Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29816 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. II, 19/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 19/11/2018), n.29816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24109/2014 R.G. proposto da:

D.I., rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Pezcoller e

dall’avv. Silvia Maria Cinquemani, con domicilio eletto presso

quest’ultima in Roma, Via Varrone n. 9.

– ricorrente –

contro

Dana Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Parlatore, con domicilio

eletto in Roma alla Via XX settembre 5.

– ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 77/2014,

depositata in data 3.3.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.7.2018 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Trento, in accoglimento dell’impugnazione proposta da D.I., ha riformato la sentenza del Tribunale di Rovereto ed ha disposto la costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore delle partt. (OMISSIS) e a carico dell’immobile della società resistente (part. (OMISSIS)), stabilendo in Euro 155.481,81 l’indennità ex art. 1053 c.c..

La sentenza ha accertato l’interclusione assoluta del fondo di proprietà della D. in quanto privo di accesso diretto alla via pubblica, servito da percorsi alternativi che si snodavano in mezzo a fondi di terzi, per lo più coltivati, e ricadente in una zona agricola nella quale non era ammesso eseguire opere di viabilità non connesse all’uso agricolo dei fondi; che la costituzione del diritto di passaggio su un percorso alternativo avrebbe richiesto la demolizione di un muro a secco e la rimozione di talune recinzioni metalliche.

Ha inoltre osservato che tali percorsi erano molto più lontani dalla via pubblica rispetto a quello esistente sul lato ovest del fondo asservito, ed ha ritenuto che la costituzione della servitù fosse volta a consentire la trasformazione del fondo dominante in relazione alla sua potenziale destinazione ad uso produttivo.

Per la cassazione di questa sentenza la Dana s.p.a. ha proposto ricorso in quattro motivi, cui D.I. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale in quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza di appello ma il ricorso di D.I. è stato notificato per primo, in data 15.10.2014, per cui quello proposto dalla Dana Italia s.p.a., notificato il 17.10.2014, assume natura incidentale.

2. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione dell’art. 196 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il giudice di merito abbia omesso di esaminare le censure mosse alla c.t.u. riguardo ai criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione delle indennità, negando immotivatamente il rinnovo della consulenza. Si assume inoltre che la servitù doveva esser costituita su un tracciato già utilizzato come strada interna al fondo servente, conseguendone l’occupazione di una minore superficie ed un minore onere a titolo di indennità, essendo errati i coefficienti di calcolo della suddetta indennità e i parametri utilizzati.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha evidenziato che il fondo gravato dalla servitù aveva un’estensione di mq. 45.000, in parte occupata da un capannone industriale con accesso dalla strada comunale, munito di sistemi di sorveglianza, e per il resto avente la funzione di piazzale destinato al deposito delle merci.

Il c.t.u. aveva inizialmente elaborato cinque percorsi alternativi pervenendo, infine, sulla scorta dei rilievi sollevati dal consulente di parte, ad individuare due diversi tracciati, il primo dei quali (ipotesi sub A/1) avrebbe comportato una significativa riduzione delle potenzialità di utilizzo del piazzale, della porzione destinata alla viabilità interna e della superficie che di giorno era percorsa da mezzi pesanti e che di notte restava inaccessibile ai terzi (cfr. sentenza pag. 13 e ss.).

La servitù è stata quindi imposta sulla striscia collocata lungo i margini del lotto in modo da non spostare i dispositivi di sicurezza e da non pregiudicare l’uso del piazzale, e tale soluzione, pertinente alla scelta del luogo sul quale doveva essere in concreto esercitato il passaggio coattivo in applicazione dei criteri fissati dall’art. 1051 c.c., costituisce oggetto di un apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. 4904/1980; Cass. 60/1973; Cass. 1932/1976) e non consente di prospettare la lamentata violazione dei criteri legali in base ai quali deve essere costituita la servitù, avendo la Corte di merito valutato il percorso capace di arrecare il minor danno al fondo servente, condizione quest’ultima che non dipende necessariamente dalla lunghezza del tragitto asservito.

La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma secondo dell’art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica, semprechè la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà – resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse – va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo (Cass. 21255/2009; Cass. 10327/1998).

2.1. Non occorreva che la sentenza desse una più puntuale risposta alle obiezioni mosse dal tecnico di parte, poichè l’asservimento è stato stabilito conformemente alle ipotesi rielaborate dal c.t.u. a seguito delle osservazioni mosse alla prima relazione.

Nel far proprie le argomentazioni elaborate dal consulente, il giudice di merito ha assolto all’obbligo della motivazione con la semplice indicazione delle fonti del proprio convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (da considerarsi, peraltro, mere argomentazioni difensive), le quali sono state implicitamente disattese perchè incompatibili sebbene non espressamente confutate (Cass. 2015/1815; Cass. 282/2009; Cass. 8355/2007; Cass. 12080/2000; Cass. 522/1981).

