Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29827 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via delle Belle Arti n. 7, presso l’Avvocato

Alessandra Ferranti (studio Avvocati Ambrosio), rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati

Perri Giacomo Maria e Gianluca Brizi;

– ricorrente –

contro

V.O. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via A. Riboty n. 28, presso lo studio

dell’Avvocato Pavoni Domenico (Studio legale Pavoni), rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato

Pier Paolo Armellini;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

T.C. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Andrea

Del Vecchio, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del controricorso, dall’Avvocato Giancarlo Pietrella;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

O.C.;

– intimata –

e sul ricorso iscritto al R.G. n. 7408 del 2010 proposto da:

O.C. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma, via delle Belle Arti n. 7, presso l’Avvocato Alessandra

Ferranti (studio Avvocati Ambrosio), rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Giacomo Maria

Perri e Gianluca Brizi;

– ricorrente –

contro

V.O. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via A. Riboty n. 28, presso lo studio

dell’Avvocato Domenico Pavoni (Studio legale Pavoni), rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato

Pier Paolo Armellini;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

T.C. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Andrea

Del Vecchio, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del controricorso, dall’Avvocato Giancarlo Pietrella;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 567 del 2009,

depositata in data 19 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che ha concluso per O.I. e O.I. convenivano in giudizio V.O. e T.C. proponendo azione di regolamento di confini tra il fondo di cui gli attori erano proprietari in (OMISSIS) e i fondi dei convenuti i quali, costituitisi, contestavano le domande degli O. deducendo, tra l’altro, che i confini erano già ben delineati;

che con sentenza 1 aprile 1999 il Pretore di Macerata dichiarava che il confine tra le due proprietà era localizzato come indicato nell’elaborato C) della relazione del c.t.u.;

che avverso la detta sentenza il V. e il T. proponevano appello al Tribunale di Macerata, il quale dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di appello di Ancona innanzi alla quale veniva riassunta la causa, che poi veniva interrotta una prima volta per la morte di O.I. e una seconda volta per la morte di O.I.;

che nel corso del giudizio di secondo grado veniva disposto il rinnovo della c.t.u.;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito il 19 settembre 2009 la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione impugnata, dichiarava che il confine tra le proprietà in questione era quello stabilito dalla consulenza tecnica effettuata dal geom. P. nel giudizio di appello con particolare riferimento al terzo elaborato grafico;

che la Corte di appello così testualmente motivava: “Per quanto concerne il merito, questa Corte, condivide integralmente la – questa volta – precisa e concreta consulenza tecnica di ufficio; l’esperto, infatti, partiva dall’esame degli atti pubblici di compravendita che descriveva e che riportavano le quantificazioni esatte delle porzioni di terreno vendute prima da M.E. ai coniugi O. e successivamente da questi a V.. La Corte apprezza altresì i chiarimenti fatti dal consulente tecnico di ufficio e depositati il 5/6/2008 che chiariscono ampiamente tutte le perplessità ed i dubbi che il consulente di parte avversa aveva avanzato. Pertanto il confine tra le proprietà O. e V. è quello determinato dal Consulente Tecnico nel terzo elaborato grafico di cui alla consulenza. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, con eventuale restituzione di quanto anticipato, considerato che la lunghezza della vertenza è stata cagionata anche dall’errore commesso dal consulente tecnico nel corso del giudizio di primo grado”;

che la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona è stata chiesta: a) da P.G. con ricorso affidato a sei motivi, al quale hanno resistito V.O. e T. C. con separati controricorsi contenenti ricorsi incidentali sorretti, rispettivamente, da un solo motivo e da tre motivi; b) da O.C. con autonomo ricorso affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito con separati controricorsi V.O. e T.C., che hanno proposto ricorsi incidentali sorretti, rispettivamente, da un solo motivo e da tre motivi;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) 3) I ricorsi vanno tutti riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c. 4) Con i sei motivi del ricorso principale la P. denuncia:

violazione del contraddittorio deducendo che il processo, interrotto per la morte di O.I., è stato riassunto con atto notificato solo agli eredi (peraltro impersonalmente nell’ultimo domicilio della O.I. deceduta oltre un anno prima) e non ad essa P. (primo motivo) ; violazione dell’art. 111 Cost., artt. 132, 161 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che la sentenza impugnata non motiva sulle istanze ed eccezioni delle parti, nonchè sulle osservazioni critiche alla c.t.u., limitandosi ad appiattirsi sulla conclusioni della consulenza di secondo grado ed omettendo di prendere in considerazione la richiesta di rinnovo della consulenza: si tratta quindi di una motivazione “per relationem” e senza neanche l’indicazione delle norme di legge applicabili nella specie (secondo, terzo e sesto motivo); violazione degli art. 950 e 1537 c.c. per aver la Corte di appello omesso di rilevare che la metodologia seguita dal c.t.u. si poneva in contrasto con i principi elaborati in giurisprudenza in tema di ricostruzione dei confini e con quanto disposto dalle norme in tema di vendita a misura (quarto e quinto motivo).

5) O.C. – con i cinque motivi del proprio autonomo ricorso (da considerare come incidentale in quanto successivo a quello proposto dalla P.) – ripropone le stesse censure sviluppate dalla P. rispettivamente nei motivi quattro, cinque, due, tre e sei sopra riportati.

6) Con l’unico identico motivo posto a base dei due separati ricorsi incidentali V.O. denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello ha errato nel compensare tra le parti le spese del giudizio sulla base di una motivazione “a dir poco singolare”.

7) Con i tre motivi (di identico contenuto) posti a base dei due separati ricorsi incidentali T.C. denuncia: violazione dell’art. 950 c.c. deducendo che la proprietà di esso T. non confina con quella degli attori I. ed O.I. ed attualmente della P. e della O.C. (primo motivo); violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’appello incidentale con il quale esso T. aveva chiesto il rigetto della domanda proposta dagli O. nei suoi confronti del tutto estraneo alla vertenza, per aver questa ad oggetto il regolamento di confine tra le proprietà O. e V. (secondo motivo); vizi di motivazione in relazione al capo della sentenza impugnata con il quale la Corte di appello ha disciplinato il governo delle spese senza tener conto della posizioni di esso T. estraneo alla controversia (terzo motivo).

8) Il relatore ritiene che i ricorsi possano essere decisi in camera di consiglio per la manifesta: a) infondatezza del primo motivo del ricorso principale della P.; b) fondatezza, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, dei restanti motivi del ricorso principale della P. e dei cinque motivi del ricorso di O.C., da trattare unitariamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza;

c) fondatezza dei tre collegati motivi del ricorso incidentale del T..

9) Il primo motivo del ricorso principale della P. risulta smentito dalla consentita lettura degli atti processuali dai quali emerge che l’atto di riassunzione del processo – dopo la morte di O.I. – è stato ritualmente notificato alla P. in data 21/12/2007 mediante consegna di copia di detto atto all’avv. Rossella Papa domiciliataria.

10) I restanti cinque motivi del ricorso P. e i cinque motivi del ricorso di O.C. vertono essenzialmente – sia pur sotto aspetti e profili diversi – sulla analitica, dettagliata e puntuale denuncia di vizio di motivazione della sentenza impugnata.

In effetti, come dedotto dai citati ricorrenti, il giudice di secondo grado non ha rispettato l’obbligo di fornire una motivazione idonea a indicare gli elementi in fatto e in diritto posti a base del convincimento del giudice onde renderne possibile il controllo di legittimità. La pronuncia di cui si chiede l’annullamento si basa esclusivamente sulla motivazione sopra interamente e testualmente riportata e che – come appare evidente – è del tutto carente per essersi il giudice di appello limitato apoditticamente a “condividere integralmente” la c.t.u. e ad “apprezzare i chiarimenti fatti dal consulente … che chiariscono ampiamente tutte le perplessità ed i dubbi che il consulente di parte aveva avanzato”. La Corte di appello non ha fatto alcun riferimento o cenno: alla normativa applicabile in tema di regolamento di confine; ai principi al riguardo elaborati in giurisprudenza; agli elementi probatori acquisiti ed agli elementi di fatto e di diritto posti a base delle conclusioni raggiunte dal c.t.u.; al contenuto della c.t.u. disposta in primo grado (fatta propria dal pretore con la sentenza appellata) ed al diverso contenuto della relazione depositata dal consulente in secondo grado;

al percorso logico seguito nella seconda relazione (con indicazione dei connessi elementi in fatto e in diritto) a sostegno delle diverse conclusioni raggiunte con la prima relazione; alle ragioni della esclusione della fondatezza delle conclusioni della prima perizia;

alla istanza di rinnovo della c.t.u. Manca quindi ogni possibilità di ricostruzione dell’iter logico che ha guidato il convincimento del giudice di appello e – conseguentemente – una reale motivazione della sentenza impugnata. Tale vizio -sostanzialmente dedotto con tutti i motivi di ricorso in esame – è causa di nullità della sentenza caratterizzata da una motivazione meramente apparente.

11) Del pari palesemente fondati sono i motivi del ricorso incidentale del T. posto che la Corte di appello ha omesso di esaminare la posizione sostanziale e processuale del T. e i motivi del ricorso incidentale da quest’ultimo proposto.

12) Dall’accoglimento dei ricorsi P., O. e T. deriva logicamente l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso V. avente ad oggetto la questione concernente il governo delle spese, questione della quale si dovrà occupare il giudice del rinvio.

13) Considerato quindi che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per ivi essere rigettato (…) rimette gli atti al Presidente per la fissazione dell’adunanza della Corte a norma dell’art. 375, comma 1, n. 1 e 5 e art. 380 bis c.p.c., comma 2″;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che pertanto, riuniti i giudizi, rigettato il primo motivo del ricorso principale, vanno invece accolti i restanti motivi del ricorso principale, i ricorsi incidentali O. e i ricorsi incidentali T., con assorbimento dei ricorsi incidentali V.;

che all’accoglimento dei ricorsi consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie i restanti motivi del medesimo ricorso nonchè il ricorso incidentale O. e i ricorsi incidentali T., dichiara assorbiti i ricorsi incidentali V.; cassa, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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