Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2982 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Centro Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 155/2007/29 depositata l’1/10/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Centro Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Napoli n. 429/25/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso Iva relative agli anni 1996 – 2000. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in quattro motivi; nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dalla contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2040 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 2, 10, 18, 81 e 99 e dell’art. 101 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 3, 4, 18 e 19 nonche’ omessa motivazione. Il cessionario non sarebbe legittimato a richiedere il rimborso IVA che si assume indebitamente versata dal cedente.

Fondata e’ la censura di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 2, 10, 18, alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12146 del 26/05/2009; Sent. n. 3306 del 19/02/2004) secondo il quale, in tema di IVA, una corretta lettura del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18 consente di identificare nel cedente del bene o nel prestatore del servizio il soggetto legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria.

Quanto sopra ha carattere assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Centro Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 1996 – 2000.

La natura della controversia, le circostanze che caratterizzano la vicenda e l’esito del giudizio di cassazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del merito e la condanna del Centro Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l., alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in complessive Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00, per spese oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese del merito; condanna Centro Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA