Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29824 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14629-2018 proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

STIEVANIN e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

EDILMIRONI DI A.M. & C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 10 presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO

BALAS e rappresentata e difesa dall’avvocato CARO STRADIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2845/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 3.8.2005 la società Edilmironi di A.M. & C. S.a.s. evocava in giudizio S.D. innanzi il Tribunale di Padova, esponendo di aver eseguito per conto del convenuto una serie di lavori edili per la realizzazione di due immobili siti in territorio del Comune di (OMISSIS) e di aver maturato per tale titolo un credito; di aver ricevuto degli acconti; di aver pattuito con il S. che il saldo sarebbe avvenuto mediante la cessione di una delle unità abitative comprese in uno dei due immobili di cui anzidetto; di aver poi sottoscritto con il S., il 25.10.2004, un preliminare di compravendita per l’unità interno 4 compresa nell’immobile di cui anzidetto. L’attrice esponeva ancora che il committente aveva denunciato alcuni vizi delle opere e alcuni ritardi nell’esecuzione dei lavori e che in data 18.4.2005 le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo, che aveva determinato in Euro 130.000 il saldo ancora dovuto all’appaltatore e ne aveva previsto il pagamento rateale; la transazione tuttavia era rimasta inadempiuta e il S. si era anche rifiutato di stipulare il rogito di compravendita dell’unità di cui al compromesso del 25.10.2004. Su tali premesse, la società attrice invocava l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti in data 25.10.2004 e la condanna della convenuta al saldo dovutole a fronte delle opere eseguite.

Si costituiva il S. resistendo alla domanda ed eccependo l’inadempimento della società attrice, sia con riferimento ai vizi degli immobili da questa realizzati, sia con riguardo al ritardo nell’esecuzione dei lavori. Spiegava quindi domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti e la condanna di Edilmironi S.a.s. al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 496/2012 il Tribunale di Padova rigettava sia la domanda ex art. 2932 c.c. svolta da Edilmironi S.a.s. che la riconvenzionale proposta dal S.; condannava invece il committente al pagamento della somma ancora dovuta all’appaltatrice, che quantificava in Euro 90.340 oltre i.v.a. ed interessi dalla domanda.

Interponeva appello avverso detta decisione S.D. e si costituiva in seconde cure la Edilmironi S.a.s. resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2845/2017, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese del grado. Riteneva la Corte lagunare che i motivi di appello relativi al rigetto della domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. fossero stati rinunciati dall’appellante; che il termine previsto nel contratto di appalto stipulato tra le parti per l’ultimazione dei lavori non avesse natura essenziale; che il committente avesse manifestato a più riprese il perdurante interesse all’esecuzione dell’appalto nonostante il mancato rispetto del termine di cui anzidetto; che con la transazione del 18.4.2005, le parti avessero inteso superare ogni questione relativa al ritardo nella realizzazione delle opere; che i difetti riscontrati dal C.T.U. in prime cure fossero di scarsa entità e suscettibili di essere corretti con la spesa di Euro 17.080; che il ritardo nella consegna delle opere fosse anche giustificato dalle numerose varianti al progetto iniziale e che lo stesso committente lo avesse ritenuto irrilevante alla luce delle varianti di cui anzidetto; che quindi fosse corretta la decisione cui era pervenuto il Tribunale, che aveva determinato il saldo dovuto a Edilmironi S.a.s. scomputando, dal corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, gli acconti percepiti in corso d’opera dall’appaltatore e il controvalore dei vizi riscontrati.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.D. affidandosi a ree motivi.

Resiste con controricorso Edilmironi di A.M. & C. S.a.s.

