Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29820 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.C. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio legale Graziani,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Colucci Angelo per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via Leopoldo Nobili 11, presso lo studio

dell’Avvocato Mario Menghini, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Falcioni Stefano Maria per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4129 del 2009,

depositata in data 21 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Angelo Colucci e Stefano Maria Falcioni;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che F.R., con citazione notificata il 4 giugno 2001, convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Viterbo, R. C., proprietaria di un fondo attiguo a quello di sua proprietà, e F.A., sua dante causa, chiedendo che venisse dichiarata l’inesistenza della servitù di transito sul proprio fondo a vantaggio del fondo della R.; in subordine, per l’eventualità che la domanda dovesse essere rigettata, chiese la condanna della F. al risarcimento dei danni patiti per la subita evizione;

che la R. si costituì in giudizio chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato l’intervenuto acquisto, da parte sua, della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo dell’attrice per intervenuta usucapione; in via subordinata, chiese che venisse disposto l’ampliamento della servitù per renderla esercitabile anche con mezzi meccanici, e in ulteriore subordine la costituzione coattiva della servitù, stante la situazione di interclusione del proprio fondo;

che si costituì anche la F. chiedendo il rigetto di ogni domanda;

che l’adito Tribunale di Viterbo, con sentenza in data 20 maggio 2004, accolse la domanda della F., e dichiarò che sul fondo di proprietà di quest’ultima non sussisteva alcuna servitù di passaggio in favore del fondo della R.;

che avverso questa sentenza propose appello R.C., cui resistette la F.;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4129 del 2009, depositata il 21 ottobre 2009, ha rigettato il gravame;

che la Corte d’appello ha innanzitutto rilevato che nell’atto di impugnazione non erano state sollevate obiezioni alla valutazione operata dal Tribunale delle deposizioni testimoniali nel loro complesso, nè erano state mosse censure al giudizio espresso, di una carenza probatoria sul presupposto di fatto essenziale, ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, della esistenza di opere visibili, permanentemente destinate all’esercizio della servitù;

che la Corte territoriale ha ritenuto poi le deduzioni dell’appellante – e cioè che, considerate le ridotte dimensioni del suo fondo, coltivato a castagneto da frutto, non erano imposte ripetute lavorazioni nel corso dell’anno, e che il passaggio era stato pacificamente esercitato a tali fini – non fossero idonee a superare il rigoroso percorso argomentativo della sentenza del Tribunale, essendo pacifica la mancanza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate all’accesso e al passaggio, visibili in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo asseritamente servente;

che l’esercizio di un passaggio, ancorchè discontinuo, caratterizzato da potere di fatto svolto con animus dominicale, non emergeva neanche dalla prova testimoniale, essendo del resto chiaro che nessun possesso utile ai fini dell’usucapione poteva configurarsi con riferimento ad un passaggio consentito per mera tolleranza dal proprietario in una situazione in cui non vi era neanche un tracciato identificabile;

che, quanto alla dedotta situazione di interclusione, la Corte d’appello ha rilevato che nessun concreto elemento probatorio era stato offerto dalla R. al primo giudice;

che, in particolare, doveva comunque ritenersi inidonea la planimetria catastale prodotta dalla R., atteso che dalla stessa non erano desumibili elementi idonei a ritenere sussistente la dedotta situazione di interclusione del fondo di sua proprietà, sicchè difettava una idonea descrizione dello stato dei luoghi che potesse consentire di fare ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento di detto stato, non essendo il sollecitato mezzo istruttorie esperibile per colmare lacune istruttorie delle parti;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso R. C. sulla base di tre motivi;

che ha resistito, con controricorso, F.R., mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata F.A.;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

(…) Deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente sul rilievo della mancanza di procura speciale, tale non potendosi ritenere quella spillata al ricorso. La procura per il ricorso per cassazione, infatti, è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 29785 del 2008). Nella specie, la procura contiene anche la specifica indicazione della sentenza oggetto della impugnazione, sicchè ogni dubbio circa la sua validità è destituito di fondamento.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione con particolare riferimento alle ragioni per le quali la Corte d’appello avrebbe ritenuto pacifica la mancanza di opere permanenti obiettivamente destinate al passaggio. La ricorrente si duole quindi della mancata considerazione delle deposizioni dei testi C.M., P.G. e R.N., che univocamente avevano riferito del passaggio esercitato sul fondo e della esistenza di un sentiero.

Il motivo è infondato, atteso che le deposizioni delle quali la ricorrente lamenta la mancata valutazione non appaiono, per la genericità dei riferimenti riportati nel ricorso, tali da inficiare la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, confermando in ciò il convincimento già espresso dal Tribunale, della mancanza di opere visibili, che rendessero apparente l’esercizio della servitù di passaggio. E’ noto, del resto, che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., da ultimo, Cass. n. 17097 del 2010).

