Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29813 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13733-2018 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO

BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO MAZZOCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GIOVANNA FALLETTA;

– ricorrente –

Contro

B.C., CU.PA., CU.MA., CU.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MENICHELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSARIO PATANE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1925/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 8/11/2017, la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha disatteso l’opposizione proposta da C.N. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da B.C., Cu.Gi., Cu.Ma. e Cu.Pa., per il pagamento, da parte della C., di quanto dalla stessa dovuto a titolo di canoni non corrisposti in relazione un contratto di locazione a uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui, disattese le contrarie istanze della conduttrice, aveva accertato l’effettivo mancato integrale pagamento, da parte della C., di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione;

che, avverso la sentenza d’appello, C.N. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

B.C., Cu.Gi., Cu.Ma. e Cu.Pa. resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame dell’eccezione di nullità L. n. 392 del 1978, ex artt. 32 e 79 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato il rilievo della nullità della clausola di aggiornamento del canone di locazione convenuta tra le parti, avendo queste ultime invalidamente previsto che detto canone avrebbe subito un aumento del 20% decorso il primo sessennio di efficacia, in tal modo ponendosi in aperta violazione delle richiamate norme di legge nella parte in cui limitano la possibilità dell’aggiornamento del canone di locazione alla sola misura del 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sotto altro profilo omettendo altresì di rilevare la mancata dimostrazione, da parte della C., di una puntuale richiesta, da parte dei locatori, dei periodici aggiornamenti del canone consentiti dalla legge;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, preliminarmente, osserva il Collegio come – a fronte del denunciato omesso esame dell’eccezione di nullità L. n. 392 del 1978, ex artt. 32 e 79 – trovi applicazione, al caso di specie, il principio generale, da tempo affermato da questa Corte (fin da Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Rv. 611365 – 01, seguita, tra le prime, da Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626945 – 01, fino a Sez. 5 -, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892 – 01, ovvero a Sez. 5 -, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018, Rv. 647716 – 01), a mente del quale, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di legittimità può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. altresì Sez. U -, Sentenza n. 11933 del 07/05/2019, in motivazione);

che, nella specie, varrà rilevare come la deduzione della ricorrente, in ordine alla pretesa nullità della determinazione del canone di locazione in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo (con riguardo ai contratti per uso diverso da quello di abitazione), debba ritenersi contraria al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in forza del quale, in tema di locazioni a uso diverso da quello di abitazione, è legittima la pattuizione di un canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, sia con pagamento di rate predeterminate per ciascun segmento temporale, sia con il frazionamento dell’intera durata del contratto in periodi più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, sia correlando l’entità del rateo all’incidenza di elementi e fatti predeterminati influenti sull’equilibrio sinal-lagmatico, ferma l’illegittimità della clausola – risultante anche da elementi extratestuali, l’allegazione dei quali è onere della parte che invochi la nullità della pattuizione – che invece persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dalla L. n. 392 del 1978, art. 32, così incorrendo nella nullità della medesima L. n. 392 del 1978, ex art. 79 (Sez. 3, Sentenza n. 22908 del 10/11/2016, Rv. 642971 – 01);

che tale orientamento – definitivamente fatto proprio da questa Corte (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 15348 del 21/06/2017; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 5656 del 2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1004 del 2019) a seguito della rimeditazione di precedenti indirizzi di segno contrario (cui ancora appaiono riferirsi pronunce più recenti, tuttavia espressive di un contrasto immotivatamente ignaro dei richiamati arresti: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29016 del 2018; Sez. 3, Sentenza n. 6474 del 2017) dev’essere specificamente ribadito nel caso di specie, in relazione al quale, a fronte della legittima pattuizione del canone di locazione in esame in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, nessuna concreta ragione – eventualmente risultante anche da elementi extratestuali – è emersa a sostegno della prospettazione per cui le parti avrebbero concordato il previsto “scalettamento” del canone al solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dalla L. n. 392 del 1978, art. 32, così incorrendo nella nullità della medesima L. n. 392 del 1978, ex art. 79;

che, conseguentemente, del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che il diritto dei locatori al conseguimento del canone nella misura originariamente convenuta tra le parti potesse dirsi fondata su un titolo nullo;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 392 del 1978, art. 32 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente invertito l’onere della prova in ordine all’effettiva sussistenza di un’espressa richiesta dei locatori ai fini all’aggiornamento della misura del canone di locazione, pervenendo all’assunzione di una decisione contraria alle istanze della conduttrice in assenza di adeguata dimostrazione delle pretese avversarie;

che il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato;

che, sul punto – fermo l’assorbente rilievo del carente adempimento degli oneri di completa e puntuale allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 – varrà considerare (anche ai fini dell’integrazione della motivazione di rigetto dell’ultima parte del primo motivo d’impugnazione) come la corte territoriale abbia correttamente evidenziato l’avvenuto accertamento, da parte del primo giudice, del raggiungimento della prova in ordine all’effettività della richiesta dei locatori circa l‘(ulteriore) adeguamento periodico del canone di locazione, avendo detto giudice espressamente indicato, in modo logicamente coerente e corretto sul piano giuridico, gli elementi istruttori confermativi della ricorrenza di detta circostanza (pacificamente condivisa dalla conduttrice, siccome per lungo tempo uniformatasi, per facta concludentia, al pagamento del canone aggiornato in misura legittima);

che, conseguentemente, deve ritenersi che il giudice a quo abbia fondato la propria decisione sulla base di una motivazione logicamente adeguata e giuridicamente corretta, come tale non censurabile in questa sede di legittimità;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1575 c.c., nn. 2 e 3 e dell’art. 421 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come la ricorrente si sia limitata alla sola indicazione delle norme di legge pretesamente violate dal giudice d’appello, senza argomentare alcunchè in ordine all’eventuale erroneità della decisione impugnata;

che, al riguardo, trova nella specie applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai senso del quale il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesa-mente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (v. Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007, Rv. 595183 – 01); e che non vale alcuna specificazione successiva al ricorso, ne è ammessaun’intestazione;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019

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