Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29822 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. un., 30/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16853/2019 proposto da:

L.C., L.N., nella qualità di unici eredi di

L.R., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 154/3DE, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

GRANARA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 18/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fatti riportati nell’impugnata sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito T.S.A.P.) possono essere sintetizzati come segue (i virgolettati che seguono sono tratti dalle pagine 3, 4 e 5 di detta sentenza).

2. Con nota del 10 ottobre 2007 l’Ufficio per le espropriazioni dell’ANAS comunicava al signor L. “l’avvio del procedimento ai fini dell’approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità relativo alle aree interessate a lavori interi inerenti la S.S. (OMISSIS) variante all’abitato di (OMISSIS)”.

3. Con successivo provvedimento del 10 dicembre 2007 il Direttore Centrale dell’ANAS “approvava il progetto definitivo inerente alla costruzione della variante alla S.S. (OMISSIS) – raccordo discesa (OMISSIS) con ex statale n. (OMISSIS) e contestualmente dichiarava la pubblica utilità dell’opera sopra indicata”.

4. Con decreto motivato del 14 gennaio 2008 il dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni dell’ANAS, visto l’elenco dei beni sia da espropriare sia da occupare temporaneamente e non preordinati all’esproprio, “disponeva l’occupazione anticipata per quelli finalizzati all’esproprio e la relativa indennità provvisoria, nonchè l’occupazione temporanea per quelli non preordinati all’esproprio”.

5. Tra gli immobili non preordinati all’esproprio, per i quali era prevista l’occupazione temporanea, era compresa un’area di proprietà del signor L.R., catastalmente rappresentata come particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Nuovo Catasto Edilizio Urbano di (OMISSIS), costituente corte di pertinenza di un fabbricato posto in (OMISSIS), di proprietà del medesimo signor L..

6. Con comunicazione del 15 gennaio 2008 il Responsabile del procedimento informava il signor L. che in data 29 gennaio 2008 si sarebbe proceduto alle operazioni di immissione in possesso degli immobili riportati nel menzionato decreto di occupazione del 14 gennaio 2008 per i quali era stata disposta l’occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio e “allegava l’apposito specchietto di determinazione della relativa indennità di occupazione temporanea”.

7. In data 29 gennaio 2008 l’ANAS si immetteva nel possesso della suddetta particella (OMISSIS) (per mq. 9).

8. Con comunicazione del 4 agosto 2008 il Responsabile del procedimento informava il signor L. che con provvedimento del 23 luglio 2008 aveva rideterminato l’indennità per occupazione temporanea della particella (OMISSIS) non preordinata all’espropriazione.

9. Con provvedimento del 17 gennaio 2012 il dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni dell’ANAS comunicava al signor L. che il 31 gennaio 2012 “si sarebbe proceduto alle operazioni di riconsegna dell’area, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, non più soggetta ad esproprio, occupata per l’esecuzione dei lavori oggetto”.

10. Il signor L. impugnava il suddetto provvedimento del 17 gennaio 2012 nonchè quelli “preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi” davanti al Tar Liguria, lamentando che l’area di sua proprietà non sarebbe stato utilizzato solo fine di collocare le attrezzature, i ponteggi e quant’altro occorrente per realizzare l’intervento prospettato ma, al contrario, sarebbe risultata “direttamente incisa dagli interventi realizzati, che ne alteravano in modo sostanziale l’aspetto e la stessa fruibilità in quanto i lavori determinavano la realizzazione di un muro in cemento armato avente altezza di circa 3 m. posizionato ad una distanza variabile da 1,50 m. a 2,50 m. dalle finestre dell’immobile di sua proprietà, che risulta affacciato su di una intercapedine coperta che impedisce aereazione e illuminazione, privandolo altresì dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la destinazione residenziale”.

11. Il Tar Liguria, rilevato come il manufatto in contestazione fosse pertinente al “rifacimento, nell’ambito di una modifica di collegamento viario, dell’argine di un corso d’acqua”, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito T.S.A.P.).

