Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2982 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2982 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 11749-2014 proposto da:
DE GIROLAMO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell’avvocato
VIVIANA CALLINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Raffaele De Girolamo, giusta
delega in atti;
– ricorrentecontro
2017
4640

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VITA TOSCANO,

Data pubblicazione: 07/02/2018

giusta delega in atti;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 8154/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2013 R.G.N.
11052/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG. 11749/2014

RILEVATO
che, con la sentenza n. 8154/2013, la Corte di appello di Roma ha
confermato la pronuncia n. 12078/2011 emessa dal Tribunale della
stessa sede, con cui era stata respinta la domanda, proposta da Marco
De Girolamo nei confronti di Poste Italiane spa, volta ad ottenere la
declaratoria di nullità della clausola di durata apposta al contratto di
lavoro, intercorso tra le parti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n.

che avverso tale decisione Marco De Girolamo ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sei motivi;
che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;
che H P.G. ha formulato richieste scritte concludendo per il rigetto del
ricorso;
che la società ha depositato memoria.

CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cc, in combinato disposto con l’art. 1 del
D.Igs n. 368/2001 (art. 360 n. 3 cpc) e la violazione e falsa
applicazione dell’art. 414 cpc (art. 360 n. 3 cpc) per avere
erroneamente la Corte di appello affermato che l’onere della prova
circa il rispetto della clausola di contingentamento, pur in astratto
ricadente sul datore di lavoro, nello specifico non avrebbe potuto dirsi
cogente per Poste Italiane spa atteso che l’originario ricorrente si era
limitato a dedurre genericamente la violazione senza precisarne i
profili; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, in
combinato disposto con l’art. 6 del D.Igs n. 61/2000 e dell’art. 416 cpc
per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che la società
avesse ritualmente assolto all’onere della prova su di essa gravante,
circa il rispetto della clausola di contingentamento, allegando di avere
un numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato, conteggiato per numero di persone (teste) alle proprie
dipendenze e non utilizzando il criterio del full-time equivalent, come
disposto dall’art. 6 del D.Igs n. 61/2000 e precisando solo dopo la

368/2001, dal 2.5.2007 al 29.9.2007;

scadenza dei termini di decadenza imposti dall’art. 416 cpc che in ogni
caso, anche avendo riguardo a tale ultimo criterio, la proporzione
sarebbe stata rispettata; 3) la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto di cui agli artt. 414 n. 4 e n. 5 e 416 comma 3 cpc
(art. 360 n. 3 cpc) per avere fatto la Corte territoriale mal governo del
principio della necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di
contestazione ed oneri di prova, sempre in ordine alla violazione della
clausola di contingentamento; 4) l’omesso esame circa un fatto

(art. 360 n. 5 cpc) per avere la Corte territoriale erroneamente
ritenuto, nonostante le argomentazioni e le contestazioni sollevate
nelle fasi di merito, che i dati forniti da Poste Italiane spa comunque
avrebbero potuto essere idonei a provare il rispetto della clausola di
contingentamento; 5) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
comma 1 bis del D.Igs n. 368/2001 (art. 360 n. 3 cpc) allorquando la
Corte di merito non ha ritenuto che la citata norma imponeva di
considerare la limitazione delle assunzioni, di cui alla clausola di
contingentamento, operante esclusivamente avendo come riferimento
il personale stabilmente assunto, adibito alla effettuazione esclusiva
del servizio postale; 6) l’omessa pronuncia (art. 360 n. 4 cpc)
sull’eccezione di inapplicabilità del D.Igs n. 368/2001 perché emanato
“fuori delega”;
che, con la memoria depositata nell’interesse di Poste Italiane spa, è
stata prodotta la rinuncia al ricorso per cassazione proposto dal
suddetto De Girolamo, accettata dalla società, con contestuale
richiesta di estinzione del giudizio;
che deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del processo, ex artt.
390 e 391 cpc, per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente
sottoscritta dal ricorrente, nonché accettata dalla controricorrente oltre
che dei rispettivi procuratori;
che di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va
disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla avvenuta
accettazione;
che

non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al

versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso

decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti

che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli
esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione
(Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017.

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