Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29817 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE “A. DE GASPERI” SOC. COOP. A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, e D.S.V., rappresentati

e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. Operamolla Ugo, elettivamente domiciliati in Roma presso

Antonia De Angelis, via Portuense, n. 104;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di

Canosa di Puglia, in data 4 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, in accoglimento del ricorso proposto dalla coop. a r.l. Cantina Sociale “A. De Gasperi” e da D.S.V., ha annullato l’ordinanza- ingiunzione n. 25/95 dell’11 settembre 1995, con la quale era stato ad essi intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 35 del regolamento CEE n. 822 del 1987, per avere detenuto in cantina hi 220 di “vino nuovo ancora in fermentazione”, ottenuti da una supertorchiatura delle vinacce, ed ha condannato l’Amministrazione alla restituzione, in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 6.881,53, versata a titolo di condono;

che il Tribunale ha rilevato che dall’analisi svolta dal c.t.u. è emerso che i dati tecnici riferiti al prodotto campionato non sono sufficienti ad accertare che lo stesso sia derivato da un procedimento di sovrappressione delle uve: infatti il consulente, dopo aver evidenziato che l’apparato tecnologico delle presse utilizzato nell’azienda non presenta caratteristiche capaci di esercitare sulle materie prime la sovrappressione, ha precisato che le anomalie riscontrate nelle analisi di laboratorio, con riferimento agli elevati valori di estratto, ceneri e metanolo, si giustificano tenendo conto del fatto che il campione prelevato, così come risulta dallo stesso verbale n. (OMISSIS), non era “vino”, bensì “vino rosso nuovo ancora in fermentazione”;

che – ha concluso il giudice a quo – poichè i limiti di legge che si assumono violati si riferiscono al prodotto finito, essi non sono applicabili al caso di specie, essendosi in presenza di vino la cui fermentazione alcoolica non era ancora terminata;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 febbraio 2006, sulla base di tre motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il Ministero ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (primo motivo) e violazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ. (secondo mezzo);

che il giudice di primo grado avrebbe acriticamente recepito le considerazioni svolte dal c.t.u., senza premurarsi di prendere in considerazione le controdeduzioni del consulente di parte nominato dall’Amministrazione opposta;

che entrambi i motivi – i quali possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione – sono inammissibili;

che il Tribunale, con congruo e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha aderito alle conclusioni del c.t.u., dopo aver rilevato che queste, integrate dai chiarimenti resi (evidentemente alle luce dei rilievi svolti dal consulente di parte dell’Amministrazione), si fondano su criteri adeguati “con riferimento sia al rilevamento dei dati che all’elaborazione degli stessi, ottenuta moltiplicando i coefficienti previsti da studi scientifici di particolare rilievo nel settore enologico”;

che il Tribunale ha altresì rilevato, alla stregua della disposta c.t.u., che durante la fermentazione è possibile che l’incremento dei valori delle ceneri sia attribuibile a sostanze, quali cloruri, fosfati, solfati ed altre, tipiche di questa fase di lavorazione, e che la presenza di metanolo può considerarsi compatibile con i valori massimi che detta sostanza registra durante la fase della fermentazione;

che l’Amministrazione ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica di parte;

che tuttavia, la consulenza di parte non risulta trascritta nel ricorso nelle parti salienti ai fini del decidere, mentre ciò doveva essere effettuato, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., Sez,.

Un., 21 novembre 2011, n. 24408);

che d’altra parte, là dove denuncia presunte manchevolezze ed aporie nelle osservazioni del consulente tecnico (in punto di prelevamenti effettuati dall’Ispettorato, di completamento o meno del processo fermentativo, di percentuale fisiologica di metanolo, di incidenza causale delle condizioni metereologiche sulla percentuale di metanolo presente), il ricorso, nel contestare le conclusioni della c.t.u., finisce con il sollecitare una nuova indagine di fatto, preclusa in sede di legittimità;

che il terzo mezzo denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., per avere il giudice, in violazione del principio della domanda, condannato l’Amministrazione al rimborso anche delle somme corrisposte a titolo di condono, che non erano state oggetto di una richiesta restitutoria e che dipendevano da un titolo diverso da quello della sanzione amministrativa;

che il motivo è fondato;

che poichè dal testo del ricorso in opposizione, depositato presso la Pretura di Canosa di Puglia in data 20 ottobre 1995, consta che gli opponenti hanno chiesto esclusivamente l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, senza richiedere la restituzione della somma di Euro 6.881,53, versata a titolo di condono, la statuizione sul punto è affetta da extrapetizione, perchè il giudice a quo non avrebbe potuto prendere in considerazione ampliamenti del petitum e della causa petendi avanzati in corso di causa;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla censura accolta;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’esclusione della condanna del Ministero alla restituzione della somma versata a titolo di condono;

che di conseguenza, le spese del giudizio di merito, liquidate dalla sentenza impugnata, devono essere poste a carico dell’Amministrazione soltanto per 1/3, sussistendo giustificati motivi, in relazione all’esito della lite, per la compensazione della restante parte;

che l’accoglimento in parte del ricorso per cassazione giustifica la compensazione tra le parti di 1/3 delle spese di questa fase, ponendosi a carico dell’Amministrazione la restante parte, liquidata come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso ed accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni, esclude la condanna del Ministero alla restituzione della somma di Euro 6.881,53, versata a titolo di condono, e pone a carico dell’Amministrazione i 2/3 delle spese del grado di merito, liquidate nell’intero in base al dispositivo della sentenza impugnata, compensando la restante parte; dichiara compensate tra le parti 1/3 delle spese del giudizio di cassazione, ponendo a carico dell’Amministrazione ricorrente la restante parte, spese liquidate, nell’intero, in Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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