Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29821 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4866-2019 proposto da:

A.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio legale FRANZA – POZZAGLIA,

rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), MINISTERO EDELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza N. R.G. 18268/2017 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. A.C.A., difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio in un procedimento di divorzio congiunto, ha proposto opposizione al Tribunale di Palermo contro la liquidazione operata dal giudice del procedimento, che aveva determinato il compenso nell’importo di Euro 780,00, invece di quello effettivamente dovuto pari a Euro 2.480,25.

Il tribunale adito ha ritenuto che il ricorso fosse meritevole di solo parziale accoglimento. In particolare ha riconosciuto che la causa fosse di valore indeterminabile di bassa complessità, ritenendola di valore pari a Euro 26.000,00; ha quindi liquidato il compenso, già dimezzato in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, nell’importo di Euro 1.105,00: Euro 400,00 per la fase di studio, Euro 300,00 per la fase introduttiva, Euro 405,00 per la fase decisionale.

Ha quindi riconosciuto che ricorressero giusti motivi per porre a carico del Ministero della Giustizia solo le spese per la registrazione dell’ordinanza, non risultando documentate altre spese vive.

Per la cassazione della sentenza l’avv. A. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, art. 5, commi 2, 5 e 6, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Si sostiene che il tribunale, una volta stabilito che il giudizio era di valore indeterminabile, avrebbe dovuto applicare lo scaglione per le cause di valore compreso fra Euro 26.001,00 e Euro 52.000,00, il che, pure applicando il minimo di tariffa ulteriormente ridotto della metà in applicazione della disciplina sul gratuito patrocinio, avrebbe imposto al giudice di liquidare i compensi nell’importo di Euro 1.396,75.

Si sostiene inoltre che l’assunto della bassa complessità della causa di divorzio congiunto non può affermarsi indiscriminatamente e per tutte le fasi, essendo conseguentemente ingiustificata la liquidazione del minimo di tariffa per tutte le voci. Dovendosi presumere la normalità dell’attività difensiva, si giustificava la liquidazione sulla base di valori medi.

Si sostiene inoltre che nelle cause di valore indeterminabile “i parametri ministeriali non stabiliscono affatto che per le cause semplici si applichi lo scaglione minore e per le cause complesse lo scaglione maggiore; anzi quando sono complesse lo scaglione è il successivo fino a Euro 520.000,00. Semplicemente i parametri stabiliscono che il minimo è dato dallo scaglione minore e il massimo dallo scaglione maggiore. Sotto tale profilo il valore normale/medio per le cause di valore indeterminabile è dato dalla media fra i due scaglioni, mentre il valore minimo liquidabile non è il dimezzamento dello scaglione più basso, ma è il dimezzamento della media dei due scaglioni, ovvero quello dello scaglione più basso ma senza dimezzamento”.

Il secondo motivo denuncia la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulle spese dell’opposizione e comunque per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Il giudice ha omesso la liquidazione degli onorari e, in ogni caso, ha operato la compensazione delle spese senza indicare le ragioni di una simile statuizione, non essendo neanche vero che non fossero documentate spese vive. Il procedimento di opposizione è infatti assoggettato a contributo unificato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è infondato.

La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a Euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l’applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra Euro 26.001,00 e Euro 52.000,00.

Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in Euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00.

Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra Euro 5.201,00 e 26.000,00.

Consegue da ciò che i valori minimi per le voci liquidate ammontavano a Euro 438,00 per la fase di studio (il parametro di Euro 875 diviso due), a Euro 370,00 per la fase di introduttiva studio (il parametro di Euro 740 diviso due), Euro a Euro 810,00 per la fase decisoria (il parametro di Euro 1.620,00 diviso due).

In totale Euro 1.618,00.

Posto che il compenso doveva subire la riduzione a metà prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, il minimo si stabilisce in Euro 808,75.

Il tribunale ha liquidato la maggiore somma di Euro 1.105,00.

Non c’è stata quindi violazione dei minimi, che costituisce il solo profilo della liquidazione censurabile in sede di legittimità.

Le ulteriori considerazioni proposte con il motivo in esame (intese a censurare la valutazione di bassa complessità della causa in via di principio e per tutte le attività oggetto di liquidazione) si dirigono contro apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede; mentre l’interpretazione proposta con il motivo in esame, per cui il minimo liquidabile per le cause di valore indeterminabile dovrebbe determinarsi secondo criteri diversi, non trova nessun appiglio nella norma del D.M. n. 55 del 2014. E’ stato già chiarito che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00: il minimo quindi è quello derivante dall’applicazione dello scaglione corrispondente.

Il secondo motivo è infondato.

La statuizione giudiziale relativa alle spese, attraverso il riferimento al comportamento processuale del Ministero, deve intendersi quale implicita compensazione delle spese di lite.

Nè si può dire che il provvedimento sia comunque illegittimo per avere statuito sulle spese e sui compensi in base a regole diverse, solo perchè il giudice ha riconosciuto il rimborso delle spese di registrazione della sentenza.

La censura non tiene conto che “la pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorchè qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione” (Cass. 14192 del 2011).

In considerazione di tale regola nessuna contraddizione è quindi ravvisabile fra il riconoscimento delle spese di registrazione e la implicita compensazione delle spese di lite.

In quanto al fatto che la compensazione non avrebbe potuto essere giustificata con la mancata opposizione del Ministero, la relativa censura rimane superata dal fatto che l’opposizione è stata accolta solo in parte, ricorrendo quindi una situazione di soccombenza reciproca, tale da giustificare da sola la compensazione delle spese di lite. “La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cass. n. 10113/2018; n. 21684/2013).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA