Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29815 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29815 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 16045-2016 proposto da:
GIORGINO RICCARDINA

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PIETRALATA n. 320, presso lo studio dell’avvocato
GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato
VINCENZO ANTONUCCI;

– ricorrente con tra

AziENDA sANrrARL\ LOCALE AI N.

LANCIANO) –

VASTO – CHIETI (C.F. 02307130696), in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SUSA n. 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI
DOMENICA, rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO
BELLI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 31/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 14/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA.

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila
respingeva la domanda proposta da Maria Riccardina Giorgino nei
confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano Vasto Chieti
intesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di specificità medica.
Riteneva la Corte territoriale che gli e.\- medici condotti con rapporto
non esclusivo con le ASL, in ragione della libera scelta di non esercitare
la relativa opzione, conservassero una posizione giuridica differenziata
rispetto al restante personale medico del s.s.n. mantenendo, in
particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente
previsto dal d.P.R. n. 270/1987, art. 110 e successivi aggiornamenti, con
esclusione degli ulteriori emolumenti contemplati dalla contrattazione
collettiva per i dirigenti medici del s.s.n. C. Così, dell’indennità di
specificità medica;
– avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Maria

Riccardina Giorgino con Otto motivi cui l’ SL resiste con
controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– successivamente è stata depositata rinuncia al ricorso;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:

Ric. 2016 n. 16045 sez. ML – ud. 22-11-2017
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Rilevato che:

- la rinuncia è stata notificata alla controparte che però ha dichiarato
eli non accettarla;
– la suddetta circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al
giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;
– la rinuncia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere

per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.
28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857;
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio,
esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti
costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr.
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n.
2259). Ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391, secondo cui in
caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese ‘se alla rinuncia
hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati
con mandato speciale’;
– l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto
alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
– va pertanto dichiarata l’estinzione del processo;
– la parte rinunciante, in considerazione della sua soccombenza
virtuale per le ragioni indicate nella proposta (e cioè per essere state tutte
le questioni poste con i motivi già risolte in senso sfavorevole al
ricorrente da Cass. 14 giugno 2016, n. 12208, Cass. 28 marzo 2016, n.
6057; Cass. 2 aprile 2015 n. 6762, Cass. 8 maggio 2015, n. 9372; Cass.
18 marzo 2014, n. 6216 Cass. 24 gennaio 2014 n. 1487) che il Collegio

Ric. 2016 n. 16045 sez. ML – ud. 22-11-2017
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cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte

condivide, va condannata alle spese processuali in favore della
controricorrente;
– infine, il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto
o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13
co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, 1.

vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato
all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato
sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta
interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed curo
4.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso
forfetario in misura del 159/0.
\i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quelli)” dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

DEPOSITATO IN CANOEUER”

24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non

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