Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29814 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37746-2019 proposto da:

D.C. COSTRUZIONI SAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 80, presso

lo studio dell’avvocato BIANCHI ELETTRA, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARRAMIERO PIERLUIGI, PIMPINI ANTONIO;

– ricorrente –

contro

APLEONA HSG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29,

presso lo studio dell’avvocato FEDELI BARBANTINI LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASCHERA GIORGIA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

PESCARA, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE MATTEIS STANISLAO che letto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte riunita in camera di

consiglio accolga il ricorso e per l’effetto disponga la

prosecuzione del giudizio iscritto al n. 1065/2018 R.G. innanzi al

Tribunale di Pescara.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Pescara ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione introdotto da Apleona HSG s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato, in danno della medesima, su ricorso di D.C. Costruzioni s.a.s.. Il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale alla decisione della causa devoluta alla propria cognizione la definizione di altro procedimento, introdotto avanti al Tribunale di Venezia: procedimento avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avanzata da Apleona nei confronti dell’opposta, oltre che di una società terza. Tenuto conto che il credito risarcitorio era stato eccepito in compensazione nel giudizio avanti a sè pendente, il Tribunale di Pescara ha osservato, tra l’altro, che “la decisione sull’an dell’adempimento contrattuale (costituiva) antecedente logico necessario” ed era perciò atta a condizionare la pronuncia sull’ammontare “della (eventuale) compensazione tra credito ingiunto e credito opposto (influenzando la statuizione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo come eccezione riconvenzionale)”.

2. – Avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Pescara D.C. Costruzioni ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

Apleona ha resistito depositando memoria difensiva.

Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte in cui ha domandato l’accoglimento del ricorso.

In prossimità dell’udienza Apleona ha fatto pervenire ulteriori deduzioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.. Nega che la mancata sospensione del giudizio determini rischio di un contrasto di giudicati; rileva, in particolare, come il Tribunale di Pescara non dovesse effettuare alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria azionata da controparte avanti al Tribunale di Venezia: pretesa afferente un credito non certo, non liquido e non esigibile

2. – L’impugnazione è fondata.

In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perchè quest’ultima, ex art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo: in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c. o dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 c.c. (Cass. Sez. U. 15 novembre 2016, n. 23225; cfr. pure Cass. 4 dicembre 2018, n. 31359). Assume in altri termini rilievo dirimente, ai fini della risoluzione della questione devoluta al Collegio, il fatto che la compensazione – legale o giudiziale che sia – rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia controverso in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante finanche la sentenza di merito o il provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudi7io: questi ultimi, infatti, non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell’accertamento, e dunque della certezza del controcredito (Cass. 24 aprile 2019, n. 11196; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4313). Una volta escluso che il credito sub judice possa essere opposto in compensazione, è evidente che nessuna relazione di pregiudizialità possa stabilirsi tra i due procedimenti che qui vengono in discorso.

3. – Il ricorso è dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Pescara – dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire – anche per il regolamento delle spese del giudi7io di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Pescara, cui è devoluta la decisione sulle spese relative al regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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