Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29825 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29825 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 12/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 21542-2016 proposto da:
GABBIN1 GRAZIA RAFFAELLA e SCABINI ROSANNA,
rappresentate e difese dall’Avvocato MARIA DI ROCCO;
– ricorrenti contro
BARBIERI CRISTIANO, LONGONI GUIDO GIUSEPPE,
BARBIERI AMBROGIO, LONGONI LUISA MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA N.79, presso lo
studio dell’Avvocato LAURA SABBATINI, rappresentati e difesi
dall’Avvocato GIORGIO VITTORIO N1UZIO;
– controricorrenti nonché contro
GABBINI ORNELLA;
– intimata –

Oh,

avverso la sentenza n. 963/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 14/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa
pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 giugno 2016,
accogliendo l’opposizione proposta da Ambrogio Barbieri, Cristiano
Barbieri, Guido Giuseppe Longoni e Maria Luisa Longoni, ha
dichiarato la nullità del lodo arbitrale datato 20 gennaio 2015, reso
esecutivo con decreto ex art. 825 cod. proc. civ. del Tribunale di
Pistoia, che, in entrambi i casi contro Ornella Gabbini, aveva
dichiarato l’avvenuta usucapione, in favore di Grazia Raffaella
Gabbini, del diritto di proprietà sull’immobile posto al sesto piano del
corpo interno scala C del complesso condominiale di viale Brenta n. 7
a Milano, nonché, in favore di Rosanna Scabini, del diritto di proprietà
sull’immobile posto al secondo piano del corpo interno scala A del
complesso condominiale di via Bressanone n. 19 a Milano; ha ordinato
al conservatore dei registri immobiliari di Milano la cancellazione della
trascrizione del suddetto lodo arbitrale; ha condannato le opposte, in
solido, a rifondere a controparte le spese del giudizio; ha condannato le
opposte, in solido, al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. a
favore di controparte, liquidato equitativamente in curo 20.000;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Firenze Rosanna Scabini e Grazia Raffaella Gabbini hanno proposto
ricorso, con atto notificato il 12 settembre 2016, sulla base di due
motivi;

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26/10/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

che Ambrogio Barbieri, Cristiano Barbieri, Guido Giuseppe
Longoni e Luisa Maria Longoni hanno resistito con controricorso,
concludendo per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso per cassazione
e la condanna delle ricorrenti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.;
che l’intimata Ornella Gabbini non ha svolto attività difensiva in

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che nessuna delle parti ha depositato memorie illustrative.
Considerato che i controricorrenti hanno sollevato due eccezioni
preliminari: la nullità del ricorso per assenza di sottoscrizione per
certificazione della autografia sulla procura speciale alla lite;
l’inammissibilità del ricorso per totale carenza o insufficienza
dell’esposizione sommaria dei fatti di causa;
che l’eccezione relativa al mancato rispetto del requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. — che per il suo carattere liquido va
esaminata con priorità — è fondata;
che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo, Cass., Sez. VI-3, 3 febbraio 2015, n. 1926), per soddisfare il
requisito imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il
ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed
esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa,
dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le
eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla
posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue
articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si
fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di
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questa sede;

cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione
giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice
di merito;
che il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a porre il
giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della

delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza
impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del
processo, ivi compresa la sentenza stessa;
che nella specie la parte del ricorso destinata all’esposizione del
fatto (v. pag. 2) è radicalmente insufficiente a fornire al Collegio una
adeguata cognizione della vicenda processuale e del suo svolgimento;
che infatti le ricorrenti si limitano a esporre quanto segue:
che “i signori Longoni e Barbieri hanno impugnato ai sensi
dell’art. 404 cod. proc. civ. il lodo arbitrale reso esecutivo dal
Tribunale di Pistoia RG 66/2015 V.G.”;
che “la causa verte in materia di opposizione di terzo
revocatoria e spetta perciò al terzo opponente dimostrare la
sussistenza del dolo o della collusione ed anche il nesso di
causalità con il contenuto della pronuncia”;
che “dal testo dell’atto di impugnazione non è dato di ricavare
l’elemento fondante richiesto dalla legge per l’ammissibilità della
domanda, ossia la prova del dolo o della collusione e la data
della scoperta”;
che “la conseguenza di tale omissione è tranciante: l’atto
introduttivo è nullo qualora ometta l’indicazione del giorno in
cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e
della relativa prova (…)”;

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controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata

che tale esposizione non è idonea a soddisfare il requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.;
che neppure i quesiti posti a pag. 7 e 8 del ricorso a conclusione
dei “motivi di cassazione della sentenza” consentono di enucleare la
richiesta esposizione sommaria dei fatti della causa;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza;
che non sussistono i presupposti per la richiesta condanna delle
ricorrenti a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 cod.
proc. civ., non risultando che l’impugnazione sia stata proposta con
mala fede o colpa grave;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12), applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte delle ricorrenti, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al rimborso
delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in
complessivi euro 6.200, di cui curo 6.000 per compensi, oltre alle spese
generali nella misura del 15°/0 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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che il ricorso è dichiarato inammissibile;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione

civile, il 26 ottobre 2017.

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