Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29824 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

I.P.A. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Pasquale Paoli n. 3, presso lo studio

dell’Avvocato D’AMELIO Antonio, rappresentato e difeso da se medesimo

ex art. 86 cod. proc. civ.;

– ricorrente –

contro

I.M.L. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via Alfredo Casella n. 43, presso lo studio

dell’Avvocato Mercati Nicoletta, dal quale è rappresentata e difesa,

unitamente all’Avvocato Francesco Corica, per procura a margine della

memoria di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, depositata in

data 17 gennaio 2011.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola, il quale ha concluso per la

dichiarazione della competenza del Tribunale di Busto Arsizio;

dato atto della presenza dell’Avvocato Nicoletta Mercati per la

resistente, e del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. VIOLA Alfredo Pompeo, il quale si è riportato alle conclusioni

già formulate.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che I.P.A., premesso che dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio era pendente una causa introdotta dalla sorella I.M.L. per la reintegrazione della quota di legittima nella successione della madre T.I. e per sentir accertare l’esistenza del proprio diritto di comodato vita natural durante sulla villa e giardino pertinenziale, siti in (OMISSIS), ha convenuto in giudizio, dinnanzi a medesimo Tribunale, la sorella M.L. chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in particolare dando atto che la convenuta asserisce di vantare e di fatto esercita il comodato sulla villa e giardino pertinenziale in oggetto, dichiarare legittimo il recesso dell’attore ex art. 1804 cod. civ., commi 1 e 3 e/o ex art. 1805 – comma 2 – e art. 1804 cod. civ., comma 1, in conseguenza dichiarando cessato il comodato e condannando la convenuta all’immediata restituzione della villa e giardino pertinenziale, siti in (OMISSIS) di via (OMISSIS), nella disponibilità dell’attore che della restituzione fa richiesta; condannare la convenuta al risarcimento del danno per i fatti esposti in narrativa in misura di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) con rivalutazione monetaria e interessi in misura legale dalla domanda al pagamento o, in subordine, nella misura provata e congrua con rivalutazione monetaria e interessi come sopra; in subordine – e salvo gravame – dichiarare ex art. 1809 c.c. che è sopravvenuto un urgente e impreveduto bisogno al comodante di riavere la libera disponibilità della cosa e condannare la comodataria convenuta alla restituzione all’attore che ne fa richiesta. Con rifusione delle spese di causa”;

che la convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Savona ex art. 21 cod. proc. civ.;

che l’adito Tribunale, con ordinanza in data 22 dicembre 2010, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Savona;

che il Tribunale, richiamate le conclusioni svolte dall’attore e prima riportate, ha rilevato che la causa introdotta, vertendo in materia di comodato, rientrasse tra quelle indicate dall’art. 21 cod. proc. civ., per le quali è previsto quale foro esclusivo quello del luogo ove è posto l’immobile;

che il Tribunale ha poi soggiunto che, in tema di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, quale quello di cui al citato articolo;

che avverso questa decisione ha proposto regolamento necessario di competenza I.P.A.;

che ha resistito, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., I. M.L.;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 38 e 20 cod. proc. civ., sostenendo che nell’atto introduttivo aveva indicato le ragioni per cui incardinava la lite presso il Tribunale di Busto Arsizio;

che dette ragioni consistevano nell’essere la causa relativa a diritti di obbligazione “risultando sottoscritte in Olgiate Olona le convenzioni di comodato 10.12.2000 e 1.6.2 005 (doc. 13 e 14), ex art. 2043 c.c. come foro del risarcimento per fatto illecito commesso in Olgiate Olona anche con l’uso delle convenzioni nel procedimento n. 452/09”;

che la resistente aveva eccepito l’incompetenza del giudice adito solo con riferimento all’art. 21 cod. proc. civ., sostenendo che l’ubicazione dell’immobile avrebbe determinato la competenza esclusiva del foro di Savona, omettendo di contestare la competenza del giudice adito in relazione a tutti gli altri possibili fori, e segnatamente quello di cui all’art. 20 cod. proc. civ., per l’azione risarcitoria da fatto illecito;

con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 20 e 21 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Busto Arsizio incluso tra le cause di comodato anche la causa introdotta presso quell’ufficio giudiziario, che “trae origine da un titolo di natura obbligatoria ed attiene alla formazione e al successivo uso illecite dei. detto titolo di natura obbligatoria”;

che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la domanda proposta come domanda reale, atteso che nel giudizio si era fatta valere un’azione di tipo personale, in relazione alla quale la competenza andava determinata ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ.;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato;

che occorre premettere che nel giudizio recante il numero R.G. 930 del 2010, l’attore, attuale ricorrente, ha formulato le seguenti conclusioni : “previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in particolare dando atto che la convenuta asserisce di vantare e di fatto esercita il comodato sulla villa e giardino pertinenziale in oggetto, dichiarare legittimo il recesso dell’attore ex art. 1804 cod. civ., commi 1 e 3 – e/o ex art. 1805 – comma 2 – e art. 1804 cod. civ., comma 1 – in conseguenza dichiarando cessato il comodato e condannando la convenuta all’immediata restituzione della villa e giardino pertinenziale, siti in (OMISSIS), nella disponibilità dell’attore che della restituzione fa richiesta; condannare la convenuta al risarcimento del danno per i fatti esposti in narrativa in misura di Euro 1.300.000,00 (unmi1ionetrecentomila/00) con rivalutazione monetaria e interessi in misura legale dalla domanda al pagamento o, in subordine, nella misura provata e congrua con rivalutazione e interessi come sopra”;

