Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2982 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2982 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza
in forma .vemplificata

sul ricorso proposto da:
ALESSANDRINO Caterina (LSS CRN 58C48 B804F), rappresentata
e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Isabella Casales Mangano, con domicilio per
legge presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (80207790587), in
persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso,

per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Data pubblicazione: 10/02/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 565/12 depositato il 27 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con
decreto in data 27 luglio 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di
Caterina Alessandrino, della somma di euro 1.187,50, oltre
accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di
un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100,00 per esborsi,
euro 577,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari, oltre a
euro 109,63 per spese generali e ad accessori di legge),
con distrazione in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motivata

dalla

Corte

d’appello

in

considerazione

udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

dell’accoglimento solo parziale della domanda, giacché la
richiesta di parte ricorrente era di un importo superiore a
titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello

15 marzo 2013, sulla base di un motivo, illustrato da memoria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la
Corte d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e ciò nonostante la modestia dello scarto tra
l’importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo
la ricorrente domandato alla Corte d’appello un indennizzo
pari ad euro 1.600,00, quantificato in ragione di euro
1.000 per ciascun anno di ritardo, ed avendo la Corte territoriale liquidato l’importo di euro 1.187,50 per essersi
limitata ad adottare un parametro indennitario leggermente
più basso, pari ad euro 750 per ciascuno dei primi tre anni
di ritardo);

la Alessandrino ha proposto ricorso, con atto notificato il

che la censura è fondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra
le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma,

dell’unica domanda proposta, quando la parzialità
dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una
domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez. III, 21
ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta
compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa
priva di logica ragionevolezza, posto che nella specie non
vi è stato alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17
giugno 2012, n. 617) tra l’importo richiesto dalla parte
istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione
– tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale sussistente tra l’indennizzo domandato (pari ad euro
1.000,00 per anno di ritardo, quindi entro i limiti dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di questa Corte) e quello liquidato – finisce con il risolversi nella
sostanziale vanificazione della soccombenza
dell’Amministrazione convenuta, che, invece, deve essere
adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della

cod. proc. civ.), comprende anche l’accoglimento parziale

suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota
la tutela accordata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente
al capo delle spese;

necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna
del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento,
per l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte
ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono
essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugna-

to limitatamente al capo delle spese e,
to,

decidendo nel meri-

condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al

pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali per l’intero, nell’importo già liquidato dalla Corte
d’appello e con distrazione in favore dell’Avvocato Isabella Casales Mangano, dichiaratasi antistataria; condanna il
Ministero alla rifusione delle spese, altresì, del giudizio
di cassazione, spese liquidate in euro 556,25, di cui euro

5

che la causa può essere decisa nel merito, non essendo

50,00 per esborsi ed euro 506,25 per compensi, oltre agli
accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore
del difensore antistatario, Avvocato Isabella Casales Mangano.

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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