Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29827 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 30/12/2020), n.29827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27540-2018 proposto da:

C.S., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO PANIZ;

– ricorrenti –

contro

G.M. LAVORI EDILI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TEMISTOCLE SOLERA,

7/10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PIROCCHI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA DALLE MULE,

MARCO DE CRISTOFARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1794/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 227 del 2014, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dai coniugi P.G. e C.S. avverso il decreto ingiuntivo n. 508/2011 – con il quale lo stesso Tribunale aveva loro ingiunto di pagare alla G.M. Lavori Edili la somma di Euro 53.682,20 oltre interessi e spese, quale residuo del corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un tabià sito in (OMISSIS) – sussistendo la violazione dei termini di cui all’art. 641 c.p.c., comma 2, dichiarando al contempo l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo medesimo.

A seguito di appello interposto dai P.- C., la Corte di appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 1794 del 2018, rigettava il gravame assumendo la tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 508/2011 notificata solo in data 31 gennaio 2012, dopo oltre 50 giorni rispetto alla data di notifica del medesimo decreto, avvenuta il 5 dicembre 2011, come risultante dal timbro postale apposto sul plico, in assenza di una data certa diversa sull’avviso di ricevimento e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, i P.- C. propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi. G.M. Lavori Edili resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito per via telematica di memoria illustrativa.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, tenuto conto che in ordine alla questione dell’accertamento della data di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta a mezzo del servizio postale, la stessa va desunta – in assenza di data di consegna apposta sull’avviso di ricevimento – basandosi su quello risultante dal timbro postale apposto sul plico, ritiene che non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, per cui si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perchè possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2020, riconvocata il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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