Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29822 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29822 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 12/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 13951-2016 proposto

_

FRATELLI DANIELE SNC,Celettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’Avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende
unitamente all’Avvocato GUIDO ZAGO;

– ricorrente contro
MARATEA GIANCARLO, titolare di G.M. ORTOFRUTTICOLA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo
studio dell’Avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e
difeso dagli Avvocati PAS QUALE ACONE e MODESTINO
ACONE;

– controricorrente –

OCA,

avverso la sentenza n. 23495/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE. Q”(

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Ritenuto che con citazione del 10 ottobre 1988 Fratelli Daniele snc
proponeva_ oppoi2ione al decreto ingiunúvo del Tribunale di Vallo
della Lucama che ingiungeva di pagare alla GM. Ortofrutticola in
persona di Maratea Giancarlo la somma di lire 112.722.602 oltre
interessi e spese per fornitura di merce;
che la società attrice sosteneva che il credito azionato in via
monitoria non sussisteva, essendo stato concluso un contratto in conto
vendita puntualmente adempiuto lucrando il 10% come provvigione;
che la opposta resisteva, veniva concessa l’esecutorietà ed a seguito
di istruzione, con sentenza n. 40/2003, veniva accolta l’opposizione
con revoca del decreto ingiuntivo, mentre la Corte di appello di
Salerno, con sentenza 27 marzo 2008, in rifoinia, accoglieva l’appello
rigettando l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo con
assorbimento dell’appello incidentale;
che la Corte d’appello rilevava che la documentazione prodotta,
fatture e bolle di consegna sottoscritte, dava la prova della consegna
della merce con la cauy,alc vendita, mentre le generiche e lacunose
te-Airnonianze non erano idonee A superare il dato circa la
qualificazione giuridica del contratto;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorreva
Fratelli Daniele snc con tre motivi, illustrati da memoria, cui resisteva
Giancarlo Maratea, titolare della G.M. Ortofrutticola;

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26/10/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

che la Corte di cassazione, II Sezione civile, con sentenza 17
novembre 2015, n. 23495, ha rigettato il ricorso e condannato la
ricorrente alle spese;
che la sentenza di questa Corte è così motivata:
«Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 1362 cc e ss per avere

riportando fotocopie di bolle di accompagnamento col quesito se in
mancanza di contratto scritto debba tenersi conto di tutti i fatti allegati
e provati.
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1362 cc per non
essersi tenuto conto del comportamento delle parti con relativo
quesito.
Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione sulla qualificazione
giuridica perché la fattura non è prova idonea e non può farsi
riferimento al termine vendita contenuto in documenti provenienti da
una parte.
Le censure non meritano accoglimento.
Premesso che i motivi di ricorso pur contenendo il momento di sintesi
od il quesito di diritto osservano solo formalmente il d.lgs. n. 40/2006,
applicabile

ratione temporis,

trattandosi di sentenza pubblicata il

27.3.2008 dando luogo a conclusioni meramente assertive non
funzionali all’accoglimento delle censure (S.U. 20603/2007,
16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009), è il caso di evidenziare che la sentenza
impugnata, con logica e condivisibile motivazione, ha statuito che la
documentazione prodotta, fatture e bolle di consegna sottoscritte, dava
la prova della consegna della merce con la causale vendita mentre le
generiche e lacunose testimonianze non erano idonee a superare il dato
testuale circa la qualificazione giuridica del contratto.
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la Corte di appello posto l’accento solo su una parte dei dati,

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la
motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il
giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle
aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
La complessiva ratto decidendi non è impugnata se non con mere

deduzioni di dissenso rispetto agli accertamenti in fatto compiuti.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed
obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico
accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito,
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni
legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che
per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far
valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente
per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole
legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme
asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,
altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice
del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o
questi abbia applicato sulla base di argomentazioni illogiche od
insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto
tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea — anche
ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente — la mera
critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata,
come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione
d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione
della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano
semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è
consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n.
4

L

15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n.
753).
Né può utilmente invocarsi la mancata considerazione del
comportamento delle parti.
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione

nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio
indicato nel primo comma dell’art. 1362 c.c. — eventualmente integrato
da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza
d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito — onde,
qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle
espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la
ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con

chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non
sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del
negozio e l’intento effettivo dei contraenti — ciò che è stato fatto nella
specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma
esaustive — detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche
senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma
dell’art. 1362 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica al
comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n.
10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n.
11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza
considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi
d’interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta

ad

substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del

consenso al di fuori dell’atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416,
21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

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gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito,

E’ ben vero che la fattura è atto unilaterale da sola non sufficiente in
sede di opposizione ad ottenere la conferma di un d.i. ma nella specie
la Corte di appello ha desunto dalle fatture e dalle bolle di consegna
sottoscritte con la dicitura vendita la consegna della merce per cui
anche sotto questo profilo, a prescindere dalla qualificazione giuridica

mentre le testimonianze erano state generiche e lacunose e le odierne
censure, anche nella tecnica di allegazione di fotocopie di documenti
della fase del merito, tendono ad un riesame precluso in sede di
legittimità.»;
che per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 23495/15
Fratelli Daniele s.n.c. ha proposto ricorso, con atto notificato il 31
maggio 2016, sulla base di un motivo;
che Giancarlo Marataea, titolare della ditta G.M. Ortofrutticola, ha
resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia
errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., lamentando che la Corte di cassazione abbia affermato che
“la sentenza impugnata, con logica e condivisibile motivazione, ha
statuito che la documentazione prodotta, fatture e bolle di consegna
sottoscritte, dava la prova della consegna della merce con la causale
vendita mentre le generiche e lacunose testimonianze non erano
idonee a superare il dato testuale circa la qualificazione giuridica del
contratto”;

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del rapporto, incombeva sull’opponente la prova di averla pagata

che, ad avviso della ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe
affermato l’esistenza di un fatto — ossia la presenza di fatture e bolle di
consegna sottoscritte con la dicitura vendita — che la realtà effettiva
induce ad escludere;
che, infatti, secondo la ricorrente, gli elementi contenuti nella

documentazione posta a base della decisione risulterebbero in palese
contrasto con la qualificazione giuridica data al contratto;
che, inoltre, al contrario di quanto affermato, in corso di causa
erano state raccolte dichiarazioni testimoniali precise e rilevanti (v. testi
Vignando e Lorenzin);
che l’indicazione vendita che si trova sui documenti di trasporto
della merce in contestazione risulterebbe contraddetta dalle fatture;
che inoltre i documenti di trasporto, al contrario di quanto
affermato in sentenza, non risulterebbero sottoscritti per accettazione
da alcuno dei dipendenti della F.11i Daniele;
che il motivo è inammissibile;
che per costante giurisprudenza, l’istanza di revocazione di una
sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis
cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto
riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e che
consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che
abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un
fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o
accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale
fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il
giudice si sia pronunciato: l’errore in questione presuppone, quindi, il
contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali
una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali,
sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione
7

gA,

e non di giudizio (Cass., Sez. II, 30 ottobre 2005, n. 26074; Cass., Sez.
lav., 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass., Sez. VI-5, 18 gennaio 2012, n.
714; Cass., Sez. VI-3, 29 aprile 2016, n. 8472);
che il vizio denunciato non rientra nello statuto dell’errore di fatto
revocatorio;

una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti “interni”
al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente
nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e
deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere
direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass., Sez.
lav., 18 febbraio 2014, n. 3820);
che viceversa, nella specie già la sentenza della Corte d’appello di
Salerno ha deciso la controversia sulla base del rilievo che la
documentazione prodotta, fatture e bolle di consegna sottoscritte, dava
la prova della consegna della merce con la causale vendita, mentre le
generiche e lacunose testimonianze non erano idonee a superare il dato
testuale circa la qualificazione giuridica del contratto;
che ne consegue che, poiché il dedotto errore di fatto era stato
causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello, in
relazione ad atti, documenti e testimonianze esaminati dal giudice di
merito, o che quest’ultimo avrebbe dovuto esaminare, la F.11i Daniele
s.n.c. era tenuta a proporre impugnazione per revocazione contro la
decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un
momento successivo contro la sentenza di cassazione che, escludendo
il lamentato vizio di motivazione nell’esame dei documenti e delle
testimonianze, ha escluso la sussistenza di lacune o aporie nell’apparato
logico-argomentativo della sentenza della Corte d’appello;

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che infatti, l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di

che in definitiva — sebbene formalmente denunci l’errore di fatto
in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per revocazione — il
motivo mira in realtà, attraverso il mezzo del ricorso per revocazione,
ad una rinnovata decisione, censurando direttamente la formulazione
del giudizio reso da questa Corte con riguardo alle censure

particolare, la ricorrente lamentava, in relazione all’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., che la Corte di Salerno non avesse in alcun modo esaminato
i profili documentali prodotti in causa che — si assumeva —
evidenziavano la natura di fornitura in conto vendita del rapporto
intercorso tra le parti;
che il mezzo così articolato, investendo l’attività valutativa e
interpretativa del giudice al fine di sollecitare una revisione del
precedente giudizio di legittimità attraverso la riproposizione delle
doglianze mosse con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte territoriale, si pone al di là dell’ambito del giudizio di
revocazione, sicché non può avere ingresso (cfr. Cass., Sez. lav., 18
maggio 2006, n. 11657): infatti, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.,
richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod.
proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto
oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito
un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi (Cass.,
Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27094);
che il ricorso è inammissibile;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), applicabile
ratione Imporli-

(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30

gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento

9

dell’originario ricorso per cassazione, con la terza delle quali, in

del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in

generali nella misura del 1 5 % e agli accessori di legge;
dichiara — ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12 — la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
Civile, il 26 ottobre 2017.
Il Presidente
/ n
if

complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre alle spese

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