12. I sigg. L.N. e C. – in qualità di eredi del sig. L.R., frattanto deceduto – hanno riassunto il giudizio davanti allo T.S.A.P., chiedendo l’annullamento del provvedimento di riconsegna dell’area del 17 gennaio 2012 e di tutti gli atti presupposti.

13. Lo T.S.A.P. ha rigettato il ricorso, dichiarandolo in parte tardivo e in parte inammissibile sulla scorta delle considerazioni di seguito sintetizzate.

13.1. Per quanto concerne gli atti attraverso cui si è sviluppata la procedura di occupazione della particella (OMISSIS), impugnati quali atti presupposti all’atto di riconsegna del 17 gennaio 2012, lo T.S.A.P. ha giudicato l’impugnativa tardiva, sul rilievo che fin dal decreto di occupazione anticipata del 14 gennaio 2008 tale procedura, finalizzata ad agevolare l’esecuzione di un muro spondale nelle vicinanze del torrente (OMISSIS) su un’area confinante con la particella (OMISSIS), si era svolta ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, concernente l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo. Nell’impugnata sentenza si osserva, al riguardo, che L.R. era edotto della dichiarata finalità temporanea dell’occupazione, cosicchè le censure concernenti la sussistenza dei relativi presupposti avrebbero dovuto essere formulate nel termine di impugnazione di tali atti.

13.2. Per quanto concerne il provvedimento di restituzione del 17 gennaio 2012, lo T.S.A.P. ha argomentato che esso aveva natura non provvedimentale e, pertanto, doveva considerarsi “privo di effetto lesivo, essendo atto meramente esecutivo e consequenziale al termine dei lavori di realizzazione del muro, con il quale l’area temporaneamente occupata è stata riconsegnata senza pregiudizio per la sua originaria sagoma e superficie”.

13.3. Per quanto concerne la doglianza con cui i ricorrenti lamentavano come l’atto di occupazione temporanea non fosse accompagnato dalla quantificazione dell’indennità di occupazione, lo T.S.A.P. l’ha giudicata infondata sul rilievo che già con la nota del 14 gennaio 2008 – con cui l’ANAS aveva comunicato a L.R. l’occupazione temporanea della sua proprietà – era stata disposta la determinazione in via provvisoria della relativa indennità, la quale era poi stata effettivamente determinata con atto del giorno successivo (15 gennaio 2008).

13.4. Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, lo T.S.A.P. ha preliminarmente giudicato “priva di fondamento giuridico la connessione che parte ricorrente stabilisce tra l’asserita illegittimità dell’occupazione temporanea dell’area di sua proprietà ed il danno originato dalla realizzazione del contestato muro spondale, essendo stato quest’ultimo eseguito, come già osservato, su area diversa dalla prima nè, per quanto emerge dagli atti, di proprietà di parte ricorrente”. Sotto altro aspetto lo T.S.A.P. ha evidenziato come il suddetto muro spondale fosse stato “realizzato in forza di provvedimenti… del tutto autonomi rispetto al procedimento di occupazione temporanea dell’area poi restituita” (pag. 10 della sentenza) in relazione ai quali, si legge nell’impugnata sentenza, “parte ricorrente avrebbe dovuto in particolare esporre puntuali critiche… rivolte a mettere in discussione l’esecuzione stessa dell’opera idraulica poichè o non conforme al progetto approvato, o perchè ritenuta non necessaria rispetto allo scopo per il quale è stata realizzata, o/e per la sua altezza o/e per la sua lunghezza, poichè sovradimensionate avuto riguardo a tale scopo” (pag. 12 della sentenza).

14. L.N. e C., eredi di R. hanno impugnato per cassazione la suddetta sentenza del T.S.A.P., articolando tre motivi di ricorso.

