Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29823 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.M.L., domiciliato per legge presso la Cancelleria
civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente –
avverso la sentenza n. 248 del 2010 del Giudice di pace di Bitonto,
depositata in data 19 aprile 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
VIOLA Alfredo Pompeo, il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che il Giudice di pace di Bitonto, con sentenza in data 19 aprile 2010, ha rigettato l’opposizione proposta da P.M.L. nei confronti del Prefetto di Bari;
che, avverso questo provvedimento, il P. ha proposto ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente e non notificato ad alcuno;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Il ricorso è stato proposto dal ricorrente di persona, senza l’assistenza di un procuratore abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, e non risulta essere stato notificato alla Prefettura di Reggio Calabria. Il ricorso è quindi inammissibile, sia perchè non è stato sottoscritto da difensore abilitato e munito di procura speciale, sia perchè non è stato notificato all’amministrazione, sia infine perchè avverso il provvedimento impugnato, a seguito dell’abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., disposta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 le sentenze depositate successivamente al 2 marzo 2006, sono appellabili e non più ricorribili direttamente in cassazione. Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;
che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il ricorso non è stato notificato ad alcuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011