Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29812 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R., titolare dell’omonima Azienda vitivinicola,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Cozzo Giovanni, elettivamente domiciliata nello

studio dell’Avv. Roberta Carta in Roma, piazza Antonio Mancini, n. 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 9 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Tribunale di Latina, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 9 novembre 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da V.R., titolare dell’omonima Azienda vitivinicola, avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero per le politiche agricole le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 6.197,48, a titolo di sanzione amministrativa per avere consegnato alla distilleria q.li 80 di sottoprodotto della campagna di vinificazione 1994/1995 oltre i termini stabiliti dal D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 4, comma 6, (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, in L. 4 novembre 1987, n. 460;

che il Tribunale, premesso che il ritardo nella consegna dei sottoprodotti della vinificazione alla distilleria è comportamento sanzionato dall’art. 4 del citato D.L., ha rilevato che le prove testimoniali acquisite (testi B.S. e L. V.) non hanno dimostrato l’esistenza dell’accordo con la distilleria B. circa l’obbligo da parte di quest’ultima del ritiro delle fecce per una data determinata il cui mancato rispetto potesse essere alla ricorrente non imputabile;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 marzo 2006, sulla base di due motivi;

che il Ministero non ha controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo denuncia violazione della L. 24 novembre 1981, n. 639, art. 23, comma 6, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamentando che la decisione del Tribunale sia stata presa in contrasto con le emergenze testimoniali e senza la doverosa integrazione delle prove da parte dell’ufficio;

che la censura è infondata;

che il motivo lamenta un’errata valutazione da parte del Tribunale delle deposizioni testimoniali, ma per un verso non riporta – in violazione del principio di autosufficienza – il testo integrale delle testimonianze che sarebbero state male o insufficientemente valutate, e per l’altro da atto (a pag. 8 del ricorso) che in effetti il teste B. “non sa indicare se il ritiro sia o meno avvenuto questa volta in tempo utile”, e che “non c’era una data precisa per il ritiro della feccia”;

che d’altra parte, il potere del giudice di disporre d’ufficio, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, i mezzi di prova ritenuti necessari, ha carattere meramente discrezionale, sicchè non è soggetto a sindacato di legittimità il mancato esercizio di quel potere da parte del giudice che abbia ritenuto la sufficienza degli elementi già acquisiti;

che sotto questo profilo, la doglianza della parte ricorrente è anche generica, perchè neppure si da cura di precisare se sia stata o meno sottoposta al giudice del merito un’esigenza di integrazione probatoria d’ufficio;

che il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. 15 giugno 1989, n. 452, art. 6 (Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione), in relazione all’art. 35, comma 2, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, all’art. 11 del regolamento CEE n. 2046/89, del 19 giugno 1989, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, e al D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 6, censurando la mancanza di base legale della contestata violazione;

che il motivo è infondato, perchè, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2006, n. 20708; Cass., Sez. 2^, 16 maggio 2007, n. 11304), si configura la violazione dell’obbligo di consegnare in distilleria i sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce), imposto e sanzionato dal D.L. n. 370 del 1987, art. 6, convertito in L. n. 460 del 1987, anche in caso di semplice ritardo nella consegna, non rilevando la mancanza della previsione di un termine nella normativa nazionale, in quanto il richiamo in essa contenuto al regolamento comunitario n. 822/87 deve intendersi operato più genericamente alla normativa comunitaria in materia e quindi a tutte le disposizioni succedutesi nel tempo in materia, essendo queste integrative della norma nazionale;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto l’Avvocatura, che non ha controricorso, non ha svolto alcuna attività difensiva nell’udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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