Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29823 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14273-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

n. 45, presso lo studio dell’avvocato TULLIO GALIANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO n. 75, presso lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1595/2018 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 25.5.2009 S.T. evocava in giudizio S.A. innanzi il Tribunale di Tivoli chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso dei genitori. Il convenuto si costituiva in giudizio e la causa, all’esito dell’istruttoria, era decisa con sentenza n. 1182/2013 con la quale veniva disposto lo scioglimento della comunione e venivano formate le quote divisionali, con conguaglio a carico di S.A. di 33.500 e compensazione delle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione S.A. contestando la quantificazione del conguaglio in quanto il C.T.U. aveva indicato, all’esito della propria relazione, l’inferiore somma di Euro 20.000.

Si costituiva in seconde cure S.T. invocando il rigetto del gravame principale e svolgendo appello incidentale per la condanna del fratello al rimborso delle somme da lui spese per i miglioramenti apportati alla porzione dell’immobile comune che aveva abitato, nonchè per l’integrale accollo delle spese a carico dell’appellante principale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1595/2018, la Corte di Appello di Roma rigettava sia l’appello principale che quello incidentale confermando la compensazione delle spese di lite.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso S.T..

A seguito della proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della C.T.U. esperita nel giudizio di merito. Ad avviso del ricorrente, infatti, dapprima la Corte romana avrebbe affermato di condividere le stime dell’ausiliario, ma poi avrebbe fatto riferimento soltanto ai valori contenuti nella relazione originariamente depositata dal medesimo, e non anche a quelli, diversi, contenuti nella successiva relazione integrativa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di fornire alcun argomento a sostegno della propria decisione di determinare il conguaglio dovuto dal ricorrente nella somma di Euro 33.500 anzichè in quella, inferiore, di Euro 20.000 indicata dal C.T.U. all’esito delle valutazioni compiute sul compendio immobiliare da dividere).

Le due censure, che per la loro connessione possono essere trattate congiuntamente, sono inammissibili.

Esse, infatti, si risolvono nella contestazione del criterio di stima dei beni oggetto della divisione e di determinazione del conguaglio che è stato adottato dalla Corte territoriale, sul presupposto che il richiamo, operato già dal Tribunale e confermato dal giudice di appello, alle “stime” del CTU si riferisse a quelle contenute nella relazione integrativa prodotta dall’ausiliario, e non a quelle in precedenza proposte con la relazione originaria.

Dalla lettura della sentenza impugnata (cfr. pagg.4 e 5) si evince che la Corte capitolina ha ritenuto congruo il ragionamento del primo giudice, che aveva fatto riferimento ai valori indicati nella relazione originaria, considerando la relazione integrativa soltanto per la determinazione del valore del terzo piano dell’immobile oggetto della domanda di divisione, che originariamente non era stato stimato dal consulente tecnico.

Trattasi di motivazione che implica una valutazione delle risultanze istruttorie, che come tale è riservata al giudice di merito e non è utilmente sindacabile in questa sede (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Peraltro il ricorrente non riporta i passi delle due relazioni del C.T.U., originaria ed integrativa, sui quali si appuntano le censure proposte, che di conseguenza difettano anche del necessario grado di specificità.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Mario Lacagnina, che si è dichiarato antistatario.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato Mario Lacagnina.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019

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