15. L’ANAS, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha presentato controricorso.

16. La causa è stata è stata chiamata alla pubblica udienza del 22 settembre 2020, per la quale parte ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

17. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata nel controricorso dell’ANAS con riferimento all’art. 111 Cost. e R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 204. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, infatti, le doglianze del ricorrenti non sarebbe state veicolabili mediante l’istanza di rettificazione R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 204, non riferendosi le stesse al vizio di omessa pronuncia; sotto altro aspetto, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è ammesso, alla stregua dell’u.c. dello stesso articolo (nel testo modificato dalla L. n. 40 del 2006), avverso tutte le sentenze contro cui sia ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge e, quindi, anche contro le sentenze pronunciate in unico grado dal T.S.A.P. (cfr. Cass. SSUU 28547/08).

18. Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., i sigg. L.N. e C. denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49 e L. n. 241 del 1990, artt. 7 e segg., in cui il T.S.A.P. sarebbe incorso giudicando tardiva l’impugnazione da loro proposta nei confronti degli atti del procedimento di occupazione antecedenti all’atto di restituzione dell’area.

18.1. Secondo i ricorrenti la nota del 10 ottobre 2007 con cui l’ANAS aveva comunicato “l’avvio del procedimento ai fini dell’approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dai lavori” non manifestava l’intenzione dell’Amministrazione di procedere ad una occupazione meramente temporanea ma, al contrario, induceva nel destinatario il convincimento che si trattasse dell’esproprio dell’immobile; convincimento rafforzato – si argomenta nel mezzo di ricorso – dal richiamo contenuto nella suddetta nota del 10 ottobre 2007 al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 16 e 17, concernenti l’invio dell’avviso di procedimento e, rispettivamente, della notizia dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo, al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera. Solo con il provvedimento di riconsegna dell’area del 17.01.2012, sostengono i ricorrenti, il loro dante causa, sig. L.R., avrebbe potuto comprendere concretamente che il proprio terreno era stato oggetto di occupazione temporanea e non di esproprio; donde l’errore del T.S.A.P. nel giudicare intempestiva la loro impugnativa.

18.2. Il motivo è inammissibile sotto due concorrenti profili.

18.2.1. Sotto un primo profilo la doglianza risulta formulata senza il rispetto del requisito della specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

18.2.1.1. Per un verso, infatti, i ricorrenti denunciano un vizio di violazione di legge senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le regole di giudizio applicate dal T.S.A.P. in contrasto col disposto delle norme di cui lamenta la violazione; mente, secondo il fermo insegnamento di questa Corte, di recente ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23745/20, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

18.2.1.2. Per altro verso, i ricorrenti deducono un vizio di “difetto di motivazione su un profilo essenziale della controversia” (ultimo capoverso di pag. 10 del ricorso), che non è riconducibile ad alcuno dei motivi di impugnazione tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., ed è palesemente difforme dal paradigma di cui al n. 5 di tale articolo.

18.2.2. In secondo luogo, comunque, il motivo non risulta pertinente alle motivazioni svolte nella sentenza impugnata, con le quali i ricorrenti non si confrontano. Nel motivo di ricorso, infatti, si sostiene che la comunicazione di avvio di procedimento del 10 ottobre 2007 non manifestava in alcun modo l’intento dell’Amministrazione di procedere ad una occupazione meramente temporanea e si argomenta che, al contrario, tale atto avrebbe lasciato presagire un esproprio dell’area (pag. 11 del ricorso). Nel mezzo di impugnazione in esame, tuttavia, non vengono specificamente censurate:

– nè l’affermazione che si legge a pag. 8, primo capoverso, della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente, “riferendosi alle osservazioni presentate al progetto ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione temporanea spettante per terreno “non preordinata all’esproprio””, aveva riconosciuto di aver partecipato al procedimento di occupazione della particella n. (OMISSIS) conoscendone la dichiarata finalità temporanea;

– nè l’affermazione della sentenza impugnata alla cui stregua il ricorrente era consapevole della presenza del muro spondale di cui lamenta la presenza quanto meno dal 22 dicembre 2011, data di una nota inviata dal medesimo ricorrente al Comune di La Spezia per lamentarsi dei lavori di realizzazione di tale muro.

