Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29825 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. un., 30/12/2020, (ud. 15/12/2020, dep. 30/12/2020), n.29825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13445/2019 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO FRACCASTORO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CLOROS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo

studio dell’avvocato LAMBERTO LAMBERTINI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

65438/2018 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CARMELO SGROI, il quale conclude affinchè la Corte di cassazione,

in Camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la

giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. Cloros, che ha ottenuto nel corso degli anni dal Gestore dei servizi energetici numerosi titoli di efficienza energetica (cc.dd. certificati bianchi), ha esposto al Tribunale di Roma che, in esito a intense attività di verifica da parte del Gestore, è stata sospesa l’erogazione dei titoli in relazione a circa 1400 pratiche e sono stati revocati alcuni certificati bianchi, a seguito dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di accoglimento delle prodromiche richieste di verifica e di certificazione. A fondamento della revoca, e della conseguente richiesta di restituzione dei relativi contributi, il Gestore ha addotto l’inadempimento della società dato dall’affermata mancata conservazione, per gli anni successivi all’erogazione del contributo e alla realizzazione del progetto che ha determinato l’emissione dei titoli, della documentazione idonea a comprovare la realizzazione dei singoli progetti.

Per conseguenza la società ha convenuto in giudizio il Gestore dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare che la revoca ha violato il proprio diritto soggettivo a ottenere quanto a essa dovuto in base alla normativa applicabile in tema di cc.dd. certificati bianchi.

Nel corso del giudizio il Gestore dei servizi energetici ha promosso regolamento preventivo per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta e la società ha proposto controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la domanda con la quale si assume la violazione del diritto di ottenere i contributi correlati al rilascio dei cc.dd. certificati bianchi per effetto della revoca conseguente all’annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle relative richieste di verifica e di certificazione.

A sostegno dell’attribuzione della controversia al giudice ordinario la società fa leva sulla natura contrattuale del rapporto che s’instaura tra il Gestore dei servizi energetici, i soggetti proponenti e i titolari del progetto di efficienza energetica, esemplato sulla figura di un contratto tipo prefigurato dal decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017 emesso dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2.- La giurisdizione spetta, invece, al giudice amministrativo.

Queste sezioni unite hanno già avuto occasione di stabilire che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in tema di energia prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. si estende anche alle controversie con il Gestore dei servizi energetici in tema di misure d’incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Gestore, difatti, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, poichè provvede alla gestione del relativo sistema pubblico (tra varie, Cass., sez. un., 7 maggio 2019, n. 11932; sez. un., 10 aprile 2019, n. 10020; sez. un., 2 novembre 2018, n. 28057; sottolinea, da ultimo, che il Gestore è soggetto privato che svolge pubbliche funzioni, sia per la partecipazione pubblica totalitaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia per la natura dei poteri esercitati, Corte Cost. 13 novembre 2020, n. 237, punto 6).

2.1.- Che la materia sia integralmente riferibile al sistema pubblico e alle scelte di segno pubblicistico emerge anche dalla giurisprudenza unionale (da ultimo, Corte giust. 11 luglio 2019, cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18), la quale ha fatto leva sulla discrezionalità lasciata agli Stati membri in ordine all’introduzione di misure di sostegno alla produzione di energia (in quel caso, mediante impianti solari fotovoltaici), che comporta la possibilità di modificare e anche di sopprimere le misure di sostegno. In tal caso, la tutela dell’affidamento degli operatori economici, espressione del principio di certezza del diritto, postula pur sempre che la possibilità di modifica o di soppressione non fosse prevedibile da un operatore economico accorto e prudente.

3.- La giurisdizione esclusiva non viene meno per la circostanza che il Gestore abbia fatto ricorso a strumenti negoziali. E ciò perchè egli non è chiamato a intervenire nella veste di mera controparte della convenzione (capace, perciò, di soli atti paritetici), ma come pubblica amministrazione, destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l’attuazione della superiore volontà di legge (Cass., sez. un., 13 dicembre 2017, n. 29922).

D’altronde, sono devolute alla giurisdizione amministrativa anche le controversie sulle cc.dd. rimodulazioni degli incentivi, comunque dotate di carattere autoritativo (Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10795).

3.1.- Non è destinata a incrinare il consolidato orientamento di queste sezioni unite la prospettazione della società, che lamenta la violazione di un proprio diritto soggettivo: se la natura pubblicistica di un atto va ricondotta alla norma che regola quell’atto, è evidente che anche l’attività di accertamento va regolata dal medesimo statuto pubblicistico.

4.- E’ quindi applicabile l’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

Infatti, nel caso di specie, il Gestore dei servizi energetici, nell’ambito della gestione del sistema pubblico d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e nell’esercizio dei poteri di competenza, ha accertato l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici.

4.1.- E la controversia – concernendo l’esclusione dei benefici-comunque riguarda un provvedimento relativo all’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare: attiene, quindi, alla “produzione di energia”, considerato che la previsione di contributi tariffari è un efficace strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (conf., tra varie, Cass., sez. un., n. 28057/18, cit.; sez. un., 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411 e n. 10795/17, cit.).

5.- E’ per conseguenza dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale sono rimesse le parti, anche per la regolazione delle spese.

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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