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento alle argomentazioni con le quali la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stato offerto alcun elemento idoneo a dimostrare la situazione di interclusione del proprio fondo. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto non allegati elementi idonei ad evidenziare la situazione di interclusione del fondo di proprietà della ricorrente. Trattasi di valutazione delle risultanze istruttorie, rispetto alla quale non è ravvisabile la denunciata contraddittorietà, posto che il riferimento alla utilità che avrebbe avuto la produzione di una fotografia rispetto alla produzione della planimetria, si giustifica con l’esigenza che la parte, la quale intenda far valere una circostanza relativa alla conformazione dello stato dei luoghi al fine di desumerne conseguenze giuridiche, alleghi una descrizione dei luoghi supportata dalla evidenziazione dei luoghi stessi attraverso una documentazione fotografica o la relazione di un consulente di parte, rendendo altrimenti il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio sostitutiva degli oneri probatori gravanti sulla medesima parte.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e ss. e 191 cod. proc. civ.. Nella specie, sostiene la ricorrente, la consulenza tecnica d’ufficio costituiva una fonte oggettiva di prova e il giudice di merito avrebbe quindi dovuto disporne l’espletamento.

Il motivo è infondato.

In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (Cass. n. 9461 del 2010). Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione; tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poichè i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre (anche d’ufficio) indagini tecniche, e dall’altro respingere la domanda perchè non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l’impiego di conoscenze tecniche, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 4853 del 2007).

Orbene, all’evidenza, nel caso di specie, non si verte in materia in cui sia indispensabile l’ausilio del tecnico, avendo la Corte d’appello motivato il diniego dell’espletamento della consulenza tecnica con il mancato assolvimento dell’onere di allegazione da parte della ricorrente. Tale motivazione, in quanto congrua, rende insussistente la denunciata violazione di legge.

Sussistono, pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio condivide la proposta di decisione solo relativamente al rigetto del primo motivo, non anche quanto al secondo;

che, con particolare riferimento alle deduzioni svolte nel secondo motivo, invero, il Collegio ritiene sussistente il denunciato vizio di motivazione quanto al rigetto della istanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio;

che dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto che la R. non aveva offerto alcun elemento in grado di evidenziare la interclusione del suo terreno e che l’unico elemento era costituito dalla produzione di una planimetria catastale, non utile al fine della dimostrazione della interclusione;

che il giudice di appello ha rilevato che l’appellante si era limitata a sostenere che la planimetria avrebbe evidenziato l’esistenza di un fosso e che uno dei testi aveva riferito della esistenza di un burrone tra il fondo di proprietà del teste e il fondo della R.;

che la Corte d’appello ha ritenuto le dette indicazioni inidonee non già a dimostrare la interclusione del fondo, ma anche a costituire allegazione della detta situazione, giacchè più utile al fine della descrizione dello stato dei luoghi sarebbe stata eventualmente la produzione di una fotografia;

che in proposito, le censure svolte dalla ricorrente nel secondo motivo colgono nel segno laddove evidenziano, da un lato, che mentre la planimetria catastale costituisce un atto derivante da pubblici uffici, dotato di efficacia probatoria, peraltro mai contestata dalla convenuta, la documentazione fotografica costituisce un atto di parte, soggetta a manipolazioni e quindi senz’altro dotata di efficacia probatoria inferiore rispetto a quella della planimetria catastale; dall’altro, che il teste cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, le cui dichiarazioni erano state ritenute generiche, ha invece affermato che “tra il mio fondo e quello della Sig.ra R. c’è un burrone per cui non si può accedere”, sottolineando altresì che tale dichiarazione risulta sostanzialmente confermata dalla deposizione di altro teste che ha fatto riferimento alla esistenza di un dirupo;

che in tale contesto sussiste la denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, ha ritenuto che la appellante non avesse allegato la situazione di interclusione del proprio fondo; dall’altro, ha invece riferito di allegazioni, documenti e deposizioni testimoniali che invece quella situazione miravano a dimostrare;

che dunque le ragioni per le quali la Corte d’appello ha rigettato l’istanza della ricorrente di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la situazione di interclusione del proprio fondo non appaiono idonee, giacchè l’esistenza della allegazione delle ragioni che rendevano necessario l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e-merge dalle stesse risultanze istruttorie che la Corte d’appello ha riferito, erroneamente ritenendo che le stesse non fossero idonee a integrare allegazione della situazione stessa;

che in conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre va accolto il secondo, con assorbimento del terzo;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma;

che al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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