Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29815 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24668-2018 proposto da:

CA.GI.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CA.GI.RA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 62, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO OLIVA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GENNARO ALFANO,

GIOVANNI BASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2466/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Napoli, nella causa di divisione di un terreno agricolo con fabbricato rurale in comproprietà fra le germane Ca.Gi.Ro. e Ca.Gi.Ra., ha confermato la ripartizione operata dalla sentenza di primo grado.

In particolare la corte di merito, adita da Ca.Gi.Ro., ha rigettato la censura con la quale l’appellante aveva lamentato l’omessa valutazione della esistenza di una strada comunale che consentiva l’accesso alla porzione di terreno posta a nord, oggetto di attribuzione in favore dell’altra condividente.

La corte ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla tardività della deduzione, in quanto proposta per la prima volta da un consulente tecnico di parte diverso da quello originariamente nominato, dopo che le parti avevano sottoscritto i grafici redatti nel corso delle operazioni e avevano collaborato all’apposizione dei segni lapidei tramite i rispettivi consulenti.

Essa quindi ha riconosciuto che il primo giudice aveva correttamente interpretato le risultanze di causa allorchè ha fatto proprio il progetto formato dal consulente tecnico d’ufficio, aggiungendo che “d’esistenza della strada, comunque, non risulta provata in base ai titoli e agli accessi molteplici espletati dal consulente, in presenza dei consulenti di parte e dei procuratori”.

Per la cassazione della sentenza Ca.Gi.Ro. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Ca.Gi.Ra. ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa valutazione di un elemento essenziale alla comoda divisibilità.

L’esistenza della strada costituiva circostanza appresa dall’attuale ricorrente in un secondo tempo. Posto che essa riguardava un elemento oggettivo rilevante ai fini della divisione, la relativa deduzione non incorreva in alcuna preclusione. D’altronde proprio la sopravvenuta conoscenza della esistenza della strada era stata la causa che aveva impedito la definizione amichevole della lite.

La corte d’appello avrebbe dovuto completare sul punto l’istruttoria.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1114 e 728 c.c. in relazione agli artt. 785 e 789 c.p.c..

La ricorrente ripropone le censure proposte con il motivo precedente, deducendo che il giudice, in considerazioni delle contestazioni insorte sul progetto predisposto dal consulente, avrebbe dovuto fissare l’udienza di cui all’art. 789 c.p.c..

In via preliminare rispetto all’esame dei motivi del ricorso va dichiarata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’inammissibilità della documentazione allegata dalla ricorrente alla memoria depositata in prossimità dell’udienza (note del consulente tecnico di parte). L’art. 372 c.p.c. citato, infatti, vieta la produzione nel giudizio di cassazione d’atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso e non considera gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito, non perchè ne sia permessa la produzione, ma perchè alle parti è sufficiente il richiamo ad essi (Cass. n. 2123/2009).

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Si può convenire che, in sede di divisione di un terreno in funzione della ripartizione in due lotti, l’esistenza di una strada pubblica che consenta di accedere a una delle porzioni derivanti dalla ripartizione rappresenti una circostanza rilevante, sia perchè incidente sul valore dei beni divisi, e sia perchè impedisce, ad esempio, il sorgere di una servitù a carico dell’altra porzione per consentire l’accesso. E si può anche convenire che la deduzione di tale circostanza, riguardando la divisione, non sia soggetta a preclusioni.

Ma tali principi, nel caso di specie, non portano affatto a riconoscere la fondatezza delle censure.

Invero la corte di merito non ha disatteso il rilievo della esistenza della strada perchè tardivo, ma perchè l’ha riconosciuto contrastante con l’atteggiamento tenuto dalle parti in sede di operazioni di consulenza. In ogni caso perchè ha ritenuto la relativa circostanza sfornita di prova “in base ai titoli e agli accessi molteplici espletati dal c.t.u. alla presenza dei c.t.p. e dei procuratori”.

Tale essendo la ratio della decisione discende che la censura doveva avere ben altro contenuto. Si doveva dedurre, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un fatto, principale o secondario, emergente dai fatti di causa e rispetto al quale la consulenza tecnica d’ufficio e la sentenza che l’ha condivisa si ponevano oggettivamente in contrasto (Cass., S.U., n. 8053/2014). Nel ricorso avrebbero dovuto poi riportarsi i passaggi della relazione del consulente rilevanti a questo fine.

Al contrario la ricorrente basa la propria censura su una consulenza di parte, che costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 13653/2003).

Si rileva infine la palese inammissibilità, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. della denunciata violazione dell’art. 789 c.p.c..

Non è vero che, essendo già insorte contestazioni sul progetto, il tribunale avrebbe dovuto fissare l’udienza di discussione del progetto stesso. Il principio corretto è quello inverso: il fatto che sul progetto fossero emerse contestazioni autorizzava, per ciò solo, il giudice ad omettere il relativo adempimento (Cass. n. 13621/2013; n. 242/2010).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019

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