Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29828 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2899-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO MAZZOLENI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 665/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da S.S. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, volta alla rideterminazione triennale della borsa di studio da costei goduta quale medico di formazione specialistica dal 2000/2001 fino al 2003/2004 e alla condanna del Ministero al risarcimento dei danni subiti in seguito all’inadempimento della direttiva 93/16, da liquidarsi nella misura pari alla differenza, per ciascuno degli anni accademici, tra il trattamento percepito e quello dovuto in base ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;

la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, aveva escluso la configurabilità del diritto dei medici specializzandi all’incremento della borsa di studio originariamente previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, sul rilievo che nelle direttive 362/75 e 82/76 non era rinvenibile una nozione di remunerazione da considerarsi adeguata, nè erano posti criteri per la fissazione della stessa, che restava rimessa alla discrezionalità del legislatore interno; aveva escluso che l’adeguamento potesse essere attribuito a titolo di risarcimento per un asserito inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari, non potendosi ritenere che, avendo già il D.Lgs. n. 257 del 1991 dato attuazione alle precedenti direttive in materia di adeguata remunerazione, la sua perdurante vigenza fino all’anno 2005/2006 potesse ritenersi contrastante con il diritto comunitario o configurare una sorta di disparità di trattamento, spettando al legislatore individuare il momento in cui far entrare in vigore le nuove disposizioni;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.S. sulla base di tre motivi;

il Ministero resiste in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento al Trattato Istitutivo della Comunità Europea, art. 5, successivamente art. 10 e art. 189, successivamente art. 249, alla Direttiva 93/16/CEE al D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46 ed al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5 in relazione al risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria, per essere insufficiente la borsa di studio istituita con D.Lgs. n. 257 del 1991 a rendere lo Stato Italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo, invece, tale emolumento essere equiparato a quello previsto partire dall’anno accademico 2006/2007, stante l’entrata in vigore differita;

con il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alle stesse norme sopra menzionate e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria, sotto il profilo dell’insufficienza della borsa di studio istituita con D.Lgs. n. 257 del 1991, a rendere lo Stato Italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendosi equiparare il suddetto emolumento alla borsa di studio prevista a partire dall’anno accademico 2006/2007, poichè la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il legislatore avesse adottato una tecnica legislativa diluita nel tempo in ragione di una perdurante valutazione discrezionale di adeguatezza della borsa di studio istituita con il D.Lgs. n. 257 del 1881 anche dopo la direttiva 93/16 CEE;

con il terzo motivo, deducendo, oltre a omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione delle stesse norme in relazione al risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria, rilevando che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra medici specializzandi che hanno frequentato i corsi di specializzazione prima dell’emanazione dei decreti attuativi del 2006/2007 e quelli iscritti successivamente;

che i tre motivi, da trattare congiuntamente per i profili, strettamente connessi, attinenti a violazione di legge (essendo irrilevanti quelli genericamente formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in mancanza di indicazione del fatto decisivo che si assume trascurato, secondo i parametri indicati dalla nuova norma nell’interpretazione offerta da SU 8053 del 2014), sono infondati alla luce del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte in forza del quale “L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del cit. art. 6.” (Cass. n. 4449 del 23/02/2018, alla cui diffusa trattazione e rimandi giurisprudenziali si rinvia);

nella motivazione della decisione si legge che il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 ha esercitato legittimamente l’ampia discrezionalità connessa alla sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico nè ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato;

per altro verso nella pronuncia si afferma che neppure sono ravvisabili profili di irragionevolezza dell’intervento normativo, nei termini in cui è stato interpretato, non sussistendo “un’irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza 94/2009; sentenza 432/1997; Corte Cost. Ord. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008, 77/2008)” (così Cass. n. 4449 del 23/02/2018, citata)”;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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