Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29812 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. II, 19/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8896-2014 proposto da:

E.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIACOMO

RAFFAELE ESPOSITO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Valentino Gentile in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (A.S.I.) della Provincia

di Trapani in liquidazione, gestione separata IRSAP, in persona del

Presidente dell’Irsap C.A., rappresentato e difeso

dall’Avvocato CARLO COMANDE’ ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in ROMA, VIA STOPPANI 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1509/2013 della CORTE di APPELLO di PALERMO,

pubblicata il 9/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 9.3.2004, il Presidente del Tribunale di Trapani ingiungeva al CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TRAPANI, ente di diritto pubblico, il pagamento, in favore di E.G., della somma di Euro 128.481,08, oltre accessori, per prestazioni d’opera rese al Consorzio dall’ E., quale commercialista.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Trapani, deducendo di non dovere alcunchè al professionista. Rilevava che dal 1983 al 1996 il Consorzio aveva richiesto le prestazioni professionali dell’ E. a mezzo di specifiche delibere di incarico. A decorrere dalla fine del 1996 e fino al 31.5.2003, i rapporti professionali tra l’ E. e il Consorzio erano stati invece regolati da apposite convenzioni, approvate di anno in anno, in ordine alle quali era stato pattuito il compenso forfetario di Lire 25.000.000 ad anno (regolarmente corrisposto). Nel 2003 l’ E. non aveva accettato la proposta di rinnovo del contratto e il rapporto tra le parti era cessato.

Iniziando nel 1996 il nuovo regolamento dei rapporti a mezzo convenzioni, l’ E. aveva inoltrato al Consorzio, in data 16.11.1996, parcella riepilogativa dell’attività fino ad allora svolta; in esito a detta parcella, aveva emesso fattura che era stata regolarmente pagata. Rilevava il Consorzio che se le prestazioni professionali, delle quali l’ E. reclamava il pagamento (con parcella del 2003), attenevano ad attività espletate in epoca anteriore al 16.11.1996, erano state retribuite con il pagamento a saldo della parcella riepilogativa delle attività. Se, invece, attenevano ad attività prestate successivamente a tale data, erano state, parimenti, regolarmente retribuite in forza dell’importo annuale forfetariamente convenuto.

Con sentenza depositata in data 19.3.2007, il Tribunale di Trapani osservava che, per l’individuazione delle prestazioni professionali delle quali l’ E. reclamava il pagamento, doveva farsi riferimento alla parcella prodotta in sede di procedimento monitorio. La principale voce di tale parcella era costituita da quella di cui alla lettera A), che recava come descrizione dell’attività: “Rimborso IVA dichiarazione annuale 1996. Valore pratica Euro 1.908.288,50. Art. 49, 1 comma” e in ordine alla quale si reclamava il compenso di Euro 95.414,42. Rilevava il Tribunale che il richiamo alla specifica normativa della Tariffa dei dottori commercialisti (D.P.R. n. 645 del 1994, art. 49, comma 1) induceva a ritenere che l’ E. si fosse riferito all’attività di “consulenza tributaria”, descritta dalla disposizione richiamata e non a quella di assistenza, prevista, invece, dalle convenzioni stipulate tra le parti. Pertanto, pur ritenendo che l’ E. avesse diritto al compenso, il Giudice di primo grado riduceva il richiesto compenso ad Euro 28.624,32, mentre negava la debenza delle ulteriori somme portate in parcella (lettere B, C e D).

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ E., lamentando l’inadeguata misura della liquidazione per l’attività di consulenza (lett. A parcella del 2003) e chiedendo il riconoscimento delle voci residue (B, C e D della parcella).

Proponeva appello incidentale il Consorzio, il quale osservava che il compenso richiesto dovesse ritenersi pagato con il compenso forfetario percepito in forza delle convenzioni stipulate post 1996; chiedeva la restituzione di quanto pagato dall’ente in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 1509/2013, depositata il 9.10.2013, la Corte d’Appello di Palermo rigettava la richiesta di compensi di cui alla lett. A) della parcella del 2003 e, riconosciuti soltanto i compensi descritti alla lett. B), riduceva la somma dovuta all’ E. ad Euro 6.972,14, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado, compensate per un terzo.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.G. sulla base di tre motivi; resiste il Consorzio con controricorso, depositando altresì memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”: a) nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’istanza di rimborso per il credito IVA sugli acquisti, presentata dal professionista in sede di dichiarazione IVA 1997 relativa all’anno 1996, rientrasse nella cd. attività di assistenza tributaria e per ciò stesso oggetto delle convenzioni annuali forfetarie; b) nella parte in cui la medesima Corte ritiene che il parere reso il 24.10.1988 debba ritenersi attività professionale esaurita con la redazione del medesimo parere e non possa collegarsi, con riferimento all’onorario, al vantaggio conseguito dal Consorzio 14 anni dopo con l’ottenimento del rimborso; la Corte di merito avrebbe errato nell’applicazione delle norme di cui agli artt. 21, 26, 46 e 49 Tariffa, non riconoscendo che con il pagamento del parere del 24.10.1988 nel 1996, il Consorzio aveva remunerato solo una delle prestazioni poste in essere dal professionista nell’ambito della complessa attività di consulenza tributaria svolta per far godere al Consorzio i benefici della sanatoria del 1988, concretizzatasi soltanto nel 2002 con il pagamento del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate di Trapani.