Rientrava infine nella discrezionalità della Corte distrettuale disporre una nuova c.t.u., senza essendo tenuta a motivare le ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione (Cass. 22799/2017; Cass. 17693/2013).

3. Il secondo motivo censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di dar conto dei criteri di quantificazione dell’indennità di asservimento, essendosi limitata a far proprie le conclusioni del consulente tecnico, dando rilievo a pregiudizi meramente ipotetici e non concretamente riscontrabili.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, tenuto conto della data di deposito della decisione impugnata (3.3.2014), non è consentito censurare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza in merito ad un fatto decisivo per il giudizio, secondo la formulazione della disposizione nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54. La norma contempla attualmente il vizio derivante dall’omesso esame di un fatto materiale, principale o secondario, dibattuto in causa ed avente carattere decisivo (Cass. s.u. 8053 e 8054/2014).

Peraltro, come già detto, la Corte distrettuale ha dato conto dei criteri adottati e delle ragioni che hanno condotto alla liquidazione dell’indennità, riportando per ampi stralci la relazione dei c.t.u., assolvendo all’obbligo di motivazione.

3.1. Nel determinare l’indennità ed i costi necessari a costituire la servitù la pronuncia non ha conferito alcun rilievo a pregiudizi ipotetici ed eventuali, essendo state prese in esame la porzione del fondo asservito, il valore e l’entità della servitù e le spese di adeguamento, sulla base dei parametri elaborati dal c.t.u. all’esito della ricognizione degli effetti dell’imposizione del diritto di passaggio sul fondo servente.

4. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 1051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza prescelto il tracciato di cui al n. 2/A della consulenza senza tener conto della particolare onerosità della soluzione adottata, dato il notevole importo dell’indennità di asservimento posto a carico della titolare del fondo dominante. A parere della ricorrente, doveva esser prescelta la prima ipotesi elaborata dal consulente e costituire la servitù su una strada già esistente, mentre l’asservimento è stato erroneamente imposto su un tracciato più lungo per giungere alla via pubblica.

Il quarto motivo censura la violazione dell’art. 1053 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza liquidato l’indennità di asservimento in un importo sproporzionato rispetto al danno provocato al fondo servente.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Le censure sono anzitutto inammissibili nel punto in cui sono volte ad inficiare la quantificazione dell’indennità di asservimento, invocando un rapporto di necessaria proporzionalità tra l’indennizzo ed il danno arrecato al fondo servente in base a dati di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata e che appaiono il frutto di deduzioni di merito non deducibili in questa sede.

La scelta del tracciato più adeguato – in relazione ai criteri dell’art. 1051 c.c. – è parimenti rimessa al giudice di merito (Cass. 4904/1980; Cass. 60/1973; Cass. 1932/1976) e, in ogni caso, è esclusa la lamentata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la situazione dei luoghi, la sussistenza degli impianti di sorveglianza e la necessità di spostarli, la lunghezza del tragitto prescelto e di quelli alternativi e l’ammontare dei costi della servitù delle due diverse soluzioni elaborate dal consulente sono stati valutati e di tali elementi si è tenuto conto nella scelta del percorso da asservire coattivamente.

Il giudice distrettuale ha, inoltre, contemperato l’interesse del titolare del fondo servente al minor aggravio della sua proprietà con il sacrificio economico imposto, tramite l’indennità, al proprietario del fondo dominante, non potendo quest’ultimo interesse incondizionatamente prevalere (Cass. 21255/2009; Cass. 10327/1998), considerata peraltro la contenuta differenza dell’importo dell’indennità prevista per l’ipotesi alternativa, nei termini quantificati dal c.t.u. (notevolmente divergenti da quelli prospettati in ricorso).

5. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che il fondo della resistente fosse totalmente intercluso poichè il percorso alternativo per accedere alla via pubblica doveva attraversare porzioni agricole inidonee a sostenere un passaggio per esigenze industriali e attraverso un tragitto più lungo di quello imposto sul fondo asservito, non considerando che proprio la sussistenza di tali alternative escludeva l’interclusione. Nel costituire la servitù ed individuarne il percorso, la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto dell’uso più conveniente del fondo dominante senza attribuire rilievo alle sue astratte potenzialità e verificando la sussistenza di un serio intento della richiedente di destinare il fondo all’uso cui era strumentale la costituzione della servitù, valutando le contrapposte esigenze dei fondi in modo da impedire che il pregiudizio per il fondo servente fosse superiore al vantaggio ottenuto da quello dominante.

Il motivo è infondato.

L’art. 1051 c.c., consente, nel suo comma 1, la costituzione di un passaggio coattivo o quando è impossibile accedere direttamente ad una via pubblica, non esistendone alcuna lungo i confini o se la comunicazione diretta con una confinante via pubblica potrebbe ottenersi solo con eccessivo dispendio e disagio.