che nelle premesse dell’atto di citazione l’attore, odierno ricorrente, ha precisato che “nel presente giudizio, dato che I.M.L. di fatto esercita il vantato diritto di comodato, l’attore propone solo la domanda di immediata restituzione della cosa comodata per fatti sopravvenuti, non introdotti e non più introducibili nel giudizio n. 452/09 R.G. : i-nadempimenti delle obbligazioni del comodatario ex art. 1804 – commi 1 e 3 -; art. 1805 – comma 2 – e art. 1804 – comma 1 -; immediata restituzione della cosa comodata e risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti; in subordine, e salvo gravame, restituzione della cosa comodata ex art. 1809, comma 2 per essere sopravvenuto un urgente e impreveduto bisogno del comodante”, sostenendo altresì che “il foro adito è competente ex art. 20 c.p.c. come foro relativo ai diritti di obbligazione, risultando sottoscritte in Olgiate Olona le convenzioni di comodato 10.12.2000 e 1.6.2005 (doc. 13 e 14), ex art. 2043 c.c. come foro del risarcimento per fatto illecito commesso in (OMISSIS) anche con l’uso delle convenzioni nel procedimento n. 452/09”;

che inoltre, l’attore, odierno ricorrente, ha dedotto che il “fatto nuovo, sopravvenuto dopo l’instaurazione del procedimento n. 452/09, è costituito dall’inadempimento dell’obbligazione del preteso comodatario il quale è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia” e ha invece tenuto un comportamento concludente per la distruzione della cosa, sicchè (pag. 13 dell’atto di citazione) “deve ora, restituire immediatamente la cosa allo scrivente, che ne fa richiesta, e risarcire il danno, provocato dall’inadempimento dell’obbligazione di diligente custodia e conservazione della cosa (art. 1804 cod. civ., comma 3)”;

che infine, l’attore ha sostenuto in subordine la applicazione dell’art. 1805 cod. civ., comma 2, a norma del quale il comodatario, che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso consentito o l’avesse restituita a tempo debito;

che tali essendo le ragioni poste dall’attore a fondamento della propria domanda, deve ritenersi che correttamente il Tribunale adito abbia dichiarato la propria incompetenza, competente essendo, ai sensi dell’art. 21 cod. proc. civ., il Tribunale di Savona, quale foro esclusivo, per essere ubicato l’immobile oggetto della domanda di restituzione per risoluzione del comodato e della accessoria domanda di risarcimento danni (danni tutti derivanti, nella prospettazione dell’attore, dalla violazione delle obbligazioni gravanti sul comodatario, e segnatamente di quella di diligenza nella custodia e nell’uso del bene), nel circondario di quel Tribunale;

che i rilievi formulati dal ricorrente, secondo cui il Tribunale di Busto Arsizio non avrebbe potuto dichiarare il proprio difetto di competenza per non avere la convenuta contestato il foro adito con riferimento a tutti i possibili fori, e segnatamente quello di cui all’art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 2043 cod. civ., non colgono nel segno;

che invero, il foro di cui all’art. 21 cod. proc. civ., a norma del quale “Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonchè per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda” è foro esclusivo e la domanda risarcitoria, nonostante il rilevante importo del danno del quale si è chiesto il risarcimento, costituisce un accessorio della domanda principale afferente alla materia del comodato (inadempimento delle obbligazioni gravanti sul comodatario);

che l’art. 21 configura infatti la competenza di un foro speciale esclusivo, salvo deroga convenzionale ai sensi dell’art. 29 cod. proc. civ. (Cass. n. 13594 del 1991), deroga che, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. civ., comma 1 bis, comma 2, (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto), non è ammissibile;

che acclarata la natura esclusiva del foro di cui all’art. 21, non opera il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti (Cass. n. 1213 del 2003);

che è pertanto infondato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia la mancata contestazione della competenza del Tribunale di Busto Arsizio con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., atteso che, come si desume pianamente dalla lettura dell’atto di citazione, la domanda risarcitoria risulta proposta con riferimento all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal comodato, per il quale opera il foro di cui all’art. 21 cod. proc. civ., e non risulta proposta autonomamente in relazione all’art. 2043 cod. civ., ancorchè a tale norma il ricorrente abbia fatto riferimento nell’atto di citazione e nel ricorso per regolamento di competenza;

che del pari infondato è il secondo motivo, atteso che nella stessa prospettazione dell’attore ciò di cui il giudice adito era investito consisteva in null’altro che una controversia in materia di comodato, ivi comprese le domande concernenti l’inadempimento, da parte del comodatario, delle obbligazioni su di lui gravanti;

che in conclusione il ricorso va rigettato, dovendosi affermare in relazione alla domanda di cui al giudizio iscritto al R.G. n. 930 del 2010, la competenza per territorio del Tribunale di Savona;

che la causa andrà quindi riassunta dinnanzi a detto giudice entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

che la regolamentazione delle spese del presente giudizio viene rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Savona; dispone la riassunzione della causa nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; rimette la regolamentazione delle spese del giudizio al giudice del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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