Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29813 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. II, 19/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8455/2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato a Roma, via San Tommaso

d’Aquino 116, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO DIERNA e

rappresentato e difeso dall’Avvocato GABRIELE MAJORCA per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MO.LU., elettivamente domiciliato a Roma, via Belsiana 100,

presso lo studio dell’Avvocato GRAZIELLA COLAIACOMO e rappresentato

e difeso dall’Avvocato MARCELLO SPAGNA per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1385/2013 del TRIBUNALE DI SIRACUSA,

depositata il 25/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Mo.Lu., con opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., ha lamentato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto in quanto ricevuta in luogo diverso dalla propria residenza dalla madre dichiaratasi convivente.

Il giudice di pace di Siracusa ha accolto l’opposizione.

M.M. ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza, l’opposizione tardiva sia dichiarata inammissibile.

Il tribunale di Siracusa, con sentenza depositata il 25/9/2013, ha rigettato l’appello.

Il tribunale, in particolare, ha evidenziato, in fatto, che la notifica del decreto ingiuntivo opposto risulta eseguita in data 11/4/2007 presso un indirizzo, e cioè (OMISSIS), che era stato in precedenza la residenza del Mo. ma che, come emerge dal certificato storico anagrafico prodotto, non lo era più a far data dal 18/10/2004. Nè, ha aggiunto il tribunale, la persona che ha ricevuto il plico, e cioè la madre, era convivente con lo stesso, risultando, anzi, che l’appellato, oltre ad avere una diversa residenza, dimora stabilmente, per motivi di lavoro, a (OMISSIS), dove, dal 2006, conduce in locazione un appartamento.

Il tribunale, quindi, ha ritenuto che fosse superata la presunzione di conoscenza della notifica da parte del destinatario che consegue alla dichiarazione di convivenza del familiare al quale l’atto era stato materialmente consegnato e, dunque, che l’opposizione proposta a norma dell’art. 650 c.p.c., fosse ammissibile.

Quanto al merito, il tribunale, premesso che la pretesa azionata è fondata sul contratto di appalto concluso tra il Condominio (OMISSIS) e M.M., titolare dell’omonima impresa edile, ha ritenuto che le obbligazioni assunte dall’amministratore di condominio nei confronti dei terzi hanno natura parziaria e, quindi, vincolano i singoli condomini nei limiti della loro quota parte, cui spetta di provare di aver corrisposto al creditore la somma corrispondente alla propria quota. Nel caso di specie, ha osservato il tribunale, il Mo. ha documentalmente provato di aver versato per intero, sul conto corrente del Condominio, l’intera somma a suo carico in relazione ai lavori affidati al M..

M.M., con ricorso notificato in data 22/3/2014, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza del tribunale.

Ha resistito Mo.Lu. con controricorso notificato in data 30/4/2014.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita, in data 11/4/2007, a (OMISSIS), omettendo, in tal modo, di considerare un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire che il decreto ingiuntivo è stato notificato presso la residenza effettiva del Mo.. L’ufficiale giudiziario, infatti, dopo aver accertato che il predetto indirizzo costituiva la residenza effettiva del Mo., ha provveduto, in assenza dello stesso, a spedire la raccomandata con la quale lo informava che l’atto era stato depositato presso il Comune di Siracusa, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Tale raccomandata è stata ricevuta dalla sig.ra G., madre dell’opponente, la quale ha dichiarato di essere convivente con il Mo. e che quella fosse la residenza effettiva dello stesso. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, come emerge dal verbale di pignoramento del 21/4/2008, l’ufficiale giudiziario si è ripetutamente recato a (OMISSIS), dove il Mo. ha dichiarato di aver trasferito la sua residenza, senza mai rinvenire qualcuno, mentre il Mo. ha ricevuto il 16/2/2006 una missiva spedita dall’amministratore del Condominio a (OMISSIS), presso la sua residenza effettiva di (OMISSIS).

2. Il motivo è infondato. Il giudizio d’appello, così come incontestamente descritto nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione della collocazione, presso l’indirizzo di Siracusa, (OMISSIS), della residenza effettiva del Mo.. Ed è noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 139,140 e 650 c.p.c., in relazione l’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante il motivo d’appello formulato sul punto, il tribunale ha omesso di accertare il nesso eziologico tra il vizio lamentato e la mancata proposizione di una tempestiva opposizione, laddove, al contrario, l’ammissibilità dell’opposizione tardiva non richiede solo la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo ma anche la prova della dipendenza della mancata conoscenza del decreto proprio a causa della nullità della notificazione.

4. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio per cui “ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova – il cui onere grava sull’opponente – che a cagione della nullità l’ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza de decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. n. 11066 del 2003; Cass. n. 11515 del 2007). Nel caso in esame, la corte d’appello, dopo aver accertato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, ha ritenuto di affermare l’ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo senza dar conto dell’ulteriore presupposto a tal fine richiesto dalla norma, vale a dire che, a cagione della predetta nullità, l’ingiunto non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto e non era stato, quindi, in grado di proporre una tempestiva opposizione.

5. Gli altri motivi sono assorbiti.

6. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dev’essere cassata con rinvio al tribunale di Siracusa che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo; assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Siracusa che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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