Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29820 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14414-2016 proposto da:

V.G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI 47, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO CHINELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 73/81, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta e

difende:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5173/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONI

V.N.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso il sollecito di pagamento allo stesso notificato e l’atto presupposto (cartella di pagamento) in relazione all’avvenuta regolare notifica dello stesso.

Equitalia Nord spa si è costituita con controricorso.

Con ordinanza n. 29083/2017 il Collegio disponeva acquisirsi il fascicolo di merito.

Il ricorrente ha depositato memorie.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’erroneità della decisione impugnata, che avrebbe ritenuto la regolarità della notifica della cartella in assenza di produzione di copia della stessa, è manifestamente infondato.

Ed invero, la censura, ritualmente dedotta, si appunta sulla mancata produzione della cartella da parte dell’Agente della riscossione. Tale censura è infondata.

Ed invero, questa Corte ha già chiarito – Cass. n. 12888/2015 – che nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”.

Secondo questa Corte la produzione dell’estratto di ruolo unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Ciò perchè “…l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)” – cfr. Cass. 11142/2015 e, fra le tante successive, Cass. n. 18762/2018 -.

A tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e art. 140 c.p.c.. Secondo il ricorrente la notifica dell’atto prodromico sarebbe affetta da inesistenza, in quanto effettuata in assenza di relata di notifica dalla quale risultasse lo svolgimento di ricerche circa l’assenza dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel comune, nonchè gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., avendo la CTR erroneamente considerato come esistente l’invio della raccomandata informativa.

Tale motivo è fondato.

Occorre rilevare che questa Corte ha ritenuto che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione – Cass. n. 25079 del 26/11/2014-.

Si è dunque costantemente ritenuto (ex plurimis, Cass., n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007) che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l’ufficio od il luogo in cui esercita l’industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta “relativa”, previsti dall’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, (“La notificazione… è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg.”). Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento. Si è dunque precisato che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione- cfr. Cass. n. 9782/2018, Cass. n. 25079/2014-.

Orbene, nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai superiori principi, essendosi limitata a richiedere, in un caso dalla stessa qualificato come di irreperibilità relativa, l’inoltro della raccomandata informativa e non anche la prova dell’avvenuta ricezione della stessa.

Nè è ipotizzabile la sanatoria della invalidità della notifica della cartella alla stregua dell’art. 156 c.p.c..

Ed infatti, la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può ritenersi solo in presenza della tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto – cfr. Cass. n. 1238/2014, Cass. n. 5057/2015 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA