Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29827 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29827 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 22844-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
NOCENT Avvocato ROBERTO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA ALESSANDRA 17, presso lo studio dell’Avvocato
FRANCESCA FABRI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISA, depositata il
03/09/2016.

L G- .

Data pubblicazione: 12/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che l’Avv. Roberto Nocent ha proposto opposizione
avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi disposto dal

dell’erario le spese da lui sostenute nel tentativo di escutere l’assistita
Roxy Odia, persona insolvibile, di cui l’opponente era difensore
d’ufficio in un procedimento penale;
che il Tribunale di Pisa, con ordinanza in data 3 settembre 2016,
ha accolto l’opposizione e, in riforma del decreto impugnato, ha
liquidato in favore dell’Avv. Nocent, per spese e compensi di recupero
del credito professionale, la complessiva somma di euro 640, oltre
accessori ed oltre ai compensi già liquidati nel decreto opposto;
che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 ottobre 2016, sulla
base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 116
del d.P.R. n. 115 del 2002) lamenta che l’ordinanza del Tribunale di
Pisa abbia ritenuto che al difensore d’ufficio spettino anche gli onorari
per l’attività posta in essere al fine di tentare il recupero coattivo del
credito nei confronti della persona assistita;
che il motivo è manifestamente infondato, giacché, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI-2, 20 dicembre 2011, n.
27854; Cass., Sez. VI-2, 13 settembre 2012, n. 15394; Cass., Sez. II, 14
2

Tribunale di Pisa, lamentando che non erano state poste a carico

ottobre 2014, n. 21691), il difensore d’ufficio di un imputato in un
processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di
liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle
spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non
andate a buon fine;

si è conformata la pronuncia del giudice a quo, giacché l’esperimento
della procedura recuperatoria costituisce un passaggio obbligato per
chiedere la liquidazione del compenso, sicché i relativi compensi non
possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra
quelli rimborsabili dall’erario;
che il ricorso è rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che pur essendo l’impugnazione respinta integralmente, l’obbligo
di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può
trovare applicazione nei confronti del Ministero, il quale, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento
delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. V1-lav., 29
gennaio 2016, n. 1778).
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al rimborso delle
spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in
complessivi curo 400 per compensi, oltre a spese generali nella misura
del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 26 ottobre 2017.
3

che il Collegio intende dare continuità a questo indirizzo, al quale

Il Presidente

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