Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29813 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del presidente pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dall’Avv.

Gualtieri Stefania, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv.

Domenico Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1019 del 23 marzo

2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Tribunale di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 marzo 2005, ha annullato, accogliendo l’opposizione di R.L., l’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia di Firenze gli aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per avere effettuato più di tre uscite settimanali di caccia, in violazione della L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della L. 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

che il Tribunale ha rilevato che poichè al tempo della contestata violazione (agosto 1995) non era stata ancora esplicitata come obbligatoria l’indicazione dei motivi di un’eventuale impossibilità a cacciare (introdotta soltanto con Delib. Consiglio Provinciale 29 luglio 1996, n. 112), non poteva essere contestato il superamento delle tre uscite settimanali sulla base di un accertamento ex officio, basato esclusivamente sul conteggio delle schede di uscita e di rientro, mentre la contestazione del superamento delle giornate avrebbe potuto essere effettuata allorchè il cacciatore fosse stato sorpreso effettivamente ad esercitare la caccia oltre i termini consentiti;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la Provincia ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 marzo 2006, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;

che l’intimato non ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo la Provincia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Toscana n. 3 del 1994 e dell’art. 5 del regolamento per la caccia di selezione al capriolo, approvato con Delib. Consiglio provinciale 23 marzo 1992, n. 60, nonchè omessa, insufficiente e contradditto-ria motivazione circa un fatto decisivo della controversia;

che il motivo è scrutinatale nel merito, perchè il regolamento provinciale, atto a contenuto normativo secondario cui rinvia la norma legislativa regionale di rango primario sulla caccia, appartiene alla scienza ufficiale del giudice, secondo il principio iura novit curia, non essendo pertanto necessario (contrariamente a quanto richiesto dal pubblico ministero) che le norme del regolamento invocate siano anche interamente trascritte, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso;

che esso è fondato;

che ai sensi della L.R. Toscana n. 3 del 1994, art. 30, comma 2, l’esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni ogni settimana; che l’art. 58, comma 1, lettera g), della citata legge regionale assoggetta a sanzione amministrativa l’esercizio della caccia per periodi o modalità diversi da quanto stabilito dalle disposizioni regionali;

che al fine di disciplinare i dovuti controlli, il regolamento per la caccia di selezione al capriolo nella Provincia di Firenze, approvato con Delib. consiliare n. 60 del 23 marzo 1992, prevede, all’art. 5:

(a) che ogni cacciatore, prima di raggiungere la propria zona di pertinenza per svolgere la caccia, deve deporre in apposita cassetta una copia del modulo di denuncia di uscita predisposto dall’Amministrazione provinciale nella quale deve indicare, tra l’altro, la data dell’uscita medesima; (b) che, a conclusione dell’uscita, il cacciatore deve deporre copia del modello di denuncia di cessata attività di selezione, nella quale deve indicare, tra l’altro, l’orario di rientro ed eventuali note;

che nei casi in cui il cacciatore sia incorso in impedimenti oggettivi tali che non gli abbiano consentito di cacciare, esiste la possibilità di denunciare tali impedimenti, indicando sul modulo di cessata attività, nello spazio riservato alle note, i motivi ed i fatti che ne sono a fondamento;

che poichè la giornata di caccia deve intendersi espletata salvo la valutazione di eventuali idonee circostanze ostative risultanti dalla denuncia di cessata attività, ha errato il giudice del merito a non considerare possibile la contestazione del superamento delle tre uscite settimanali in base al conteggio delle schede di uscita e di rientro, ove dallo spazio riservato alle note nella denuncia di cessata attività non emerga l’indicazione di fatti impedienti l’esercizio dell’attività venatoria in uno dei giorni in cui il cacciatore aveva presentato denuncia di uscita;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Firenze, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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