Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29820 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29820 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

sul ricorso 12678-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. – CT. 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRATO;

– ricorrente contro
LIVIVRI

FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GUIDO;
NIINISTERO DIThl,’INTERNO, in persona del ministro) pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’: \VVOCATURA
STATO in Roma Via dei Portoghesi che lo rappresenta e difende ope legis:

– controricorrenti nonché contro

Data pubblicazione: 12/12/2017

PRI 1’l

DI BRINDISI;

intimata

avverso la sentenza n. 2196/2015 del TRIBUNALI’, di BRINDISI,
depositata il 23/12/2015;

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANO ,SC()
NIARIA GRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Francesco Livieri propose opposizione all’esecuzione, davanti al
Giudice di pace di pace di Mesagne, nei confronti di Lquitalia sud
s.p.a. e della Prefettura di Brindisi, in relazione ad una cartella di
pagamento) relativa a precedente sanzione amministrativa.
Nel giudizio si costituirono entrambe le parti opposte, chiedendone il
rigetto.
Il Giudice di pace accolse l’opposizione in relazione al solo profilo
preliminare della prescrizione, ritenendo che nelle more della
procedura fosse maturato il periodo quinquennale di cui all’art. 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 1 a pronuncia è stata impugnata dalla società Equitalia sud e il
Tribunale di Brindisi, con sentenza del 23 dicembre 2015, ha rigettato
il gravame, condannando la società appellante al pagamento delle
ulteriori spese del grado, da distrarre in favore del difensore
antistatario.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Brindisi propone ricorso
I ,(Atiitalia sud s.p.a. con atto affidato ad un solo motivo.
Il Minister() dell’interno ha depositato un atto di controricorso
chiedendo che il ricorso venga accolto).
Resiste Francesco Livieri con separato controricorso.
Ric. 2016 n. 12678 sez. M3 – ud. 08-06-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento

applicazione dell’art. 2953 del codice civile.
Sostiene la parte ricorrente che, essendo ormai incontestato, per
esplicita affermazione del Tribunale, che la cartella esattoriale fu
validamente notificata al Livieri in data 22 giugno 2004, da quel
momento dovrebbe decorrere un periodo di prescrizione di dicci anni,
essendo l’accertamento tributario divenuto definitivo, con un effetto
paragonabile a quello di una sentenza. 11 che comporterebbe che la
notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta il successivo 9
ottobre 2012, sarebbe tempestiva.
1.1. Il motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 17 novembre
2016, n. 23397, richiamando la precedente sentenza 10 dicembre 2009,
n. 25790, del medesimo Consesso, hanno affermato che il principio, di
carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio
sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto
in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica
con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione
mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti
previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie
ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Ric. 2016 n. 12678 sez. M3 – ud. 08-06-2017
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all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa

Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative
per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine
concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare

giudiziale divenuto definitivo.
,1 tale principio il Collegio intende dare piena e convinta continuità.
2. Ti ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55. In considerazione della natura del controricorso
dell’Avvocatura generale dello Stato, che è sostanzialmente adesivo al
ricorso della s.p.a. Equitalia, la condanna alle spese a carico di
quesfultima deve intendersi solo nei confronti del controricorrente
I ivieri.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
I ,a Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione nei confronti del solo
controricorrente I ,ivieri, liquidate in complessivi curo 1.600, di cui Curo
200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo)
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Ric. 2016 n. 12678 sez. M3 – ud. 08-06-2017
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applicazione dell’art. 2953 cit., tranne che in presenza di un titolo

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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