Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29823 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29823 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 18721-2016 proposto da:
ZUCCHERETTI Avv. MAURIZIO, rappresentato e difeso da se
medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO
VII N. 382, presso il proprio studio;

– ricorrente contro
COMUNE ROMA CAPITALE; PREFETTURA DI ROMA;

intimati

avverso la sentenza n. 1281/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 21/01/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Data pubblicazione: 12/12/2017

Ritenuto che Maurizio Zuccheretti ha proposto appello avverso
l’ordinanza di convalida pronunciata dal Giudice di pace di Roma in
data 5 febbraio 2015 nel procedimento di opposizione avverso
l’ordinanza ingiunzione n. 91120017031 (emessa a seguito del ricorso
al Prefetto avverso il verbale di accertamento di violazione di norme

medesima e riproponendo nel merito le ragioni di impugnazione spese
in primo grado, relative a vizi dell’ordinanza-ingiunzione (mancata
convocazione da parte del Prefetto per la, pur richiesta, audizione
personale; mancata motivazione del rigetto; nullità della notifica, priva
dell’attestazione delle vane ricerche e comunque della spedizione della
seconda raccomandata);
che con sentenza depositata il 21 gennaio 2016 il Tribunale di
Roma, dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza di convalida ed esaminato
il merito dell’impugnazione articolata in primo grado, ha respinto
l’appello dello Zuccheretti;
che quanto alla mancata convocazione del ricorrente da parte del
Prefetto, il Tribunale ha giudicato il relativo motivo di opposizione
infondato, essendo agli atti la prova dell’avvenuta convocazione per
l’audizione con raccomandata n. 61043559957-5, con ricevuta di
ritorno che attesta la ricezione da parte del destinatario (all. 5 del
fascicolo di parte di primo grado della Prefettura);
che il giudice dell’appello ha poi precisato che il difetto di
motivazione dell’ordinanza-ingiunzione non comporta la nullità del
provvedimento, perché il giudizio di opposizione ha ad oggetto (non
l’atto ma) il rapporto, non senza sottolineare che il motivo di
opposizione è assorbito dalla avvenuta riproposizione, nel ricorso al
Giudice di pace, dei motivi di opposizione già spesi dal ricorrente nella
impugnazione avanti il Prefetto;
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del codice della strada), lamentando l’illegittimità della convalida

che il Tribunale ha infine ritenuto infondato il motivo di gravame
relativo al vizio della notifica del verbale di accertamento e della
successiva ordinanza ingiuntiva (notifica effettuata a mani del portiere
e asseritamente priva della attestazione delle vane ricerche e comunque
della spedizione della raccomandata di avvenuta notifica), rilevando

dal destinatario, consente di ritenere raggiunto lo scopo della stessa;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale lo Zuccheretti
ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica a mezzo del servizio
postale il 19 luglio 2016;
che gli intimati Comune di Roma Capitale e Prefettura di Roma
non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che nella proposta è stata ipotizzata la inammissibilità del ricorso ai
sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., per essere la statuizione del
Tribunale conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione:
quanto al primo motivo, perché in tema di ordinanza-ingiunzione per
l’irrogazione di sanzioni amministrative — emessa in esito al ricorso
facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285 — la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta
in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in
quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto,
gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto
sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben
possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass., Sez. U., 28
gennaio 2010, n. 1786); in relazione al secondo motivo, perché i vizi di
motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede
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che l’impugnazione del provvedimento oggetto di notifica, conosciuto

amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione
commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice,
che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede

amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente
respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su
di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di
diritto che di fatto (Cass., Sez. U, 28 gennaio 2010, n. 1786, cit.);
quanto al terzo mezzo, perché la proposizione di tempestiva e rituale
opposizione sana la nullità della notificazione del processo verbale di
accertamento (Cass., Sez. V1-2, 6 ottobre 2014, n. 20975) e
dell’ordinanza-ingiunzione (Cass., Sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822);
che nella stessa proposta è stato altresì rilevato che “manca agli atti
l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del
ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio
postale”;
che il ricorrente non ha depositato memorie.

Considerato che il Collegio rileva preliminarmente la inammissibilità
del ricorso a causa della mancata produzione dell’avviso di ricevimento
della notificazione del ricorso avviata a mezzo del servizio postale in
data 19 luglio 2016 ex art. 1 della legge n. 53 del 1994;
che trova infatti applicazione il principio per cui la produzione
dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della
prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e,
dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue
che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente
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00-

può essere prodotto (fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379
cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal
primo comma della citata disposizione, ovvero) fino all’adunanza della
corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco
alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.; in

assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per
cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di
un teimine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.
(Cass., Sez. U., 14 gennaio 2008, n. 627);
che, nella specie, né il Comune di Roma Capitale né il Prefetto di
Roma si sono costituiti e il ricorrente non ha dimostrato l’avvenuto
completamento della procedura notificatoria attraverso la produzione
dell’avviso di ricevimento;
che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività
difensiva;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12), applicabile ratione
ternporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
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caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a nonna del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2
Sezione civile, il 26 ottobre 2017.

Il Presidente

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