Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29820 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 29/12/2020), n.29820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26993/2015 proposto da:

Banca Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34,

presso lo studio dell’avvocato Romanelli Lorenzo, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati Barbieri Fabrizio, Bussi Marco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

J.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’Addesio Angelo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1810/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Romanelli, che ha chiesto

l’accoglimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.A., quale unica erede di I.A., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vercelli, la Banca Generali s.p.a., chiedendone la condanna per l’omessa, o comunque tardiva, comunicazione alle società-prodotto degli ordini di disinvestimento dei titoli intestati al defunto, provocando in tal modo per l’istante – per effetto della diminuzione di valore subita da detti titoli, in conseguenza della crisi del mercato finanziario verificatasi nel 2008 – un rilevante pregiudizio patrimoniale. Il Tribunale adito ravvisando un inadempimento della convenuta all’obbligo di tempestiva comunicazione degli ordini di investimento alle società-prodotto – con sentenza n. 262/2012, accoglieva la domanda, condannando Banca Generali al pagamento, in favore della J., della somma di Euro 252.941,92.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1810/2014, depositata il 13 ottobre 2014, rigettava l’appello proposto dalla Banca Generali. La Corte riteneva, invero, che l’istituto di credito sul quale incombeva l’onere di dimostrare un eventuale ritardo dell’erede nel fornire la prova della sua legittimazione, non solo non aveva fornito tale dimostrazione, ma non aveva in alcun modo comprovato di avere trasmesso le disposizioni di rimborso della J. alle società-prodotto.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Banca Generali s.p.a. nei confronti di J.A., affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. La resistente ha replicato con controricorso e con memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Banca Generali denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè la motivazione apparente, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto non provata la trasmissione alle società-prodotto delle domande di rimborso dei titoli, avanzate dalla J., senza considerare in alcun modo le raccomandate con le relative ricevute di ritorno, regolarmente spedite e ricevute da sette delle nove società-prodotto, e prodotte ritualmente fin dal primo grado del giudizio.

1.2. Il motivo è fondato.

1.2.1. Va osservato, in via di principio, che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità, non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma soltanto qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza (Cass., 28/02/2018, n. 4699; Cass., 11/10/2016, n. 20382).

Sotto il profilo del vizio di motivazione, poi, secondo l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rilevato che mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018, n. 16812; Cass., 28/09/2016, n. 19150).

1.2.2. Orbene, con riferimento al caso di specie, va anzitutto precisato che la statuizione del giudice di secondo grado è consistita – ben al contrario di quanto sostenuta dalla controricorrente – non già nella declaratoria di tardività della comunicazione degli ordini di disinvestimento alle società-prodotto, bensì nell’affermata “mancata trasmissione” (p. 9 della sentenza impugnata) di tali ordini, Sicchè è su siffatta concreta statuizione che il motivo di ricorso doveva come correttamente è stato fatto dalla ricorrente – essere incentrato.

E neppure giova alla resistente dedurre che la Banca Generali non avrebbe contestato – in questa sede – l’affermazione della Corte di merito circa il disconoscimento delle cartoline di ricevimento effettuato dalla J. nel primo grado del giudizio. Va rilevato, infatti, che siffatta affermazione è stata operata dalla Corte territoriale ad abundantiam (“Anche a voler prescindere dal disconoscimento operato ai sensi dell’art. 2719 c.c. dalla J. (…))”, senza che la stessa abbia rivestito rilievo alcuno nell’economia della motivazione della pronuncia impugnata. Ebbene, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., 10/04/2018, n. 8755; Cass., 22/11/2010, n. 23635).

Per il che, correttamente la Banca Generali non ha impugnato, con il ricorso per cassazione, la suddetta argomentazione ad abundantiam della Corte d’appello.

1.2.3. Premesso quanto precede, dall’esame della sentenza di appello si evince inequivocabilmente che la Corte ha confermato l’avvenuta produzione in giudizio, da parte della banca, delle suddette raccomandate munite delle relative ricevute di ritorno – che assume essere state disconosciute dalla J. – ma ha affermato che tali comunicazioni sarebbero state solo “apparentemente inviate in data 24/04/2008 da Banca Generali s.p.a. alle società “prodotto”, con contestuale trasmissione dei singoli ordini di disinvestimento”. Invero, a parere della Corte di merito, pure a prescindere dal suddetto disconoscimento, non vi sarebbe agli atti “prova alcuna di siffatta trasmissione, il cui mancato adempimento costituisce per l’appunto la ragione unica ed esclusiva dell’instaurazione della presente causa”.

Orbene, è evidente che il giudice di appello non ha preso in alcun modo in esame i suddetti documenti – riprodotti compiutamente nel motivo di ricorso -, per poi escluderne – in ipotesi – la rilevanza ai fini del decidere, ma si è limitato ad asserire, del tutto apoditticamente, che mancava agli atti la prova della trasmissione degli ordini di disinvestimento alle società-prodotto, senza prendere in alcun modo in esame le relative ricevute di ricevimento, costituenti la prova decisiva dell’invio e della ricezione di tali ordini.

1.2.4. Quanto alla pretesa contestazione della ricezione di detti documenti da parte delle società-prodotto, la motivazione dell’impugnata sentenza – per la sua estrema genericità, essendosi la Corte limitata ad asserire che tale contestazione sarebbe avvenuta “nel corso del giudizio di primo grado”, senza indicare quando e con quali modalità essa sarebbe stata proposta – è da ritenersi del tutto inesistente.

1.2.5. Da quanto suesposto, emerge, pertanto, che l’impugnata sentenza è incorsa sia nella violazione del disposto dell’art. 115 c.p.c., nel significato attribuito alla norma da questa Corte, sia nel vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.3. La censura deve, di conseguenza, essere accolta.

2. Ne deriva l’assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso, aventi ad oggetto, rispettivamente, “la ravvisata responsabilità della banca per le minusvalenza subite dagli investimenti caduti in successione”, e “la rettifica operata dalla Corte d’appello nella quantificazione del danno”, trattandosi di questioni che presuppongono – com’è evidente – l’accertamento dell’eventuale responsabilità dell’istituto di credito per l’omessa trasmissione degli ordini di disinvestimento alle società-prodotto.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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