Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29825 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G.C. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 82, presso lo studio degli

Avvocati Orsini Luca V. e Paola Scrofana, dai quali è rappresentato

e difeso per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L.O., (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 73, presso lo studio

dell’Avvocato Antinucci Massimo, dal quale è rappresentato e difeso

per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.A., D.R., D.P.,

R.P.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3875 del 2009,

depositata in data 7 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il pretore di Castelnuovo di Porto, con sentenza 6 luglio 1982, confermata dal Tribunale di Roma con sentenza 31 agosto 1988, condannava R.P., F.T., D. A., D.R. e D.P. a trasformare quattro finestre aperte sul loro fabbricato in Capena a distanza inferiore a quella legale dal fondo di proprietà di G. S.;

che R.L.O. e R.P. – nella qualità di eredi di R.P. – proponevano opposizione alle menzionate sentenze chiedendo: a) accertare l’inefficacia di dette sentenze nei loro confronti non chiamati nel relativo giudizio; b) dichiarare che essi istanti, comproprietari e compossessori dell’edificio in Capena, avevano usucapito il diritto di servitù di veduta e di mantenere le quattro finestre a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo del S.; c) condannare il S. al risarcimento dei danni subiti a seguito della chiusura delle quattro finestre;

che S.G. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sollevando numerose eccezioni in fatto e in diritto;

che i convenuti A., R. e D.P. non si costituivano;

che l’adito Tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza 9 gennaio 2002 avverso la quale R.L.O. e P. R. proponevano appello;

che tutti gli appellati non si costituivano nel giudizio di secondo grado;

che con sentenza resa pubblica il 7 ottobre 2009 la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame e in riforma dell’impugnata decisione, accoglieva la domanda proposta dagli appellanti;

che la cassazione di tale sentenza è stata chiesta da S. G.C. – quale erede di S.G. – con ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso L. R.O., mentre R.P. e tutti gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità;

che all’udienza del 28 ottobre 2010 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S., T. e S.W. – litisconsorti necessari quali coeredi del defunto S.G., parte del giudizio di secondo grado – i quali, ricevuta la tempestiva e rituale notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio non si sono costituiti;

che con i due motivi di ricorso S.G.C. denuncia: a) nullità dell’atto introduttivo del giudizio di appello per omessa notifica agli eredi di S.G. deceduto tra la data di deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell’atto di appello; b) violazione degli artt. 460, 1146, 1158 e 1164 cod. civ.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che successivamente alla notificazione alle parti dell’avviso della trattazione del ricorso nell’udienza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione dal controricorrente;

che pertanto il processo deve essere dichiarato estinto per rinuncia;

che non vi è luogo a pronunciare sulle spese avendo il controricorrente accettato la rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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