Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29817 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29817 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 16050-2016 proposto da:
STORTO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRAL1TA n. 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA
MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO)
ANTONUCCI;

– ricorrente contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL N. 2 di LANCIANO VASTO – CHIETI (C.F. 02307130696), in persona del direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SUSA
n.1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO BELLI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 28/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 14/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
NIAROTTA.

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila
respingeva la domanda proposta da Giovanni Storto nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano Vasto Chieti intesa ad
ottenere la corresponsione dell’indennità di specificità medica. Riteneva
la Corte territoriale che gli e.N.- medici condotti con rapporto non
esclusivo con le ASL, in ragione della libera scelta di non esercitare la
relativa opzione, conservassero una posizione giuridica differenziata
rispetto al restante personale medico del s.s.n. mantenendo, in
particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente
previsto dal d.P.R. n. 270/1987, art. 110 e successivi aggiornamenti, con
esclusione degli ulteriori emolumenti contemplati dalla contrattazione
collettiva per i dirigenti medici del s.s.n. e, così, dell’indennità di
specificità medica;
– avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Giovanni
Storto con Otto motivi cui l’ASL resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– successivamente è stata depositata rinuncia al ricorso;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– la rinuncia è stata notificata alla controparte che però ha dichiarato
di non accettarla;
Ric. 2016 n. 16050 sez. ML – ud. 22-11-2017
-2-

Rilevato che:

t

– la suddetta circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. ci -v. al
giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;
– la rinuncia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere
cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte
per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.

Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio,
esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti
costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr.
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n.
2259). Ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391, secondo cui in
caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese ‘se alla rinuncia
hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati
con mandato speciale’;
– l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto
alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
– va pertanto dichiarata l’estinzione del processo;
– la parte rinunciante, in considerazione della sua soccombenza
virtuale per le ragioni indicate nella proposta (e cioè per essere state tutte
le questioni poste con i motivi già risolte in senso sfavorevole al
ricorrente da Cass. 14 giugno 2016, n. 12208, Cass. 28 marzo 2016, n.
6057; Cass. 2 aprile 2015 n. 6762, Cass. 8 maggio 2015, n. 9372; Cass.
18 marzo 2014, n. 6216 Cass. 24 gennaio 2014 n. 1487) che il Collegio
condivide, va condannata alle spese processuali in favore della
controricorrente;

Ric. 2016 n. 16050 sez. ML – ud. 22-11-2017
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28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Ca.ss. 5 maggio 2011, n. 9857;

- infine, il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto
o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13
co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, 1.
24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non
vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato

sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta
interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed euro
4.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso
forfetario in misura de115/o.
Ai sensi dell’art. -13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
residente

all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato

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