Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29818 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29818 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 23799-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante pro
tem ore,

elettivamente domiciliato in ROMA., VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA
P VETERI, LUIGI CALIULO;
– ricorrente contro
COI SALVATORE;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 211/2016 della CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
1’8/6/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA

Rilevato che:
– con la sentenza impugnata, la Corte di .:\ppello di Cagliari – sezione
distaccata di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva
la domanda con la quale Salvatore Coi aveva chiesto nei confronti
dell’I.N.P.S. il riconoscimento del beneficio della rivalutazione
contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. La Corte
territoriale, superata la questione della decadenza di cui all’art. 47 del
d.P.R. n. 269/2003 (per la considerazione che la domanda di rivalutazione
contributiva andava parificata a quella di riliquidazione della pensione e
che dunque andava fatta applicazione del principio di cui a Cass., Sez.
Un., 29 maggio 2009, n. 12720), riteneva che, nella specie, fosse stata
fornita dall’appellante la prova dell’esposizione qualificata all’amianto;
– avverso tale sentenza propone ricorso l’I.N.P.S. con un motivo;
– il lavoratore è rimasto intimato;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– con l’unico motivo l’I.N.P.S. deduce la violazione dell’art. 47 del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 in relazione alla ritenuta inapplicabilità della

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iNL-ROTTA.

decadenza rispetto alla domanda presentata all’I.N.P.S. in data 20 aprile
2007;
– il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in
plurime decisione nelle quali è stato specificamente affrontato il problema
dell’applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della decadenza

384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 (cfr. Cass. 3
febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. 30 maggio 2012, n.
8650, id. Cass. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27148;
Cass. 4 marzo 2014, nn. 5008 e 5009; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4484). È,
stato, così, sancito il principio che la suddetta decadenza dall’azione
giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto
d riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per
esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da
soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere incluso,
nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione
in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del
1992, art. 13, comma 8. Si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle
domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono
applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella
sentenza n. 12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al
ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione
dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati
in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio
che, seppure previsto dalla legge ‘ai fini pensionistici’ e ad essi, quindi,
strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,
operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e
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prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n.

distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base
ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. P, stato, al
riguardo, così precisato: “È opportuno anche rilevare che dal sistema è
ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore
dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del

legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)” ed anche chiarito che neppure è
validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a
pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le
singole azioni relativa alla costituzione della posizione contributiva. E del
carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e
dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo
per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli
sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia”. A
tale orientamento non può validamente opporsi che la legge n. 257/92
non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda
amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento
all’I.N. A.I.L il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito nella L.
24 novembre 2003, n. 326. Esiste, infatti, la norma generale prevista dalla
L. n. 533 del 1973, art. 7, (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una
sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” – Cass.,
Sez. Un., 5 agosto 1994, n. 7269 -) che impone alla parte privata di
compulsare ante tallsam l’ente erogatore, cioè la controparte, avviando così
un procedimento amministrativo necessario che lasci all’amministrazione
uno Imtinyn deliberandi di 120 giorni. La tesi della generale indispensabilità
dell’istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art.
442 cod. proc. civ., (nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale;
nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori; anche nel caso
in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi
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beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del

assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis: Cass. 28
novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno
2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010,n. 2614:6; Cass. 30 gennaio 2014,
n. 2063; si veda, per l’improponibilità della domanda proposta dal datore
di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, avente ad oggetto il

la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass. 21
dicembre 2001, n. 16153). In conformità del sopra richiamato
orientamento giurisprudenziale ed in base ai principi generali va, dunque,
ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato)
debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella
amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione.
Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che
l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto ‘fatti’ la cui esistenza è nota
solo all’interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è
stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente
versati – così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – ed in ogni caso in cui
occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -);
– la giurisprudenza prevalente di questa Corte ha ritenuto, poi, che in
caso di domanda giudiziale intesa ad ottenere il beneficio contributivo
della rivalutazione per esposizione all’amianto non possa trovare
applicazione la disciplina della decadenza c.d. mobile (o per ciascun
rateo), atteso che in tale tipo di controversia non si tratta di rivalutare
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari
calcolare la pensione originaria (cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685; Cass.
29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052, Cass. 19 aprile
2011, n. 8926; 24 aprile 2012, n. 6382). I suddetti benefici aggiuntivi,
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rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato senza

richiesti in via amministrativa, vanno così rivendicati giudizialmente entro
un termine del tutto ragionevole e, qualora ciò non avvenga per fatto
addebitabile all’interessato, quest’ultimo così agendo non ha perso
l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all’art.
38 Cost. – si vedano anche Cass. 3 luglio 2012, n. 11094 secondo cui: “la

comporta unicamente la non applicazione del più favorevole sistema di
calcolo delle contribuzione versata nel periodo di esposizione all’amianto
e non certo la perdita del diritto alla pensione che, solo, dovrà essere
calcolata in base all’anzianità contributiva maturata secondo gli ordinari
criteri”, nonché le successive Cass. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. 28
maggio 2013, n. 13265; 10 gennaio 2014, n. 436; Cass. 20 gennaio 2014, n.
1028 ; 17 gennaio 2014, nn. 950, 951 e 952; 2 aprile 2014, n. 7728; 31
luglio 2014, n. 17500; Cass. 13 agosto 2014, n. 17941; Cass. 22 settembre
2014 n. 19876; Cass. 4 febbraio 2015, n. 1999);
– tanto premesso, si evince dalla stessa sentenza impugnata che la
domanda amministrativa all’I.N.P.S. era stata presentata in data
18/4/2007 ed era stata respinta in data 20/4/2007, che il ricorso
amministrativo era stato presentato in data 7 maggio 2007 ed era stato
respinto in data 30/8/2007. Orbene, alla stregua di tali dati temporali di
riferimento, ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte (v.
da ultimo Cass. n. 18528 del 2011, n. 6331 del 2014), la decadenza
dall’esercizio dell’azione giudiziaria, prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639,
del 1970 come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 284 del 1992, conv. in legge
n. 438 del 1992, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione
dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti
erogazioni di spese gravami sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del
giudicato – nella specie non verificatosi – deve convenirsi con l’I.N.P.S. in
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soggezione del relativo diritto alla decadenza dall’azione giudiziaria

ordine al fatto che la domanda giudiziale era inammissibile essendo stata
proposta decorso il termine di tre anni e trecento giorni di cui all’art. 47
d.P.R. cit. (120 giorni ex art. 7 1. 533/73 e 180 giorni ex art. 443 cod.
proc. civ..) rispetto al ricorso giudiziario depositato il 30/8/2010. Ed
infatti essendo la decisione sul ricorso amministrativo intervenuta dopo i

andava calcolato dal 7 maggio 2007 e quindi andava a scadere il 5 agosto
2007, formatosi il silenzio del comitato provinciale sul ricorso
amministrativo. Da tale data iniziava a decorre il termine triennale di
decadenza _che, di conseguenza, alla data di presentazione del ricorso
giudiziario era già scaduto;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo;
– conclusivamente, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata; non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel
merito, ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., con la declaratoria di
inammissibilità della domanda giudiziale;
– le spese dell’intero processo vanno compensate in ragione del
consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui condiviso in epoca
successiva alla presentazione del ricorso di primo grado;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo
nel merito, dichiara l’inammissibilità della domanda giudiziale. Compensa
tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Il Presidente

90 giorni dalla sua proposizione, il termine ex art. 46 della 1. n. 88/1989

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