1.1. – Il motivo non è ammissibile.

1.2. – Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

Così, dunque, i motivi di impugnazione che (come nella specie) prospettino una pluralità di questioni senza neppure indicare nella formulazione le norme di diritto di cui si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione, sono altrettanto inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016).

1.3. – Il motivo di ricorso, così come formulato, si connota viceversa per una confusa articolazione di due censure eterogenee – riferite congiuntamente ed indistintamente ad asseriti vizi di violazione e/o falsa applicazione di numerose norme di diritto – prive di un preciso riferimento alla singola questione dedotta, necessario, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il contenuto ed analizzarne la rispettiva fondatezza o meno. Esse, viceversa, appaiono contraddistinte dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).

1.4. – Inoltre, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), pur senza che occorra la pedissequa riproduzione letterale dell’intero contenuto degli atti processuali, riproduzione, anzi, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto diretta ad affidare alla Corte il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell’ambito del copioso materiale prodotto, contenente anche elementi estranei al thema decidendum (Cass. n. 17168 del 2012). Pertanto, il ricorrente ha l’onere di indicare mediante anche l’integrale trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

Ma, anche sotto questo profilo, il ricorrente non ha specificamente assolto a questo onere; non avendo riprodotto, neppure nelle parti asseritamente essenziali ai fini dell’impugnazione, nè la parcella “a saldo” del 16.11.1996 (ed il relativo “parere” del 24.10.1988), nè la parcella del 2003, pur essendo, questi, documenti posti a fondamento della domanda di cassazione della sentenza.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “Art. 360 c.p.c., n. 4 – Nullità della sentenza per difetto di motivazione”, risultando questa insufficiente se non addirittura omessa, edevidenziandosi un error in procedendo per violazione dell’art. 132 c.p.c. In particolare il Giudice di secondo grado non avrebbe illustrato la ragione per cui il rimborso IVA ottenuto dal Consorzio nel 2002 non potesse ritenersi epilogo della consulenza prestata sin dal 1988, sì da ritenere che i compensi professionali non potessero essere parametrati con riferimento a un arco temporale di 14 anni. Un simile decisum impedirebbe di fatto di verificare l’iter logico in base al quale il Giudice d’appello abbia ritenuto di disattendere la tesi del ricorrente.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di merito abbia disatteso la sua richiesta relativa ai compensi della consulenza tributaria prestata in favore del Consorzio dal 1988 al 2002. E che la Corte abbia affermato che tale valutazione globale dell’opera professionale non potesse effettuarsi (v. ricorso, pag. 15); aggiungendo “che il parere reso il 24 ottobre 1988 debba ritenersi attività professionale esaurita con la redazione del parere medesimo, senza possibilità, per ciò che attiene la individuazione del compenso, che questo possa essere determinato con quanto avvenuto quattordici anni dopo” (sentenza impugnata, pag. 8).

E’ evidente, viceversa, che la Corte d’appello non abbia affatto omesso di motivare la propria decisione, accedendo motivatamente ed esplicitamente alla ricostruzione operata dal Consorzio nell’appello incidentale, rigettando quella dell’ E.. Invero, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in quanto la Corte di merito, non solo non ha ammesso la prova testimoniale diretta a provare la difficoltà dell’opera professionale prestata, ma è incorsa nella falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., là dove ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell’attività di cui alle lett. C) e D) della parcella del 2003, nonostante il Consorzio avesse ammesso implicitamente l’esecuzione delle prestazioni, avendone eccepito l’integrale pagamento.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La Corte di merito (sentenza, pagg. 10-11) ha confermato il rigetto della domanda di riconoscimento del compenso per la voce C) della parcella, pronunciato dal primo giudice per difetto di prova, osservando che “la documentazione relativa alla attività dedotta (della quale l’odierno appellante principale ovviamente disponeva) è stata presentata (soltanto) in questo grado in violazione del divieto di nuove prove in appello”, non ritenendo che “il Consorzio abbia esplicitamente riconosciuto che l’attività dedotta era stata espletata”. Per la Corte, “analogo rigetto – per la inammissibilità della documentazione soltanto in questa sede prodotta – deve confermarsi per la domanda di compenso relativa alla voce D) della parcella, in ordine alla quale il primo giudice ha giustamente osservato che “le relative pretese risultino del tutto sfornite di prova””. Con riguardo a siffatta motivazione non è deducibile alcuna violazione o falsa applicazione dei principi dettati dall’art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio, poichè le argomentazioni svolte dal giudice del gravame riguardano il tutto diverso versante dell’ammissibilità e della valutazione delle prove.

Pertanto, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto di non poter riconoscere le suddette voci di parcella non avendo il ricorrente raggiunto la prova sul punto; con ciò uniformandosi al principio (Cass. n. 24568 del 2013) secondo cui nei giudizi aventi per oggetto l’accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell’avvenuto conferimento dell’incarico, ma anche dell’effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 5987 del 1994), ma anche quando questo tratta origine da un’azione di accertamento negativo, posto che, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia con venuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del 2012).

4. – Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite al controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va ordinato il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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