Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29822 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14833-2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO

CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO UGOLINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9144/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che M.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sui redditi del coniuge della contribuente, S.B., nonostante la sua mancata considerazione avesse costituito motivo di impugnazione;

che, con il secondo motivo, la M. deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal complesso dei suoi redditi familiari (rectius del coniuge convivente);

che, con l’ultimo motivo, la contribuente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza avrebbe mancato di considerare la prova, ritualmente offerta, circa la vendita nel 2002 di un immobile in comproprietà con il marito convivente e del conseguente ricavo di Euro 260.000; che l’Agenzia ha resistito con controricorso; che, nelle more, la M. ha optato per la definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, mostrando così di voler rinunciare al ricorso;

che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015);

che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018); che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6-1, n. 23175 del 12/11/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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