Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29815 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del presidente pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dall’Avv.
Gualtieri Stefania, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv.
Domenico Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1022 del 23 marzo
2005.
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19
dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che il Tribunale di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 marzo 2005, ha annullato, accogliendo l’opposizione di B.A., l’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia di Firenze gli aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per avere effettuato più di tre uscite settimanali di caccia e non aver annotato una giornata di caccia sul tesserino venatorio, in violazione della L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
che il Tribunale ha rilevato che nella specie l’ordinanza-ingiunzione è illegittima, perchè “non reca i motivi che fondano il provvedimento e non indica i fatti e le ragioni in base ai quali l’accertamento è risultato fondato”;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale la Provincia di Firenze ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 marzo 2006, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;
che l’intimato non ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che con l’unico motivo, la Provincia ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale non abbia riconosciuto nella specie la sussistenza della motivazione;
che il motivo è fondato;
che l’obbligo di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
che ha errato il giudice a quo a considerare l’ordinanza-ingiunzione priva di motivazione, quando invece questa non solo richiama il processo verbale con il quale è stata contestata la violazione della L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art. 30, comma 2, e art. 58, lett. g), facendo ad esso rinvio, ma anche menziona il parere dell’Avvocatura provinciale in ordine tanto alla regola dei tre giorni come aspetto caratterizzante ed immodificabile della disciplina venatoria, quanto alla possibilità dell’interessato di annullare la scheda dr uscita scrivendo al rientro i motivi del mancato esercizio venatorio;
che inoltre i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786);
che pertanto il ricorso deve essere accolte – che cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, per l’esame degli altri motivi di opposizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011