Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29819 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P. e IVOM s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Iacobellis Luciano,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Vito Nanna in Roma,

viale Giulio Cesare, n. 71;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e ISPETTORATO CENTRALE

REPRESSIONE FRODI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di

Acquaviva delle Fonti, n. 55 in data 27 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 27 settembre 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da M.P., in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. IVOM, avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero per le politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale per la repressione frodi, aveva loro intimato il pagamento della somma di Euro 254.871, a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, per inosservanza dell’obbligo dell’invio alla distillazione preventiva di vini sani e genuini e non di vini spunti e con gradazione alcolica inferiore al minimo di legge, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. e la s.r.l. Ivom hanno proposto ricorso, con atto notificato il 19 dicembre 2005, sulla base di cinque motivi;

che il Ministero e l’Ispettorato centrale repressione frodi hanno resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto che l’essere state le eccezioni, afferenti alla mancata indicazione nell’ordinanza-ingiunzione degli articoli del regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 asseritamente violati, sollevate soltanto successivamente alla presentazione del ricorso in opposizione, lasci presumere che i ricorrenti fossero in grado di difendersi compiutamente;

che il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, per avere il Tribunale rigettato l’eccezione afferente il mancato richiamo, nell’opposta ordinanza-ingiunzione, degli specifici articoli violati, in considerazione del fatto che la L. 24 novembre 1981, n. 689, riserva alla contestazione, e non all’ordinanza-ingiunzione, l’indicazione del fatto addebitato (e nella specie l’atto di contestazione conteneva l’indicazione sia delle norme violate, sia della specifica condotta in cui si sostanzia la violazione del regolamento);

che il terzo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, stante l’insufficienza del richiamo, nell’atto di contestazione notificato agli opponenti, al D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 4, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, con la L. 4 novembre 1987, n. 460, e al regolamento CEE n. 2046/89 nonchè alla condotta di inosservanza dell’obbligo dell’invio alla distillazione preventiva di vini sani e genuini e non di vini spunti e con gradazione alcolica inferiore al minimo di legge;

che il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 e del D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 11, convertito nella L. n. 460 del 1987, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) censura che il Tribunale abbia ritenuto la perdurante efficacia del D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 11, nonostante l’intervenuta successione di regolamenti, quando invece il riferimento, nel decreto-legge, all’abrogato regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983 (non richiamato nell’ordinanza-ingiunzione) non potrebbe estendersi al regolamento CEE n. 2046/89, successivo all’entrata in vigore della L. n. 460 del 1987;

che i primi quattro motivi – i quali possono essere esaminati congiuntamente perchè presentano un problema preliminare comune – sono inammissibili;

che occorre premettere che l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi, fatta valere con l’opposizione stessa, sicchè il giudice non può prendere in considerazione nuovi profili di illegittimità dell’atto amministrativo tardivamente dedotti (Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 4019; Cass., Sez. 2^, 18 gennaio 2010, n. 656);

che nella specie con il ricorso in opposizione, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, il 22 novembre 2001, gli attori (il M. e la s.r.l. IVOM) hanno dedotto, a sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, le seguenti ragioni di illegittimità di tale atto: 1) la “carenza di requisiti oggettivi”, per la omessa determinazione in Euro della sanzione; 2) l'”erroneità dell’indicazione del giudice competente a conoscere della opposizione”; 3) l'”inesistenza della inosservanza alle disposizioni di cui al reg. CEE 2046/89″, lamentandosi che l’ordinanza-ingiunzione avesse tenuto conto soltanto dell’esito della prima analisi e non della revisione, quando in quest’ultima analisi l’acidità volatile è pari a 35 meq/1, ovvero sensibilmente inferiore al risultato della prima analisi dell’Ispettorato, pari a 41,66 meq/1;

che – come da atto la sentenza e come riconoscono gli stessi ricorrenti per cassazione – soltanto con la memoria autorizzata in data 14 novembre 2002 gli opponenti facevano valere ulteriori ragioni di doglianza, non contenute nell’atto introduttivo, ed attinenti:

alla mancata specificazione, nell’ordinanza-ingiunzione, degli articoli del regolamento CEE n. 2046/89 assuntivamente violati; al riferimento, nell’ordinanza-ingiunzione, ad un regolamento non menzionato nella L. n. 460 del 1987;

che da tanto deriva l’inammissibilità dei suesposti motivi di ricorso per cassazione, i quali veicolano ragioni di inammissibilità dell’ordinanza-ingiunzione non dedotte con l’atto introduttivo, ma soltanto con la memoria in corso di causa;

che con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e art. 75 disp. att. cod. proc. civ. nonchè della L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. 7 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1571, e della L. 13 giugno 1942, n. 794, in relazione al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e al D.M. 8 agosto 2004, n. 1277, nonchè difetto di motivazione) si lamenta che la pronuncia di primo grado, nel disporre in favore dell’Avvocatura dello Stato il pagamento delle spese di giudizio, rechi una liquidazione in termini complessivi, senza distinguere tra diritti di procuratore e onorario di avvocato e senza indicare alcun criterio seguito per la quantificazione;

che la censura è inammissibile per carenza di interesse, perchè i ricorrenti neppure deducono che la liquidazione globale dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato abbia loro arrecato un pregiudizio, per l’attribuzione alla Amministrazione di una somma superiore ai limiti inderogabili (Cass., Sez. 3^, 8 marzo 2007, n. 5318; Cass., Sez. 3^, 14 luglio 2009, n. 16390);

che pertanto il ricorso deve essere rigettate-che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 3.000 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA