Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29816 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.V.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale notarile, dall’Avv. GOFFREDO Maria, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Antonio Voltaggio in Roma, via

Fontanella Borghese, n. 72;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

PREFETTURA DI TARANTO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 634 del 31 gennaio 2005 del Giudice di pace di

Taranto;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Antonio Voltaggio, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Giudice di pace di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 31 gennaio 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da T.V.A. avverso l’ordinanza- ingiunzione con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 2.592,69 per la violazione del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1 bis (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 17 per avere attuato un blocco stradale;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2006, sulla base di tre motivi.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, e insufficiente motivazione, perchè nella specie i presupposti per differire la contestazione rispetto al momento in cui la violazione era stata posta in essere non ricorrevano e la sentenza impugnata nulla dice riguardo alla congruità del tempo impiegato dall’Amministrazione per l’accertamento e la successiva contestazione in relazione alla natura delle infrazioni addebitate;

che il motivo è infondato, giacchè in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia del codice della strada, la mancata contestazione immediata della violazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass., Sez. 2^, 29 dicembre 2009, n. 27508);

che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione, lamentando che il Giudice di pace non abbia accolto l’opposizione, nonostante l’Amministrazione non abbia adempiuto l’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito;

che la censura è priva di fondamento, avendo il Giudice di pace ritenuto raggiunta, con congrua e logica motivazione, esente da vizi logici e giuridici, la prova della piena responsabilità dell’opponente;

che si legge infatti nella sentenza impugnata che “lo svolgimento dei fatti è dimostrato dal fatto che i verbali sono stati redatti da agenti della Polizia, della Digos e fanno fede fino a querela di falso delle attestazioni in essi contenute circa i fatti obiettivamente constatati e l’attività di indagine compiuta, in conformità al disposto dell’art. 2700 cod. civ.. Oltre a tanto, i fatti possono essere dimostrati anche attraverso documentazione video e fotografica effettuata dal personale della Polizia scientifica intervenuto alla manifestazione. Dai verbali di accertamento si evince che la violazione si è realizzata sulla S.S. 100, in località (OMISSIS), presso il piazzale antistante il ristorante “(OMISSIS)” e tale violazione ha conseguentemente comportato il blocco del transito veicolare in entrambi i sensi di marcia e la predisposizione … delle opportune deviazioni veicolari per veicolare al massimo i disagi degli automobilisti”;

che con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nonchè omessa e insufficiente motivazione, perchè la fede privilegiata non si estenderebbe alla percezione soggettiva della realtà da parte degli agenti, in particolare in relazione al luogo (pubblico anzichè privato) in cui si svolse la manifestazione;

che la doglianza è infondata, perchè l’accertamento da parte degli agenti operanti della natura di strada del luogo in cui si è svolta la manifestazione determinante il blocco della circolazione, ha l’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17355);

che inoltre, non è possibile procedere all’esame delle denunciate incongruenze tra verbale di contestazione ed ordinanza-ingiunzione circa il luogo ove è avvenuto il blocco, atteso che il ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta il testo integrale degli atti in questione;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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