19. Con il secondo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., i sigg. L.N. e C. deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, in cui il T.S.A.P. sarebbe incorso considerando l’atto di restituzione dell’area del 17.1.12 un atto di natura non provvedimentale, privo di effetto lesivo. Al riguardo i ricorrenti argomentano che solo con tale atto essi avevano compreso che l’area occupata per la realizzazione dei lavori non era soggetta ad esproprio ma ad occupazione temporanea e che pertanto la stessa, terminati i lavori, sarebbe stata riconsegnata ai suoi proprietari alla stregua del disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, suddetto art. 49. Secondo i ricorrenti, quindi, il T.S.A.P. avrebbe travisato la portata dell’atto del 17.1.12, attribuendo al medesimo – di senso contrario rispetto agli atti precedenti – carattere meramente esecutivo e non, invece, provvedimentale. Parte ricorrente inoltre, dopo aver sottolineato che l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo è strettamente funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti, dovendo le opere realizzate risultare compatibili con la persistenza del diritto dominicale sull’area temporaneamente e strumentalmente occupata – argomenta come la realizzazione di una parete di cemento armato alta oltre 3 metri, ad una distanza variabile da 1.50 m a 2.50 m. dalle finestre dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, comprometterebbe irrimediabilmente la fruibilità, godibilità e salubrità del detto immobile.

19.1. Il secondo motivo deve giudicarsi inammissibile per ragioni analoghe a quella che su cui si fonda la statuizione di inammissibilità del primo motivo.

19.2. In primo luogo, nel secondo motivo i ricorrenti non denunciano alcuna regola di giudizio applicata dal tribunale in contrasto con la disposizione di cui lamenta la violazione, ma svolgono doglianze di merito, imputando al giudice un travisamento del contenuto dell’atto di restituzione dell’area del 17.1.12 (senza, tuttavia, indicare la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in cui il giudice sarebbe incorso, cfr. Cass. n. 10271/16) e sviluppando argomentazioni di fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (vedi pag. 15, terzultimo capoverso, dove si legge “solo con provvedimento in data 17/01/2012… i ricorrenti comprendevano che l’immobile… sarebbe stato riconsegnato, così come previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49”);

19.3. In secondo luogo, i ricorrenti, quando lamentano che l’occupazione temporanea aveva di fatto “irrimediabilmente e definitivamente compromesso la fruibilità, la godibilità e la salubrità dell’immobile da parte del signor L.” (pag. 16, terzultimo capoverso, del ricorso) non si confrontano con la motivazione della sentenza gravata, nella quale si afferma che è “priva di fondamento giuridico la connessione che parte ricorrente stabilisce fra l’asserita illegittimità dell’occupazione temporanea dell’area di sua proprietà e il danno originato alla realizzazione del contestato muro spondale, essendo stato quest’ultimo eseguito, come già osservato, su area diversa dalla prima nè, per quanto emerge dagli atti, di proprietà di parte ricorrente” (pag. 10, secondo capoverso, del ricorso).

20. Con il terzo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., i sigg. L.N. e C. lamentano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 49 e 50, svolgendo promiscuamente tre distinte censure.

20.1. Con la prima censura si pone la questione della non contestualità tra l’emissione del decreto di occupazione temporanea e la liquidazione della relativa indennità (pag. 17 del ricorso); i ricorrenti, infatti, attingono la statuizione con cui il T.S.A.P. ha escluso che l’ANAS fosse incorsa in una illegittimità procedimentale quantificando l’indennità di occupazione non contestualmente all’emissione del provvedimento di occupazione bensì con un atto distinto, adottato il giorno successivo alla data del provvedimento di occupazione.

20.2. Con la seconda censura i ricorrenti attingono l’affermazione del T.S.A.P. secondo cui – insistendo il muro spondale in una particella diversa da quella occupata (n. (OMISSIS)) – non ci sarebbe connessione tra l’asserita illegittimità dell’occupazione e il danno derivante dalla realizzazione di detto muro; nel mezzo di ricorso si argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, l’ANAS avrebbe restituito l’area occupata in condizioni di sostanziale inutilizzabilità, in ragione della presenza di una intercapedine coperta, conseguente alla presenza del menzionato muro spondale, che ne impedisce l’aerazione e l’illuminazione.

