale, e in particolare dichiarazioni dei testi L.M. e S..

Al riguardo, i testi avevano dichiarato che “i tubi erano fissati a terra, come previsto dalle istruzioni, ed era stato E. ad inserirvi delle sfere; la miccia intravedibile nella parte superiore era di volta in volta accesa ed aveva sempre, fino all’ultimo, consentito al danneggiato di allontanarsi e porsi in sicurezza”.

Sulla base delle riportate deposizioni testimoniali, argomentato dal mero rilievo che “i primi tre non avevano dato problemi…”, laddove il quarto fuoco d’artificio era “esploso in modo anomalo”, in modo “diverso” dai precedenti “pur essendo agli stessi uguale per caratteristiche e modalità d’uso”, nell’impugnata sentenza la corte di merito ne ha tratto il corollario della sussistenza nella specie di un “difetto di fabbricazione” del fuoco d’artificio de quo (“Proprio tale anomalia, unanimemente riconosciuta da tutti i testi, deve far ritenere il prodotto difettoso, rientrante nella prima categoria dei difetti indicati… (difetto di fabbricazione)”.

A tale stregua, valorizzando la prova testimoniale in contrasto con le risultanze della disposta CTU percipiente, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza argomentato essenzialmente, da un canto, dal mero rilievo estrinseco dell’anomalia del relativo anticipato scoppio (“i primi tre non avevano dato problemi…”), invero del tutto trascurando la circostanza che il difetto ben può riguardare anche solo un singolo prodotto (cfr. Cass., 29/5/2013, n. 13458); per altro verso dalla considerazione che “… neppure il consulente era in grado di affermare che, indipendentemente da un utilizzo non corretto da parte di E., era impossibile che si fosse verificata la prematura accensione del fuoco, non essendo tale aspetto rilevabile sulla base dei reperti analizzati”.

Il dictum dell’impugnata sentenza risulta allora, oltre che su una non consentita presumptio de presumpto, inammissibilmente basato in realtà anche su una motivazione (cfr. Cass., 6/7/2018, n. 17720) in radice intrinsecamente illogica, meramente apparente (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232), e pertanto in realtà insussistente (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), non sottraendosi pertanto al controllo in sede di legittimità (cfr. Cass., 5/5/2017, n. 10973).

Della medesima, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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