La diversa ipotesi di un fondo non intercluso, perchè dotato di un accesso diretto sulla via pubblica, sia pure inadatto, insufficiente o non ampliabile, è regolata dall’art. 1052 c.c., che estende esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo precedente a tale diversa situazione, condizionandola alla rispondenza del passaggio alle esigenze degli interessi pubblici dell’agricoltura e dell’industria (Cass. 2390/1971; Cass. 2489/1966; Cass. 636/1964).

L’accertamento dell’interclusione ai fini della costituzione della servitù è – in ogni caso – rimesso al giudice di merito (Cass. 1508/2006; Cass. 3283/19749) e, come detto, questi, con apprezzamento insindacabile, ha dato correttamente rilievo al fatto che il fondo dominante non aveva un accesso diretto alla via pubblica e che i percorsi alternativi non consentivano la costituzione della servitù, trattandosi di tragitti meno agevoli, ben più lunghi di quello prescelto, che si diramavano in mezzo ai terreni dei terzi, ove non era possibile opere di viabilità non funzionali alle esigenza della coltivazione (cfr. sentenza pag. 10).

In tale situazione era – quindi – oggettivamente riscontrabile una situazione di interclusione che legittimava l’asservimento in via coattiva.

5.1. Il fondo dominante, avendo una superficie di mq. 2385, consentiva la realizzazione di un capannone, con possibilità di sviluppo all’interno del lotto di un’unità produttiva, seppure di ridotte dimensioni, in base alle previsioni contenute nel vigente piano regolatore.

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente ciò era sufficiente per la costituzione della servitù, non occorrendo la concreta ed attuale intenzione di dar corso al più intenso sfruttamento del suolo.

Anzitutto, l’interesse da valutare nell’ipotesi contemplata dall’art. 1051 era quello facente capo alla parte che aveva chiesto l’asservimento e non quello collettivo riconducibile alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria ai sensi dell’art. 1052 c.c., comma 2.

Inoltre, la costituzione o l’ampliamento, sempre in via coattiva, di un passaggio già esistente, postulano, oltre allo stato di interclusione assoluta o relativa del fondo destinato ad avvantaggiarsene, il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e del conveniente uso dello stesso e quindi il motivato accertamento che l’attività produttiva ne sia agevolata e ne sia consentito un uso più consono alle concrete possibilità di un migliore sfruttamento (Cass. 2469/1988).

Il concetto del conveniente uso del fondo va però riferito anche alle destinazioni potenziali, che costituiscono la naturale evoluzione di quella originaria, fra le quali è ricompresa anche quella risultante da elementi obiettivi, quali l’ubicazione del fondo e le previsioni del piano regolatore (Cass. 6162/1979; Cass. 3968/1979; Cass. 3977/1977; Cass. 832/1977; Cass. 21597/2007).

5.2. La sentenza impugnata ha valutato le diverse alternative prospettate dal consulente e ha prescelto la soluzione meno onerosa per il fondo servente, osservando che l’ipotesi 1/A avrebbe condotto ad un significativa limitazione del “libero godimento in sicurezza e secondo gli standard della società convenuta di una parte del piazzale adibito a viabilità e a corsia di manovra, gravando su una parte di piazzale che di giorno è percorso da mezzi pesanti e di notte sarebbe completamente inaccessibile a terzi”.

Tale opzione è conforme a diritto poichè, ove sorga controversia sul luogo ove il passaggio deve essere stabilito, non si deve in ogni caso dare prevalenza all’eventuale maggiore vantaggio del fondo a favore del quale la servitù si costituisce, nè al requisito del percorso più breve, ma occorre apprezzare comparativamente tali condizioni, tenendo conto di tutti gli elementi che, nei singoli casi concreti, possono concorrere alla scelta della soluzione più equa e, in tale valutazione, deve darsi prevalenza al requisito del minor danno (Cass. 2562/1967; Cass. 124/1966).

3. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza sostenuto che la resistente aveva contestato la sussistenza di strade di accesso alternative attraverso i fondi circostanti al fondo dominante e che quindi competeva alla ricorrente l’onere di provare l’insussistenza dell’interclusione, benchè le censure sollevate fossero del tutto generiche e quindi inidonee a porre in discussione i fatti controversi.

Il motivo è inammissibile, poichè, isolando dal contesto un singolo passaggio della motivazione, tutt’altro che decisivo, non coglie l’effettivo contenuto della decisione, non avendo il giudice di merito disposto la costituzione della servitù in base al mancato raggiungimento della prova dell’assenza di interclusione, avendo verificato in positivo tale condizione obiettiva sulla base delle acquisizioni processuali, tenendo conto dell’esistenza di percorsi alternativi ma giudicandoli del tutto inadeguati agli effetti dell’art. 1051 c.c..

Segue quindi rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente principale e quella incidentale sono tenute a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e dispone l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che la ricorrente principale e quella incidentale sono tenute a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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