20.3. Con la terza censura i ricorrenti deducono che gli impugnati provvedimenti dell’ANAS sarebbero privi di una specifica e adeguata motivazione in ordine alla necessità dell’occupazione temporanea dell’area di proprietà L., non essendo rilevante, al riguardo, la particolare urgenza dei lavori da eseguire e del loro avvio.

21. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. In disparte il rilievo che anche tale motivo difetta di specificità – giacchè, al pari dei primi due mezzi di impugnazione, deduce un vizio di violazione di legge senza enucleare la regola di diritto esplicitamente enunciata o implicitamente applicata nella sentenza impugnata che si porrebbe in contrasto con la portata dispositiva delle disposizioni di cui lamenta la violazione – è assorbente la considerazione che le censure mosse alla sentenza impugnata concernono il mancato riconoscimento della illegittimità del provvedimento di occupazione temporanea, perchè non contenente la liquidazione dell’indennità di occupazione, perchè preordinato alla realizzazione di un’opera pregiudizievole per la loro proprietà e perchè privo di adeguata motivazione; l’interesse del ricorrente a dolersi del mancato riconoscimento, da parte del T.S.A.P., dell’illegittimità del provvedimento di occupazione temporanea è tuttavia cessato con il passaggio in giudicato, conseguente al rigetto del primo motivo di ricorso, della statuizione dell’impugnata sentenza concernete la tardività dell’impugnazione avverso gli atti presupposti al decreto di riconsegna dell’area. Disattesa l’impugnazione contro la statuizione che aveva accertato l’intervenuta definitività degli “atti presupposti”, infatti, qualunque doglianza in ordine alla legittimità del decreto di occupazione del 14 gennaio 2008 risulta non supportata dal necessario interesse a ricorrere, restando l’accertamento dell’eventuale illegittimità di tale decreto preclusa dalla definitività dal medesimo acquisita per non essere stato impugnato nei termini.

21.1. Queste Sezioni Unite ritengono peraltro opportuno chiarire che le doglianze sviluppate nel mezzo di ricorso in esame non erano comunque suscettibili di accoglimento.

21.2. Quanto alla doglianza relativa alla non contestualità tra l’emissione del decreto di occupazione temporanea e la liquidazione della relativa indennità, sopra riportata nel p. 19.1, va qui richiamata la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che la legittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza non è inficiata dalla inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità, essendo l’emanazione di tali atti sganciata da quest’ultima (così, Cons. Stato sent. n. 1545/2003; nello stesso senso, più recentemente, Cons. Stato sent. n. 4564/2014).

21.3. Quanto alla doglianza relativa alla connessione tra l’asserita illegittimità dell’occupazione e il danno derivante dalla realizzazione del muro spondale, sopra riportata nel p. 19.2, è sufficiente rilevare che i ricorrenti non contestano l’affermazione del T.S.A.P. che detto muro è stato costruito su un terreno che non era in proprietà di L.R.; ineccepibile è dunque il rilievo dell’impugnata sentenza secondo cui il pregiudizio da costui patito a causa dell’edificazione del muro prescindeva totalmente dalla circostanza che, per tale edificazione, era stata temporaneamente occupata un’area di proprietà del medesimo.

21.4. Quanto, infine, alla doglianza relativa al difetto di motivazione dei provvedimenti dell’ANAS di occupazione temporanea della particella di proprietà di L.R., sopra riportata nel p. 19.3, la stessa è inammissibile in quanto la censura ivi svolta attinge non la sentenza del T.S.A.P., bensì direttamente gli impugnati provvedimenti amministrativi, peraltro senza riportare, nemmeno sommariamente, la relativa motivazione.

22. Il ricorso va quindi rigettato.

23. Le spese seguono la soccombenza.

24. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto che la presente sentenza è firmata dal solo presidente del collegio, per impedimento dell’estensore, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, in conformità al disposto del decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 163/2020, recante integrazione delle Linee guida sull’organizzazione della Corte di cassazione nell’emergenza COVID 19.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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