Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29826 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 950-2018 proposto da:

T.M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO

IL MAGNIFICO 107, presso lo studio dell’avvocato MARIA D’ANDREA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8936/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/12/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 21 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da T.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA in relazione all’anno 2007. Osservava la CTR che il gravame era inammissibile stante la tardiva costituzione in giudizio dell’appellante, il quale aveva notificato l’atto di appello con raccomandata a.r. spedita il 20 luglio 2016 e si era costituito in giudizio mediante deposito del ricorso il 20 settembre 2016, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, previsto dal D.Lgs n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22,comma 1, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Avverso la decisione, con atto del 20 dicembre 2017, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione e del D.Lgs. n., art. 53, comma 2, art. 22, commi 1 e 2. Il ricorso è fondato.

Il contrasto insorto in seno alla Suprema Corte in merito all’individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, in caso di notificazione postale diretta, e segnatamente se debba attribuirsi rilevanza alla data di ricezione del plico da parte del destinatario ovvero alla data di spedizione dello stesso, è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.

La sentenza impugnata si pone pertanto in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezione Unite, avendo la CTR dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per tardiva costituzione in giudizio dell’appellante ritenendo che il termine di costituzione decorresse dalla data di spedizione del ricorso.

Nella specie, il ricorso in appello è stato ricevuto il 22 luglio 2016 dall’Agenzia delle entrate ed il contribuente si è costituito in giudizio il 20 settembre 2016, entro il termine, quindi, di 30 giorni previsto dal D.Lgs n. 546 del 1992, art. 53,comma 2, e art. 22, comma 1, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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