A seguito della proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1372,1362 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe errato nell’interpretare le pattuizioni di cui alla transazione del 18.4.2005. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte lagunare non abbia considerato che l’accordo di cui anzidetto aveva previsto, all’art. 2, la piena applicazione della penale di Euro 25.000 per ritardata esecuzione delle opere originariamente prevista nel contratto di appalto; nonchè, all’art. 4, una diversa clausola penale, sempre di Euro 25.000, per l’ipotesi in cui i lavori fossero completati con ulteriore ritardo rispetto al nuovo termine previsto nel negozio in esame. Ad avviso del ricorrente il C.T.U. avrebbe in sostanza confuso le due clausole ed il giudice di merito avrebbe fatto proprio l’errore, senza dare il giusto rilievo al comportamento delle parti anche successivo alla conclusione dell’accordo transattivo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che l’art. 2 della transazione del 18.4.2005 aveva certificato i ritardi in cui era incorso sino a quella data l’appaltatore, il quale si era impegnato a corrispondere a tale titolo la penale prevista nel contratto di appalto e quindi avrebbe dovuto calcolare, in danno dell’appaltatore, la complessiva somma di Euro 50.000 a titolo di penale, di cui Euro 25.000 per i ritardi accumulati sino alla transazione ed Euro 25.000 per quelli verificatisi in prosieguo.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte veneziana non avrebbe tenuto conto che il mancato rispetto del nuovo termine del 15.5.2005, previsto dalla transazione del 18.4.2005 per il completamento dei lavori, comportava l’applicazione a carico dell’appaltatore dell’ulteriore penale di Euro 25.000 cui all’art. 4 della transazione stessa.

Le tre censure, che per la loro connessione possono essere trattate congiuntamente, sono inammissibili.

Il primo motivo, infatti, attiene al procedimento di interpretazione del contratto, sotto il profilo dell’individuazione della comune volontà delle parti, che costituisce un tipico accertamento riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006 Rv.586972). La richiesta di revisione di tale giudizio in questa sede si risolve in una censura attinente all’interpretazione del fatto, preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

La Corte di Appello, invero, ha interpretato la volontà negoziale delle parti ed il loro comportamento, anche successivo alla firma del contratto di appalto e della transazione del 18.4.2005, ed ha affermato che il ritardo nella consegna dei lavori dovesse ritenersi irrilevante “alla luce delle richieste ed ottenute notevoli variazioni dell’iniziale progetto” (cfr. pag.7 della decisione impugnata). Ha quindi proceduto ad una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti, ribadendo il principio -numerose volte affermato da questa Corte- secondo cui quando l’inadempimento di una parte (nella specie, l’appaltatore) “non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., correttamente deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2” (cfr. ancora pag.7 della sentenza della Corte di Appello).

La decisione appare pienamente coerente con il principio secondo cui quando le parti sollevano reciprocamente eccezione di inadempimento in relazione ad un contratto a prestazioni corrispettive spetta al giudice “… valutare, secondo il principio di buona fede e correttezza, in senso oggettivo, quale tra le due condotte, in relazione non soltanto alla relativa successione temporale, ma anche avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv.567989; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8912 del 04/05/2016, non massimata).

Questa ratio, che costituisce la vera ragione del rigetto dell’appello proposto dal S., avendo la Corte in sostanza ritenuto non grave l’inadempimento contestato all’appaltatore, non viene in alcun modo attinta dal motivo in esame, come pure dalle altre due censure di cui si dirà infra.

Queste ultime, in particolare, si risolvono in una richiesta di riesame nel merito, preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790) e non si confrontano con il principio per cui sono riservati al giudice di merito, e non utilmente sindacabili in Cassazione, la ricerca, l’individuazione e l’apprezzamento della comune volontà dei contraenti, che costituiscono tipici accertamenti di fatto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv.586972).

Inoltre, occorre ribadire che “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti- è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972).

Nel caso di specie, la Corte lagunare ha correttamente applicato il principio richiamato, ricostruendo la volontà delle parti alla luce non soltanto delle clausole negoziali, ma anche del comportamento da esse posto in essere, anche dopo la firma dell’accordo del 18.4.2005, e valorizzando in particolare il perdurante interesse all’adempimento dell’appalto che il committente aveva manifestato, nonostante il ritardo nelle opere in cui era incorso l’appaltatore.

Infine, il secondo e terzo motivo sono ulteriormente inammissibili ai sensi di quanto previsto dall’art. 348-ter c.p.c., u.c., configurandosi nel caso di specie una ipotesi di cd. doppia conforme.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13 T.U.di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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