Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29824 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20112-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ANTELMI AUTO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 474/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

I ai CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con sentenza in data 16 febbraio 2017, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Brindisi che aveva accolto il ricorso della Antelmi Auto s.r.l. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed IVA per l’anno di imposta 2001. La CTR osservava, in particolare, che la definizione della procedura di condono) da parte della società con pagamento di quanto interamente dovuto all’Erario inibiva la proposizione di azioni ulteriori da parte dell’Ufficio e l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 34e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p., comma 1, n. 3. Sostiene che la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che il procedimento di condono al quale la stessa aveva fatto riferimento non aveva riguardato l’imposta IVA, sicchè l’annullamento dell’accertamento anche per tale tributo era illegittimo.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR. avrebbe omesso di considerare che le ipotesi delittuose alle quali si riferiva la comunicazione di reato inoltrata dalla Guardia di finanza alla Procura di Brindisi avevano riguardato del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 3, per le quali non era prevista alcuna soglia minima di importo dell’evasione, trovando pertanto applicazione il raddoppio dei termini di accertamento.

Il primo motivo è fondato.

L’Agenzia delle entrate, fin dal primo grado di giudizio controdeduzioni del 22 aprile 2011 riportate all’allegato 5 del ricorso per cassazione – aveva dedotto che rispetto alla questione relativa alla procedura di condono la società contribuente si era avvalsa della facoltà prevista dalla sanatoria solo con riguardo a talune imposte dirette e non anche per l’IVA.

Di tale circostanza si è totalmente disinteressata la CTR che ha, per converso, annullato la pretesa con riguardo all’intero carico fiscale preteso con l’impugnato avviso di accertamento.

Resta assorbito l’esame del secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di raddoppio dei termini per l’accertamento. Su tale specifica questione, risulta peraltro accolto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate in relazione ad altre annualità (sentt. n. 25557, 26310 e 26311 del 2017).

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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