Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29819 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13298-2019 proposto da:

P.O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, P.O.G., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 1121/2019, depositato il 18 febbraio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso P.O.G. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, P.O.G. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto – nel denegare al medesimo la concessione sia della protezione sussidiaria che della protezione umanitaria – del regime probatorio attenuato, vigente in materia di protezione internazionale, in particolare in considerazione della “complessità della società africana che non può essere capita ed interpretata secondo i canoni di valutazione tipici delle società evolute”. Del pari, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini della protezione umanitaria, della situazione di vulnerabilità dell’istante, “in relazione allo stress emotivo e alla sofferenza psichica in atto”.

1.2. I motivi sono inammissibili.

1.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.2.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, per la loro assoluta contraddittorietà, avendo il medesimo dapprima affermato di avere ucciso uno zio, e di temere le ritorsioni della famiglia, “per poi subito dopo dichiarare che egli è ancora vivo”. A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una richiesta – peraltro assolutamente generica – di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesima dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b).

1.2.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del decreto succitato, va rilevato che, nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato interno o internazionale. A fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

1.2.4. Allo stesso modo, del tutto generiche si palesano le allegazioni circa la mancata concessione della protezione umanitaria, peraltro motivata da Tribunale con l’assenza di condizioni di vulnerabilità, e considerata la assenza di situazioni di pericolo nella zona di provenienza. Nè il ricorrente ha dedotto, in questa sede, di avere allegato, nel giudizio merito, ulteriori condizioni di vulnerabilità.

1.3. Per tutte le ragioni esposte, le censure, poichè inammissibili, non possono trovare accoglimento.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, a favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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