Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29823 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23439-2017 proposto da:

B.D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BRUNO LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LINDA LONGO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN ENRICO BARONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria della Liguria, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente agli anni 2007-2010.

Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto che l’attività professionale del contribuente fosse fornita del requisito dell’autonoma organizzazione sol perchè il ricorrente aveva sostenuto spese per il pagamento delle prestazioni di una segretaria a tempo pieno e la collaborazione del consulente per l’elaborazione dello stipendio, laddove tale figure professionali avevano costituito un mero ausilio alla sua attività.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16, ord. n. 889/17).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dai superiori principi regolatori della materia, in quanto hanno ritenuto che “lo svolgimento di una libera professione si colloca al di fuori dell’area di applicazione del’Irap solo a condizione che il professionista operi senza dipendenti”, senza verificare se i compensi corrisposti al dipendente che svolgeva mansioni esecutive fossero compatibili con la retribuzione di un dipendente full time avente mansioni di segreteria (secondo gli autorevoli approdi giurisprudenziali) non in grado di accrescere le potenzialità professionali del professionista, mentre, d’altra parte, le spese per beni strumentali non sono di per sè indice di autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 23552/16).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria della Liguria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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