Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29813 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29813
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29108-2019 proposto da:
O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GRILLO CARMELA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 414/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 24/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA
MASSIMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – O.D. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto e diretto al riconoscimento della protezione internazionale.
La Corte di appello di Perugia rilevava che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso, doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione; la stessa Corte spiegava poi che, avendo riguardo a questo specifico incombente, l’appello risultava essere stato spiegato oltre il prescritto termine di trenta giorni: onde lo dichiarava inammissibile.
2. – Contro questa sentenza ricorre per cassazione, facendo valere due motivi, O.D.; il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nonchè dell’art. 702-quater c.p.c..
Denuncia, altresì, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Assume che l’appello non poteva essere considerato inammissibile, in quanto l’ordinanza del Tribunale gli era stata comunicata il 6 settembre 2018, mentre egli aveva iscritto la causa a ruolo il 5 ottobre dello stesso anno.
2. – Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575).
Ciò detto, risulta dagli atti (cui la Corte ha accesso, essendo stato denunciato un error in procedendo) che il deposito del ricorso ha avuto luogo il 5 ottobre 2018, mentre l’ordinanza del Tribunale è stata comunicata al ricorrente il 6 settembre 2018.
In conseguenza, la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello Ancona.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020