Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29818 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3252 del 4 maggio 2005 del Giudice di pace di

Palermo.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Giudice di pace di Palermo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 maggio 2005, ha accolto l’opposizione proposta da S.D. ed annullato l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 615 Area 4^ D.S. con cui la Prefettura di Palermo le aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1 bis (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 17, per avere impedito la libera circolazione del traffico veicolare lungo l’asse stradale nel corso di una manifestazione di protesta;

che il Giudice di pace ha rilevato che l’Amministrazione non aveva effettuato, senza darne adeguata motivazione, la contestazione immediata della violazione all’interessata, non aveva proceduto alla identificazione personale della S., le cui generalità erano state attinte dal suo fascicolo personale presso gli uffici di polizia, e aveva omesso di procedere all’audizione dell’interessata che ne aveva fatto espressa richiesta;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura di Palermo ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 dicembre 2005, sulla base di tre motivi;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, lamentando che il Giudice di pace abbia ritenuto la mancata contestazione immediata della violazione, non adeguatamente giustificata, causa di nullità del provvedimento impugnato;

che il motivo è fondato;

che in tema di sanzioni amministrative per violazioni diverse da quelle contenute nel codice della strada, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass., Sez. 2^, 29 dicembre 2009, n. 27508);

che con il secondo mezzo l’Amministrazione ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando che dalla mancata contestazione immediata il Giudice di pace abbia desunto la mancata prova della presenza della S. nei luoghi interessati;

che la censura è fondata, perchè la sentenza impugnata non ha adeguatamente tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dell’Amministrazione, in particolare del verbale di accertamento dell’infrazione e delle dichiarazioni rese dall’interessata alla Prefettura di Palermo;

che il terzo motivo censura violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, per avere il Giudice di pace posto a fondamento della statuizione di annullamento un motivo (la mancata audizione dell’interessata, che con memoria del 30 novembre 2004 ne aveva fatto richiesta) mai dedotto dalla ricorrente;

che il motivo è fondato, risultando, dallo stesso tenore dei motivi del ricorso in opposizione che il Giudice di pace si da cura di precisare nello parte dedicata allo svolgimento del processo, che la mancata audizione della ricorrente non è stata indicata dalla S. tra le ragioni di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione fatte valere con il ricorso introduttivo;

che a ciò aggiungasi che in tema di ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786);

che pertanto il ricorso deve essere accolto;

che cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Palermo, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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