Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29817 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25196-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PICCOLO;

– ricorrente –

contro

C.A., CA.SA., CA.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 275/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ca.Ca. e C.A., proprietari di un terreno sito in (OMISSIS), chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Caltagirone, sez. distaccata di Grammichele F.G., al fine di sentire condannare il convenuto all’immediato rilascio di tale terreno, detenuto senza titolo.

Il convenuto si costituiva e chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare che il terreno era di sua proprietà per intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c..

Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del decesso di Ca.Ca., si costituivano gli eredi di lui C.A., Ca.Sa. e Ca.Fr..

Il tribunale accoglieva la domanda di usucapione, ma la corte d’appello riformava la sentenza.

Accoglieva l’appello incidentale dei proprietari e condannava il convenuto al rilascio del fondo.

La corte rilevava in primo luogo che il tribunale era incorso in errore materiale nel limitare l’accertamento alla sola particella 450 del foglio 35, nonostante fosse chiaro per entrambe le parti, già in base al tenore delle difese del medesimo F., che il terreno oggetto di causa era composto, in realtà, dalle due particelle 450 e 18 del foglio 35, coincidendo quindi l’intera consistenza del fondo con l’oggetto della domanda di rilascio.

La corte rilevava che il convenuto, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di avere utilizzato il fondo con il consenso dei proprietari.

In considerazione di ciò ravvisava l’origine del potere di fatto sulla cosa non nell’apprensione materiale della res, ma in un titolo che implicava la detenzione e non il possesso.

Secondo la corte la detenzione trovava conferma nella corrispondenza intercorsa fra le parti.

La corte di merito escludeva infine che fosse intervenuto atto di interversione.

Per la cassazione della sentenza F.G. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

Coloro ai quali è stato notificato il ricorso sono rimasti intimati.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c..

La sentenza è oggetto di censura perchè la corte d’appello ha accolto la domanda in relazione ad entrambe le particelle 450 e 18. A torto essa ha ritenuto mero errore materiale l’iniziale riferimento della domanda di rilascio alla sola particela 450, mentre era vero che, solo con la comparsa di costituzione e risposta in appello, gli attori avevano esteso la domanda di rilascio alla particella 18.

Il motivo è inammissibile.

Il convenuto, vittorioso in primo grado, aveva impugnato la sentenza lamentando che il tribunale aveva limitato l’accertamento della usucapione alla sola particelle 450.

La corte ha ritenuto che l’iniziale indicazione degli attori, che avevano identificato il terreno con la sola particella 450 e non anche con la particela 18, fosse un semplice errore materiale del tutto privo di rilievo, essendo chiaro per entrambe le parti che il terreno oggetto di controversia fosse identificato da ambedue le particelle.

Tale interpretazione della domanda, fondata sulla specularità quanto all’oggetto fra domanda di rilascio e domanda di usucapione, è del tutto corretta.

Tale specularità, immanente al tipo di conflitto delineatosi nel caso di specie, non era certamente pregiudicata dalla incompleta indicazione dei dati catastali del fondo oggetto della pretesa.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. “per avere la corte d’appello attribuito valore di prova legale all’interrogatorio formale di F. ed alla corrispondenza mai ricevuta dallo stesso”.

In particolare si censura la sentenza nella parte in cui la corte ha riconosciuto che ci fosse stata confessione.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente riporta uno solo dei capitoli su cui l’interrogatorio si è svolto e una sola delle risposte, mentre al fine di fare emergere il supposto errore avrebbe dovuto riportare il complesso delle risposte date dall’interrogando. Il fatto che egli avesse negato il contenuto di uno dei capitoli non esclude che la dichiarazione, considerata confessione, fosse stata resa nel corso dell’interrogatorio in risposta ad altri capitoli.

E’ appena il caso di ricordare che stabilire se ci sia confessione è apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 2048/2019).

Nello stesso tempo deve riaffermarsi il principio che la confessione, una volta che sia stata ravvisata, costituisce prova legale, prevalente su tutte le altre prove (Cass. n. 2592/1979).

Non è poi vero che la corte di merito abbia aveva dato valore di prova legale alla corrispondenza.

La corrispondenza è stata richiamata quale elemento di conferma della confessione già resa sulla concessione del proprietario, conferma del resto inutile, posto che la confessione, per acquistare il suo valore di prova legale, non deve essere rafforzata dalle risultanze di altri mezzi di prova di altra natura (Cass. n. 1951/1975).

In relazione a tale corrispondenza il ricorrente deduce di non averla mai ricevuta.

E’ chiaro che tale censura avrebbe dovuto tradursi, in ipotesi, nella denuncia di un vizio di un omesso esame di un fatto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il conseguente onere del ricorrente di indicare se e in che termini esso fu sottoposto all’esame della corte d’appello (Cass., S.U., n. 8053/2014).

In verità il ricorrente sul punto richiama la comparsa conclusionale, che per definizione non costituisce sede per introdurre per la prima volta fatti la cui omessa considerazione possa poi essere censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, citato.

Il fatto poi è palesemente non decisivo, in presenza della confessione (supra).

Gli ulteriori rilievi che si leggono nel motivo in esame, e cioè che la corrispondenza non avrebbe potuto avere effetto interruttivo del corso dell’usucapione, non colgono la ratio detidendi.

La corte di merito non ha ravvisato nella corrispondenza un fatto interruttivo del corso del possesso utile per l’usucapione, ma l’ha considerato quale elemento idoneo, in coerenza con la confessione, ad escludere la esistenza del possesso.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1141,1145,1158, e 2697 c.c..

La decisione è censurata per avere la corte d’appello, in contrasto con una corretta valutazione degli esiti della istruzione testimoniale, considerato il F. detentore e non possessore.

Il motivo è inammissibile.

La corte ha deciso sulla base sola confessione, che supera tutte le prove eventualmente contrarie.

Una volta riconosciuto, in forza di confessione, che il convenuto aveva cominciato a esercitare il potere sulla cosa come detenzione, la questione di fatto rilevante doveva semmai riguardare l’esistenza dell’interversione e il decorso, da essa, del tempo occorrente per l’usucapione.

La corte d’appello ha preso una esplicita posizione su questo punto, negando l’interversione.

La relativa valutazione, costituente ratio decidendi in connessione con quella fondata sulla confessione, non ha costituito oggetto di censura.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 2697 c.c. per avere la corte d’appello considerato raggiunta la prova della esistenza di un contratto di comodato.

Il motivo è inammissibile, dovendosi ribadire che la questione di fatto è stata risolta dalla corte d’appello sulla base della confessione, in assenza della prova di un fatto di interversione.

Si può aggiungere, in ordine agli ulteriori rilievi ventilati con il motivo in esame, e cioè che i ricorrenti non avevano dato prova della proprietà, che la relativa questione non risulta proposta nel giudizio d’appello, essendo quindi inammissibile in questa sede.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA