Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29825 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23574-2018 proposto da:

B.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIANA 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA BONI;

– ricorrente –

contro

A.S.M.I.U. AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati RICCARDO DIAMANTI, LAURA MARCHIO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.A.R., dottore commercialista, chiamava in giudizio l’A.S.M.I.U. (Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana) e con la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Massa esponeva di avere stipulato con l’azienda convenuta una convenzione di collaborazione di durata triennale, che prevedeva il rinnovo automatico in caso di mancata disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Lamentava che l’azienda convenuta, disconoscendo la clausola di rinnovo automatico, si era rifiutata di corrispondere il compenso per il periodo successivo al momento in cui aveva dichiarato di recedere dall’accordo.

Il professionista, deducendo che il recesso era stato esercitato intempestivamente, quando la convenzione si era rinnovata per un ulteriore triennio in conformità alla clausola di cui sopra, chiedeva al tribunale di accertare l’avvenuto rinnovo, con condanna dell’azienda a corrispondere il compenso contrattuale dovuto.

Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Genova riformava la sentenza, accogliendo la tesi sostenuta dall’azienda convenuta, secondo cui la convenzione stipulata con il professionista, nella parte in cui prevedeva il rinnovo automatico in assenza di disdetta, era difforme dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’ente, la quale prevedeva di affidare l’incarico al professionista per un triennio, con contestuale autorizzazione al direttore di “porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento inclusa la sottoscrizione della convenzione che regolerà i rapporti fra le parti”. Secondo la corte d’appello tale previsione non poteva essere intesa quale attribuzione al direttore del potere di integrare il contenuto della deliberazione, che inequivocabilmente circoscriveva la durata della convenzione a un triennio. Conseguiva da ciò l’inefficacia della previsione invocata dal professionista. La corte prendeva in considerazione anche il fatto, sottolineato dall’attuale ricorrente, che il rapporto era proseguito per qualche mese dopo la scadenza iniziale. Tuttavia, con riferimento a tale circostanza, essa riteneva che non fosse configurabile l’ipotesi della ratifica, richiedendo quest’ultima la forma scritta.

Per la cassazione della sentenza B.A.R. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

La corte d’appello è incorsa in un vizio di motivazione apparente là dove ha ritenuto che la convenzione sottoscritta dal direttore fosse in contrasto con la delibera del consiglio di amministrazione dell’ente.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente lamenta che la corte d’appello, nel riconoscere l’inefficacia della clausola di rinnovo automatico, ha applicato l’art. 1398 c.c., che è norma riferita alla rappresentanza volontaria, mentre, nel caso di specie, si trattava di rappresentanza organica. Si sostiene che, in questo caso, l’attività dell’organo, seppure in ipotesi compiuta fuori dai limiti delle sue attribuzioni, si configura giuridicamente quale attività dell’ente, il quale non potrà opporre l’inefficacia dell’atto nei confronti del terzo che, nonostante l’uso della ordinaria diligenza, non abbia rilevato l’esorbitanza dell’atto rispetto alle attribuzioni dell’organo.

L’A.S.M.I.U. ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso fosse manifestamente infondato, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La controricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è infondato.

In tema di motivazione le Sezioni Unite di questa Suprema corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n 8053/2014).

La corte d’appello ha riconosciuto che la clausola di rinnovo automatico, inserita in sede di sottoscrizione, non fosse conforme al contenuto della delibera del consiglio di amministrazione, in quanto questa precedeva una durata triennale, senza contemplare il rinnovo automatico.

Consegue che, nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato esiste non solo come parte grafica del documento, ma essa consente di percepire le ragioni del decúum.

In verità, sotto la veste della carenza di motivazione, la ricorrente si duole in realtà dell’apprezzamento compiuto in proposito dalla Corte d’appello suggerendo una diversa lettura degli stessi elementi considerati dalla corte di merito: ciò in cassazione non è consentito.

Le ulteriori considerazioni proposte con il motivo in esame, e cioè che l’ente non poteva recedere dal contratto una volta intervenuto il tacito rinnovo in conformità alla clausola, si risolvono in una petizione di principio.

Del resto la corte d’appello ha considerato la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, negando l’eventualità della ratifica in difetto di forma scritta.

Tale ratio della decisione non ha costituito oggetto di censura.

Il secondo motivo è infondato.

In pratica la tesi del ricorrente si esaurisce nel sostenere che, seppure il direttore fosse andato oltre i limiti delle proprie attribuzioni, il contratto era ugualmente vincolante nei confronti dell’ente, non essendo applicabile alla rappresentanza organica l’art. 1398 c.c. (in base a tale norma, in difetto del potere rappresentativo il contratto non è efficacia nè rispetto al rappresentato e neppure rispetto al terzo contraente).

Il ricorrente giustifica la propria tesi mediante richiamo di Cass. n. 9845/1987, che è considerata espressione di un principio generale oramai consacrato, per quanto riguarda le società, in una norma di legge.

Il ragionamento trascura che l’orientamento largamente maggioritario, cui il Collegio intende dare continuità, riconosce al contrario che l’art. 1398 c.c., è applicabile a ogni tipo di rappresentanza, compresa quella derivante da un rapporto organico (Cass. n. 11772/2003; n. 2500/1975; n. 1844/1971; cfr. anche N. 9905/2008; n. 2681/1993).

La decisione della corte d’appello è in linea con tale orientamento. In quanto la previsione di un rinnovo automatico eccedeva il potere riconosciuto al direttore in base alla delibera del consiglio di amministrazione, essa era inefficace nei confronti dell’ente.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA