Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29821 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14751-2017 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA, 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA

DELL’AQUILA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7941/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che M.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’omessa allegazione dell’atto autorizzativo alle indagini bancarie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Ufficio non aveva esibito al contribuente l’autorizzazione alle indagini bancarie e neppure l’aveva prodotta in giudizio;

che, con il secondo motivo, il M. deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il contribuente, al quale spettava l’onere della prova, avrebbe esibito tutta la documentazione relativa ai movimenti bancari, per cui sarebbe spettato all’Ufficio specificare quale documentazione non era stata ritenuta idonea a vincere la presunzione di reddito;

che l’Agenzia non ha resistito;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, l’autorizzazione, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Sez. 65, n. 3628 del 10/02/2017);

che, anche a voler postulare l’assenza dell’autorizzazione, il ricorrente non ha spiegato quale concreto pregiudizio gliene sia derivato;

che il secondo motivo è infondato;

che, In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Sez. 6-5, n. 7951 del 30/03/2018);

che, in particolare, il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Sez. 5, n. 22931 del 26/09/2018);

che la CTR ha, sia pur succintamente, valutato e ritenuto le prove del contribuente non idonee, senza in tal modo violare il disposto di legge denunciato, mentre sarebbe piuttosto spettato al ricorrente chiarire nel dettaglio gli eventuali errori della CTR nella considerazione della prova contraria; che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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